Art. 3.
  A norma dell'art. 85 del decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno  1965,  n.  1124, modificato dall'art. 7 della legge 10 maggio
1982,  n.  251,  ed  ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 23
febbraio  2000, n. 38, l'assegno una volta tanto da corrispondere, in
caso  di  morte  per infortunio o malattia professionale, agli aventi
diritto, a decorrere dal 1° luglio 2006, e' fissato in Euro 1.691,62.