Art. 10. Informativa nei confronti dell`Unione europea 1. Il Ministero dei trasporti trasmette annualmente alla Commissione europea, per ciascun progetto ammesso all'aiuto, una descrizione sommaria nella forma di cui all'allegato B del presente decreto, nonche' copia della domanda iniziale. 2. Le imprese beneficiarie sono altresi' tenute a produrre annualmente una relazione di avanzamento di ciascun progetto, contenente tutte le informazioni necessarie per l'informativa dovuta alla Commissione, a norma del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 e delle relative disposizioni di attuazione.