Art. 4.
                          Spese ammissibili
  1.  L'aiuto all'innovazione per prodotti e processi di cui all'art.
2  e' limitato al sostegno delle spese d'investimento, progettazione,
ingegnerizzazione e collaudi direttamente ed esclusivamente collegate
al progetto di innovazione e/o alla parte innovativa del progetto.
  2.   Relativamente  alle  innovazioni  di  prodotto  connesse  alla
realizzazione di una nuova classe di navi:
    a) si   considerano   ammissibili   le  spese  sostenute  per  lo
svolgimento delle sottoelencate attivita':
      1) sviluppo concettuale;
      2) progettazione di base;
      3) progettazione funzionale;
      4) progettazione di dettaglio;
      5)  studi,  test,  modelli  e simili, legati allo sviluppo e al
progetto della nave;
      6) pianificazione della realizzazione del progetto;
      7) test e collaudi del prodotto;
    b) sono  escluse  le  spese  relative  alla normale progettazione
ingegneristica  equivalente a quella gia' eseguita per lo svolgimento
di precedenti prodotti.
  3.   Relativamente  alle  innovazioni  di  prodotto  connesse  alla
realizzazione   di  parti  innovative  di  una  nave  si  considerano
ammissibili  le  spese  sostenute  per  lo svolgimento delle seguenti
attivita':
    a) sviluppo e progettazione;
    b) test della parte innovativa, modelli;
    c) materiali e attrezzature;
    d) in casi eccezionali, i costi di costruzione e di installazione
di  un  nuovo  componente  o  sistema che sono necessari per validare
l'innovazione,  a  condizione che siano limitati all'ammontare minimo
necessario allo scopo.
  4.  Relativamente  alle  innovazioni  di  processo,  si considerano
ammissibili  le  spese  sostenute  per  lo svolgimento delle seguenti
attivita':
    a) sviluppo e progettazione;
    b) materiali e apparecchiature;
    c) test e collaudi del nuovo processo;
    d) studi  di  fattibilita' cominciati nei dodici mesi antecedenti
la domanda di aiuto.