Art. 4. Spese ammissibili 1. L'aiuto all'innovazione per prodotti e processi di cui all'art. 2 e' limitato al sostegno delle spese d'investimento, progettazione, ingegnerizzazione e collaudi direttamente ed esclusivamente collegate al progetto di innovazione e/o alla parte innovativa del progetto. 2. Relativamente alle innovazioni di prodotto connesse alla realizzazione di una nuova classe di navi: a) si considerano ammissibili le spese sostenute per lo svolgimento delle sottoelencate attivita': 1) sviluppo concettuale; 2) progettazione di base; 3) progettazione funzionale; 4) progettazione di dettaglio; 5) studi, test, modelli e simili, legati allo sviluppo e al progetto della nave; 6) pianificazione della realizzazione del progetto; 7) test e collaudi del prodotto; b) sono escluse le spese relative alla normale progettazione ingegneristica equivalente a quella gia' eseguita per lo svolgimento di precedenti prodotti. 3. Relativamente alle innovazioni di prodotto connesse alla realizzazione di parti innovative di una nave si considerano ammissibili le spese sostenute per lo svolgimento delle seguenti attivita': a) sviluppo e progettazione; b) test della parte innovativa, modelli; c) materiali e attrezzature; d) in casi eccezionali, i costi di costruzione e di installazione di un nuovo componente o sistema che sono necessari per validare l'innovazione, a condizione che siano limitati all'ammontare minimo necessario allo scopo. 4. Relativamente alle innovazioni di processo, si considerano ammissibili le spese sostenute per lo svolgimento delle seguenti attivita': a) sviluppo e progettazione; b) materiali e apparecchiature; c) test e collaudi del nuovo processo; d) studi di fattibilita' cominciati nei dodici mesi antecedenti la domanda di aiuto.