Art. 8.
                        Erogazione dell'aiuto
  1.  E'  consentita  la corresponsione di anticipi, non superiori al
50%  del  contributo  spettante  sulla  spesa sostenuta nell'anno per
ciascun  progetto,  previa  presentazione di idonea garanzia bancaria
che verra' svincolata a lavori ultimati.
  2.  Il saldo viene corrisposto ad ultimazione del progetto, sentito
il   parere  del  Comitato  di  cui  al  precedente  art.  6,  previa
presentazione da parte dell'impresa beneficiaria di apposita istanza,
corredata  di  tutta la documentazione comprovante le spese sostenute
per la realizzazione del progetto innovativo.