Art. 11.
                    Misure per il mercato del gas
  1.  Al  fine di accrescere gli scambi sul mercato nazionale del gas
naturale,  ((nonche'  di  facilitare  l'accesso  dei  piccoli  e medi
operatori,))  fino al completo recepimento della direttiva 2003/55/CE
del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del 26 giugno 2003, con
decreto  del  Ministro  dello sviluppo economico, sentita l'Autorita'
per  l'energia  elettrica  e  il gas, da emanare entro tre mesi dalla
data  di  entrata in vigore del presente decreto, sono determinate le
modalita'  con  cui  le  aliquote  del prodotto della coltivazione di
giacimenti di gas dovute allo Stato, a decorrere da quelle dovute per
l'anno   2006,   sono   cedute  dai  titolari  delle  concessioni  di
coltivazione  presso  il mercato regolamentato delle capacita' di cui
all'articolo 13  della  deliberazione  n.  137/02 del 17 luglio 2002,
pubblicata  nella ((Gazzetta Ufficiale)) n. 190 del 14 agosto 2002, e
secondo  le  modalita'  di  cui all'articolo 1 della deliberazione n.
22/04  del  26 febbraio 2004, pubblicata nella ((Gazzetta Ufficiale))
n.  66  del  19 marzo  2004,  adottate  dall'Autorita'  per l'energia
elettrica  e  il  gas. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze,  di  concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono
disciplinate  le  modalita'  di  versamento delle relative entrate al
bilancio dello Stato.
  2.  A  decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui
((al  primo periodo del)) comma 1, le autorizzazioni all'importazione
di  gas  rilasciate  dal  Ministero dello sviluppo economico ai sensi
dell'articolo 3  del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, sono
subordinate all'obbligo di offerta presso il mercato regolamentato di
cui  al  comma 1 di una quota del gas importato, definita con decreto
dello    stesso    Ministero   in   misura   rapportata   ai   volumi
complessivamente importati. Le modalita' di offerta, secondo principi
trasparenti e non discriminatori, sono determinate dall'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas.
 
          Riferimenti normativi:
              - La  direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del
          Consiglio  del 26 giugno 2003, relativa a (Norme comuni per
          il  mercato  interno  del  gas  naturale  e  che  abroga la
          direttiva 98/30/CE), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          Unione europea 15 luglio 2003, n. L 176.
              -   La   deliberazione   dell'Autorita'  per  l'energia
          elettrica  e il gas del 17 luglio 2002, n. 137 (Adozione di
          garanzie di libero accesso al servizio di trasporto del gas
          naturale  e  di  norme per la predisposizione dei codici di
          rete)  e'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale 14 agosto
          2002, n. 190.
              -   La   deliberazione   dell'Autorita'  per  l'energia
          elettrica e il gas 26 febbraio 2004, n. 22 (Disposizioni in
          materia  di mercato regolamentato delle capacita' e del gas
          di  cui  all'art.  13  della Del.Aut.en.el. e gas 17 luglio
          2002,  n.  137/02),  e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          19 marzo 2004, n. 66.
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  3  del  decreto
          legislativo   23 maggio  2000,  n.  164  (Attuazione  della
          direttiva  98/30/CE  recante  norme  comuni  per il mercato
          interno  del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge
          17 maggio   1999,   n.   144),  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 20 giugno 2000, n. 142:
              «Art.  3  (Norme  per  l'attivita'  di importazione). -
          L'attivita'  di  importazione  di  gas naturale prodotto in
          Paesi  non  appartenenti  all'Unione europea e' soggetta ad
          autorizzazione  del Ministero dell'industria, del commercio
          e  dell'artigianato, rilasciata in base a criteri obiettivi
          e non discriminatori pubblicati ai sensi dell'art. 29.
              2. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 e'
          subordinato  al  possesso,  nei  soggetti  richiedenti, dei
          seguenti requisiti:
                a) capacita'   tecniche  e  finanziarie  adeguate  al
          progetto di importazione;
                b) idonee    informazioni   e   garanzie   circa   la
          provenienza del gas naturale;
                c) affidabilita'    dell'approvvigionamento,    degli
          impianti di coltivazione e del sistema di trasporto;
                d) disponibilita'  di  stoccaggio  strategico ubicate
          nel   territorio  nazionale  nella  misura  del  10%  delle
          quantita'  di  gas naturale importato in ciascun anno e con
          una  disponibilita'  di  punta  giornaliera  al termine del
          periodo   di   punta   stagionale   pari   almeno   al  50%
          dell'importazione  media  giornaliera prevista nello stesso
          periodo  di  punta,  nel  rispetto dei criteri stabiliti ai
          sensi dell'art. 28, comma 2, e delle disposizioni dell'art.
          12;
                e) capacita',    mediante    opportuni    piani    di
          investimento, di contribuire allo sviluppo o alla sicurezza
          del  sistema nazionale del gas attraverso infrastrutture di
          approvvigionamento, trasporto o distribuzione, o attraverso
          la diversificazione geografica dei Paesi produttori.
              3.  I  valori  di  disponibilita'  di  cui  al comma 2,
          lettera d),  possono  essere  modificati  con  decreto  del
          Ministro  dell'industria,  del commercio e dell'artigianato
          in  funzione  delle  esigenze  di sicurezza del sistema del
          gas.
              4.  L'attivita'  di importazione si intende autorizzata
          ove   il   diniego,  fondato  su  motivi  obiettivi  e  non
          discriminatori, non sia stato espresso entro tre mesi dalla
          richiesta.  Il  diniego  e'  comunicato,  con  la  relativa
          motivazione,  al  richiedente,  all'Autorita' per l'energia
          elettrica   e   il   gas   e  all'Autorita'  garante  della
          concorrenza  e del mercato. Del provvedimento di diniego e'
          data informazione alla Commissione delle Comunita' europee.
          Il  soggetto importatore, contestualmente alla richiesta di
          autorizzazione  di  cui al comma 1, trasmette all'Autorita'
          per  l'energia  elettrica  e il gas, gli elementi di cui al
          comma 5, lettere a), b), c) e d).
              5.  Le importazioni da Paesi di cui al comma 1 in corso
          o per le quali e' stato gia' concluso il relativo contratto
          si  intendono  autorizzate  dalla data di entrata in vigore
          del  presente  decreto. Gli importatori devono, a tal fine,
          adempiere,  entro  un  anno dalla data di entrata in vigore
          del  presente  decreto,  all'obbligo  di  cui  al  comma 2,
          lettera d),  e  comunicare al Ministero dell'industria, del
          commercio  e dell'artigianato e all'Autorita' per l'energia
          elettrica e il gas entro sessanta giorni dalla stessa data,
          per ciascun contratto, i seguenti elementi:
                a) termini  temporali e possibili estensioni previsti
          dal contratto;
                b) quantita'    contrattuali,    comprensive    delle
          possibilita' di modulazione annuali e stagionali;
                c) indicazione   del  Paese  dove  il  gas  e'  stato
          prodotto  e  delle  strutture  di  trasporto internazionali
          utilizzate;
                d) obblighi comunque connessi al contratto e alla sua
          esecuzione, rilevanti ai fini della sicurezza del sistema.
              6.  Per  le  importazioni  di GNL, ai fini del rispetto
          dell'obbligo  di  cui  al  comma 2,  lettera d), le imprese
          possono  computare  come stoccaggio strategico il 50% della
          capacita'     dell'impianto    di    stoccaggio    presente
          nell'impianto   di   rigassificazione  utilizzato,  ridotta
          proporzionalmente   al   rapporto   tra   le   importazioni
          effettuate  nel  corso  dell'anno  da ciascun soggetto e la
          capacita' totale annuale di importazione dell'impianto. Nel
          caso  il  relativo  contratto  abbia durata inferiore ad un
          anno,  l'attivita'  di  importazione di GNL non e' soggetta
          all'autorizzazione   di   cui   al   comma 1;   i  soggetti
          importatori  sono  comunque  tenuti  all'obbligo  di cui al
          comma 2,  lettera d),  limitatamente  al  gas  importato in
          periodi  diversi  da  quello  di  punta  stagionale,  ed  a
          comunicare    gli    elementi    di    cui    al   comma 5,
          lettere a), b), c) e d).
              7. L'attivita' di importazione di gas naturale prodotto
          in  Paesi  appartenenti all'Unione europea e' soggetta alla
          comunicazione    entro   sessanta   giorni   al   Ministero
          dell'industria,   del   commercio   e   dell'artigianato  e
          all'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas  degli
          elementi  di  cui  al  comma 5. I soggetti che alla data di
          entrata  in  vigore del presente decreto gia' svolgono tale
          attivita'  devono  comunicare  entro  sessanta giorni dalla
          stessa  data  al  Ministero dell'industria, del commercio e
          dell'artigianato  e all'Autorita' per l'energia elettrica e
          il  gas,  per  ciascun  contratto,  gli  elementi di cui al
          comma 5.
              8.   I   contratti  di  importazione  di  gas  naturale
          stipulati  successivamente  alla  data di entrata in vigore
          del  presente  decreto  devono  consentire  una modulazione
          stagionale  tale  da  rendere  possibile l'incremento delle
          quantita'   importate  giornaliere  nel  periodo  di  punta
          stagionale  in  misura  non  inferiore  al  10% rispetto al
          valore  medio  giornaliero  su  base  annua. I contratti di
          importazione   da   Paesi   di   cui  al  comma 1  che  non
          comprendono,   totalmente  o  parzialmente,  forniture  nel
          periodo  di  punta  stagionale  possono  essere  sottoposti
          nell'ambito  della  procedura  di  autorizzazione di cui al
          comma 1   ad   ulteriori   obblighi  di  disponibilita'  di
          stoccaggio  strategico nel territorio nazionale, rispetto a
          quelli  previsti  al comma 2, in funzione delle esigenze di
          sicurezza del sistema del gas.
              9.  Entro  tre mesi dalla data di entrata in vigore del
          presente decreto, e successivamente con cadenza annuale, le
          imprese  del  gas  esercenti  gasdotti della rete nazionale
          interconnessi  con  i  sistemi  di  altri Stati, nonche' le
          imprese  esercenti impianti di GNL, comunicano al Ministero
          dell'industria,   del   commercio   e   dell'artigianato  e
          all'Autorita'   per   l'energia   elettrica  e  il  gas  le
          rispettive   capacita'   impegnate   per  l'importazione  e
          l'esportazione  di gas naturale, nonche' quelle disponibili
          per  nuovi  impegni contrattuali, riferite a un periodo non
          inferiore  ai dieci anni, tenuto anche conto dei margini di
          sicurezza per il funzionamento della rete.
              10.  I  dati  di  cui  al  comma 9  sono pubblicati nel
          bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia.
              11.  Le  imprese di gas naturale che svolgono attivita'
          di importazione sono tenute alla certificazione di bilancio
          a decorrere dal 1° gennaio 2002.».