Art. 2.
                  Esonero dal pagamento dei diritti
  Sono   esonerate  dal  pagamento  dei  diritti  di  deposito  e  di
trascrizione,  relativamente  ai brevetti per invenzione e ai modelli
di  utilita', le universita', le amministrazioni pubbliche aventi fra
i  loro scopi istituzionali finalita' di ricerca e le amministrazioni
della difesa e delle politiche agricole alimentari e forestali.