Art. 4. Comitato tecnico. Funzioni e composizione 1. La Cabina di regia si avvale di un Comitato tecnico, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, che ha il compito di svolgere attivita' istruttoria e di raccolta, valutazione ed elaborazione di dati e documenti. 2. Il Comitato tecnico assicura la ricognizione delle strategie di interventi e dei piani nazionali e regionali, delle risorse finanziarie, dello stato di attuazione degli interventi nonche' di eventuali problematiche da sottoporre all'attenzione della Cabina di regia, e formula proposte in ordine alle iniziative da intraprendere per risolvere le criticita' riscontrate. 3. Il Comitato tecnico e' composto dal capo del Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione del Ministero dello sviluppo economico e dal direttore generale del Servizio centrale di segreteria del CIPE della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonche' da un rappresentante designato da ciascuno dei seguenti organismi: Ministero dell'economia e delle finanze; Ministero delle infrastrutture; Ministero dei trasporti; Ministero per le riforme e l'innovazione nella pubblica amministrazione; Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; Ministero delle comunicazioni; Amministrazioni regionali; Autorita' di gestione del programma nazionale reti e mobilita'; ANAS; Ferrovie dello Stato; Assoporti; Unione interporti riuniti; Assaeroporti. 4. I rappresentanti designati devono avere responsabilita' di direzione di uffici generali o, comunque, avere poteri di rappresentanza esterna dell'organismo; gli organismi espressamente indicati al comma 3, nel designare i propri rappresentanti, possono prevedere la possibilita' per tale rappresentante di delegare, per singole riunioni del Comitato, un funzionario del proprio ufficio con qualifica almeno dirigenziale. 5. I componenti del Comitato saranno nominati con successivo provvedimento del presidente della Cabina di regia. 6. In relazione ai temi trattati possono essere invitati ad assistere alle sedute del Comitato, dal coordinatore di cui all'art. 5, altri soggetti pubblici o privati.