Art. 2.
  1.  Fatta eccezione per le ipotesi in cui disposizioni legislative,
ovvero  disposizioni  contenute  nel  presente  decreto,  subordinino
l'utilizzazione  delle  risorse finanziarie afferenti al Fondo per le
politiche   della   Famiglia   a  concerti  o  ad  intese  con  altre
amministrazioni  dello  Stato  o con le Regioni, nonche' ad intese in
sede  di  Conferenza  Stato-Regioni,  di  cui  all'art. 1 del decreto
legislativo  28 agosto  1997,  n.  281,  ovvero in sede di Conferenza
Unificata,  di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n.  281,  le  strutture amministrative della Presidenza del Consiglio
dei  Ministri  deputate  al  supporto  dell'esercizio  delle funzioni
delegate   al   Ministro   delle   politiche  per  la  famiglia  sono
autorizzate,  nei  limiti  e  per  le  finalita' indicati all'art. 1,
all'emanazione   di   provvedimenti   amministrativi  che  comportino
l'impegno  delle  risorse  finanziarie  allocate al capitolo n. 858 -
C.D.R.  n.  16  -  del  bilancio  di  previsione della Presidenza del
Consiglio  dei  Ministri  per  l'anno finanziario 2007, approvato con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 dicembre
2006.
  Il  presente  decreto  saro'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo.
    Roma, 2 luglio 2007
                                                   Il Ministro: Bindi

Registrato alla Corte dei conti l'8 agosto 2007
Ministeri  istituzionali,  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,
registro n. 9, foglio n. 154