Art. 2. 1. Fatta eccezione per le ipotesi in cui disposizioni legislative, ovvero disposizioni contenute nel presente decreto, subordinino l'utilizzazione delle risorse finanziarie afferenti al Fondo per le politiche della Famiglia a concerti o ad intese con altre amministrazioni dello Stato o con le Regioni, nonche' ad intese in sede di Conferenza Stato-Regioni, di cui all'art. 1 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ovvero in sede di Conferenza Unificata, di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le strutture amministrative della Presidenza del Consiglio dei Ministri deputate al supporto dell'esercizio delle funzioni delegate al Ministro delle politiche per la famiglia sono autorizzate, nei limiti e per le finalita' indicati all'art. 1, all'emanazione di provvedimenti amministrativi che comportino l'impegno delle risorse finanziarie allocate al capitolo n. 858 - C.D.R. n. 16 - del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno finanziario 2007, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 dicembre 2006. Il presente decreto saro' trasmesso ai competenti organi di controllo. Roma, 2 luglio 2007 Il Ministro: Bindi Registrato alla Corte dei conti l'8 agosto 2007 Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 9, foglio n. 154