Art. 4. Procedura a carico dei soggetti obbligati al contenimento su richiesta dei consumi di gas 1. L'obbligo di contenimento dei consumi a carico dei clienti finali definiti al comma 1, lettere a) e b) dell'articolo 2 e' finalizzato alla riduzione su richiesta, in caso di applicazione di procedure di emergenza, dei propri consumi di gas naturale, rispetto a quelli medi effettivi nei trenta giorni precedenti la data di individuazione della necessita', in misura necessaria a far fronte a deficit tra disponibilita' e fabbisogno di gas nelle seguenti consistenze per livelli di gravita': a) livello 1: necessita' di riduzione complessiva dei consumi fino a 5 milioni di Smc/giorno; b) livello 2: necessita' di riduzione complessiva dei consumi maggiore di 5 e fino a 10 milioni di Smc/giorno; c) livello 3: necessita' di riduzione complessiva dei consumi oltre 10 milioni di Smc/giorno. 2. L'obbligo viene assolto mediante il ricorso a due linee di intervento: a) la prima linea di intervento coinvolge, fino al quantitativo per il quale e' stata manifestata l'adesione, sia i clienti obbligati e i clienti volontari che aderiscono individualmente al contenimento dei consumi, sia le imprese di vendita per i clienti, soggetti all'obbligo o volontari, che aderiscono all'obbligo del contenimento dei consumi di gas tramite dette imprese. Questi clienti hanno l'obbligo di contenere i rispettivi consumi in misura almeno pari al quantitativo pro quota richiesto di cui all'art. 5. Questa linea di intervento ha maggiore probabilita' di attivazione poiche' viene chiamata nei casi in cui la riduzione dei consumi offerta dalla globalita' dei clienti di appartenenza alla linea stessa sia sufficiente a ristabilire l'equilibrio tra disponibilita' e fabbisogno di gas del sistema; b) la seconda linea di intervento viene chiamata nei casi di cui al comma 2 dell'art. 5 e coinvolge indistintamente tutti i clienti finali soggetti all'obbligo come definiti al comma 1, lettere a) e b) dell'art. 2, considerati: singolarmente, se hanno aderito individualmente all'obbligo; globalmente a livello della propria impresa di vendita fornitrice, se hanno sottoscritto la clausola di adesione volontaria al contenimento dei consumi tramite detta impresa; singolarmente, se non hanno aderito al contenimento dei consumi con rifiuto di sottoscrizione di specifica clausola contrattuale vincolante. In caso di attivazione della seconda linea di intervento, tutti i clienti finali di cui alle lettere a) e b) dell'art. 2 hanno l'obbligo di contenere i rispettivi consumi in misura almeno pari al quantitativo pro quota richiesto di cui all'art. 5.