Art. 6.

Definizione  dei  corrispettivi,  delle  penali  per inadempienza, di
            premi e di incentivi in caso di ottemperanza

  1. La determinazione del valore dei corrispettivi, delle penali per
inadempienza,  dei  premi  per  la  remunerazione  dei clienti finali
ottemperanti  e  degli  incentivi  per  le  imprese di vendita di cui
all'art.  3,  comma  8, e' stabilita con delibera dell'Autorita', che
provvede,  entro  trenta  giorni, anche ad adeguare al nuovo contesto
del contenimento dei consumi in caso di necessita', introdotto con il
presente  decreto,  le  deliberazioni  gia'  emanate  in  materia  di
interrompibilita'.   Per  gli  anni  termici  successivi,  la  stessa
Autorita' ridefinisce o conferma, entro il 30 maggio di ciascun anno,
la  valorizzazione  delle  componenti  da applicare per il successivo
anno termico.
  2.  Nella  determinazione  di  ogni  componente  di cui al comma 1,
l'Autorita'   tiene   conto,   con  specifica  differenziazione,  dei
quantitativi  di  gas  per  i  quali e' stata precisata l'adesione, o
meno, al contenimento dei consumi.
  3.  Nella  delibera  di  cui  al  comma 1 l'Autorita' stabilisce le
modalita'  di  versamento e di destinazione dei corrispettivi e delle
penali  e  le modalita' di erogazione dei premi per l'ottemperanza al
contenimento  dei  consumi su richiesta, nonche' individua i soggetti
deputati   alla   gestione   della   relativa  contabilita'  e  degli
adempimenti finanziari connessi.
  4.  L'Autorita'  stabilisce altresi' le possibilita' e le modalita'
di  modifica,  ed  eventualmente  di recesso, dei clienti di cui alle
lettere  a)  e  b) del comma 3 dell'art. 3 dai contratti di fornitura
sottoscritti alla data di entrata in vigore del presente decreto.