Art. 6. Definizione dei corrispettivi, delle penali per inadempienza, di premi e di incentivi in caso di ottemperanza 1. La determinazione del valore dei corrispettivi, delle penali per inadempienza, dei premi per la remunerazione dei clienti finali ottemperanti e degli incentivi per le imprese di vendita di cui all'art. 3, comma 8, e' stabilita con delibera dell'Autorita', che provvede, entro trenta giorni, anche ad adeguare al nuovo contesto del contenimento dei consumi in caso di necessita', introdotto con il presente decreto, le deliberazioni gia' emanate in materia di interrompibilita'. Per gli anni termici successivi, la stessa Autorita' ridefinisce o conferma, entro il 30 maggio di ciascun anno, la valorizzazione delle componenti da applicare per il successivo anno termico. 2. Nella determinazione di ogni componente di cui al comma 1, l'Autorita' tiene conto, con specifica differenziazione, dei quantitativi di gas per i quali e' stata precisata l'adesione, o meno, al contenimento dei consumi. 3. Nella delibera di cui al comma 1 l'Autorita' stabilisce le modalita' di versamento e di destinazione dei corrispettivi e delle penali e le modalita' di erogazione dei premi per l'ottemperanza al contenimento dei consumi su richiesta, nonche' individua i soggetti deputati alla gestione della relativa contabilita' e degli adempimenti finanziari connessi. 4. L'Autorita' stabilisce altresi' le possibilita' e le modalita' di modifica, ed eventualmente di recesso, dei clienti di cui alle lettere a) e b) del comma 3 dell'art. 3 dai contratti di fornitura sottoscritti alla data di entrata in vigore del presente decreto.