Art. 7. Disposizioni operative 1. Le imprese di vendita che forniscono i clienti finali elencati alle lettere a) e b), comma 1, dell'art. 2, hanno l'obbligo di trasmettere all'impresa maggiore di trasporto, e secondo modalita' e contenuti dalla stessa precisate, entro il 30 ottobre di ciascun anno e per la prima volta entro il 30 ottobre 2007, tre liste contenenti separatamente i codici dei punti di riconsegna che alimentano totalmente o parzialmente clienti di ciascuna delle modalita' di adesione individuate all'art. 3, comma 3, lettere a), b) e c). In particolare, per ciascun punto di riconsegna sara' indicato il quantitativo di gas per il quale sussiste l'adesione al contenimento del consumo di gas. 2. Qualora i clienti obbligati al contenimento dei consumi di gas siano collegati a reti di altre imprese di trasporto o di distribuzione, la comunicazione all'impresa maggiore di trasporto avviene attraverso le imprese che gestiscono tali reti, le quali, in tal caso, hanno il compito di rilevare in corso d'anno e trasmettere all'impresa maggiore di trasporto, ai fini della gestione dei dati relativi al contenimento dei consumi in caso di richiesta, i quantitativi giornalieri di gas effettivamente prelevati dai clienti soggetti all'obbligo di contenimento dei consumi. 3. Le imprese di vendita inviano, entro il 30 ottobre di ciascun anno ed entro il 30 novembre per il solo anno 2007, alla Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero dello sviluppo economico ed all'Autorita' una relazione tecnica che descriva le azioni predisposte e i risultati raggiunti per far fronte, con riferimento all'anno termico in corso, agli obblighi riguardanti il contenimento dei consumi di gas su richiesta conseguente all'applicazione di procedure di emergenza.