Art. 7.

                       Disposizioni operative

  1.  Le  imprese di vendita che forniscono i clienti finali elencati
alle  lettere  a)  e  b),  comma  1,  dell'art. 2, hanno l'obbligo di
trasmettere  all'impresa maggiore di trasporto, e secondo modalita' e
contenuti dalla stessa precisate, entro il 30 ottobre di ciascun anno
e  per  la prima volta entro il 30 ottobre 2007, tre liste contenenti
separatamente  i  codici  dei  punti  di  riconsegna  che  alimentano
totalmente  o  parzialmente  clienti  di  ciascuna delle modalita' di
adesione  individuate  all'art.  3,  comma 3, lettere a), b) e c). In
particolare,  per  ciascun  punto  di  riconsegna  sara'  indicato il
quantitativo  di gas per il quale sussiste l'adesione al contenimento
del consumo di gas.
  2.  Qualora  i clienti obbligati al contenimento dei consumi di gas
siano   collegati   a  reti  di  altre  imprese  di  trasporto  o  di
distribuzione,  la  comunicazione  all'impresa  maggiore di trasporto
avviene  attraverso le imprese che gestiscono tali reti, le quali, in
tal  caso, hanno il compito di rilevare in corso d'anno e trasmettere
all'impresa  maggiore  di  trasporto, ai fini della gestione dei dati
relativi  al  contenimento  dei  consumi  in  caso  di  richiesta,  i
quantitativi  giornalieri di gas effettivamente prelevati dai clienti
soggetti all'obbligo di contenimento dei consumi.
  3.  Le  imprese  di vendita inviano, entro il 30 ottobre di ciascun
anno  ed  entro  il 30 novembre per il solo anno 2007, alla Direzione
generale  per  l'energia  e  le risorse minerarie del Ministero dello
sviluppo   economico  ed  all'Autorita'  una  relazione  tecnica  che
descriva  le  azioni  predisposte  e  i  risultati  raggiunti per far
fronte,  con  riferimento  all'anno  termico  in corso, agli obblighi
riguardanti   il   contenimento  dei  consumi  di  gas  su  richiesta
conseguente all'applicazione di procedure di emergenza.