(all. 1 - art. 1)
PROPOSTA  DI  DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA
                              PROTETTA
                      «CARNE DI BUFALO CAMPANA»

                               Art. 1.

                          Nome del prodotto

    L'Indicazione geografica protetta (IGP) «Carne di Bufalo Campana»
e'  riservata alle carni fresche provenienti dalle carcasse di bufali
nati,  allevati,  macellati,  sezionati  e  confezionati  secondo  le
prescrizioni del presente disciplinare.
                               Art. 2.

                    Caratteristiche del prodotto

    L'Indicazione geografica protetta (IGP) «Carne di Bufalo Campana»
e'  riservata  alle  mezzene,  ai  quarti  ed  ai seguenti tagli, sia
integrali  che  parziali,  di  carne fresca ottenuti dal sezionamento
successivo alla macellazione di bufali maschi e femmine, appartenenti
alla  razza  «bufalo  mediterraneo italiano» (Bubalus bubalis; numero
cromosomi = 50):
      1) lombata (chiamata anche biffo, scorsa a filetto, scorzetta);
      2) filetto;
      3) scamone (chiamato anche colarda, pezza);
      4) girello (chiamato anche lacerto);
      5) fesa esterna (chiamata anche dietro coscia, controgirello);
      6) noce (chiamata anche pezza a cannello, tracoscia);
      7) fesa    interna   (chiamata   anche   natica,   sfasciatura,
scannello);
      8) pesce (chiamato anche campanello, piccione, gamboncello);
      9) geretto  posteriore  (chiamato  anche  gamboncello,  muscolo
posteriore, pulcio);
      10) pancia (chiamata anche pancettone, spuntatura di lombo);
      11) fesone di spalla (chiamata anche spalla, polpa di spalla);
      12) copertina o palotta di spalla (chiamata anche spalla, polpa
di spalla, pulcio, triglia);
      13) girello  di  spalla  (chiamato anche lacertiello, sbordone,
lacertino di spalla);
      14) taglio   reale   (chiamato   anche   corazza,   spuntature,
appiccatura);
      15) sottospalla (chiamato anche locena, fracosta, rosciale);
      16) geretto   anteriore  (chiamato  anche  gambocello,  muscolo
anteriore);
      17) braciola  (chiamata  anche costale, coverta, costa, costate
rigate, entrecote);
      18) petto  (chiamato  anche punta di petto, petto grosso, polpa
di petto);
      19) collo (chiamato anche locena, collo, rosciale).
    Le  parti  carnose  esposte  della carcassa non devono presentare
colorazioni  anomale  tendenti  al  blu  scuro.  Il colore del grasso
visibile  non deve tendere al giallo cinerino ne' deve avere venature
tendenti al giallo carico.
    Il prodotto ammesso a tutela, ai sensi del presente disciplinare,
si riferisce ad un animale di eta' compresa tra i 12 ed i 20 mesi.
    All'atto  della  immissione  al  consumo l'Indicazione geografica
protetta  «Carne  di  Bufalo  Campana»  presenta i seguenti parametri
qualitativi relativi al muscolo longissimus dorsi (12a-15a vertebra)
=====================================================================
                  Parametri -                   |   Carne fresca -
=====================================================================
Contenuto in lipidi (estratto etereo)....       |< 3%
Contenuto in proteine....                       |> 20%
Colesterolo....                                 |< 65 mg/100g
Contenuto in ferro....                          |> 1,5 mg/100g

                               Art. 3.

                    Area geografica di produzione

    La  zona  di  produzione  della  «Carne  di  Bufalo  Campana» IGP
comprende il territorio amministrativo di seguito specificato:
Regione Campania:
    provincia di Benevento: comuni di Limatola, Dugenta, Amorosi;
    provincia di Caserta: intero territorio;
    provincia   di   Napoli:   comuni  di  Acerra,  Arzano,  Cardito,
Frattamaggiore,  Frattaminore,  Giugliano  in  Campania,  Mugnano  di
Napoli, Pozzuoli, Qualiano;
    provincia di Salerno: intero territorio.
Regione Lazio:
    provincia  di  Frosinone:  comuni  di  Amaseno, Giuliano di Roma,
Villa  S.  Stefano,  Castro  dei  Volsci,  Pofi,  Ceccano, Frosinone,
Ferentino, Morolo, Alatri, Castrocielo, Ceprano, Roccasecca;
    provincia di Latina: comuni di Cisterna di Latina, Fondi, Lenola,
Latina,  Maenza,  Minturno,  Monte  S.  Biagio,  Pontinia,  Priverno,
Prossedi,  Roccagorga,  Roccasecca  dei  Volsci,  Sabaudia, S. Felice
Circeo,  Sermoneta, Sezze, Sonnino, Sperlonga, Terracina, Aprilia, S.
Cosma e Damiano;
    provincia  di  Roma:  comuni  di  Anzio, Ardea, Nettuno, Pomezia,
Roma, Monterotondo.
Regione Puglia:
    provincia   di   Foggia:   l'intero   territorio  dei  comuni  di
Manfredonia,  Lesina,  Poggio  Imperiale  e  parte del territorio dei
comuni che seguono con la corrispondente delimitazione:
    Cerignola: la zona confina ad est con il lago Salpi, a sud con la
statale n. 544, a nord e ad ovest con il comune di Manfredonia;
    Foggia:    la   zona   abbraccia   il   perimetro   della   nuova
circonvallazione,  ad  est in direzione del comune di Manfredonia, ad
ovest  in  direzione del comune di Lucera, a nord e a sud confina con
la rimanente parte del comune di Foggia;
    Lucera:  la  zona  interessata  confina ad ovest con il comune di
Foggia,  a  sud con la strada statale n. 546 e con parte del torrente
San  Lorenzo,  a  nord  con  la  strada  provinciale  n.  16  fino  a
raggiungere  il  comune  di  Torremaggiore  e  ad  est  con la strada
provinciale n. 17 che da Lucera conduce a Foggia;
    Torremaggiore: la zona interessata confina a sud con il comune di
Lucera,  ad  est  con il comune di San Severo, ad ovest con la strada
provinciale  n.  17  in  direzione  Lucera  e a nord con il comune di
Apricena;
    Apricena:  la  zona  interessata  costeggia  a  sud  il  torrente
Radicosa, ad est la strada Pedergarganica ed il comune di Sannicandro
Garganico,  ad ovest il comune di Lesina e a nord il comune di Poggio
Imperiale;
    Sannicandro  Garganico:  la zona interessata confina a sud con la
strada  statale  Garganica,  a nord con il comune di Lesina, ad ovest
con il comune di Apricena, ad est con il comune di Cagnano Varano;
    Cagnano  Varano:  la zona interessata confina a sud con la strada
statale  Garganica, ad est con il lago Varano, ad ovest con il comune
di Sannicandro Garganico e a nord con il mare;
    San  Giovanni  Rotondo:  la zona interessata confina a sud con la
strada  statale  n. 89, ad est con il comune di Manfredonia, ad ovest
con  il  comune  di  San  Marco  in  Lamis  e  a  nord  con la strada
provinciale n. 58;
    San  Marco  in  Lamis:  la zona interessata confina a nord con il
comune  di  Foggia,  ad est con il comune di San Giovanni Rotondo, ad
ovest  con  il  comune  di Rignano Garganico e a nord con la restante
parte del comune di San Marco in Lamis.
Regione Molise:
    provincia di Isernia: comune di Venafro.

                               Art. 4.

                           Prova d'origine

    Ogni   fase   del  processo  produttivo  deve  essere  monitorata
documentando  per  ognuna  gli  input e gli output. In questo modo, e
attraverso  l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura
di  controllo,  degli  allevatori,  macellatori,  sezionatori  e  dei
confezionatori,  nonche'  attraverso la dichiarazione tempestiva alla
struttura   di  controllo  del  numero  dei  bufali  nati,  allevati,
macellati,  sezionati,  porzionati  e  confezionati  e'  garantita la
tracciabilita'  del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche,
iscritte  nei  relativi  elenchi,  sono  assoggettate al controllo da
parte  della  struttura  di  controllo,  secondo  quanto disposto dal
disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

                               Art. 5.

                        Metodo di ottenimento

A - Fase di allevamento.
    Gli  annutoli,  nati da bufale iscritte a libro genealogico, dopo
lo   scolostramento,   vengono  svezzati  con  latte  ricostituito  o
allattati  da  bufale  o  da  vacche nutrici. Successivamente la base
alimentare   e'  rappresentata  da  foraggi  freschi  e/o  conservati
provenienti,  per  almeno  il  50%,  da prati naturali, artificiali e
coltivazioni  erbacee della zona indicata all'art. 3; in aggiunta, e'
permesso   l'uso   di  mangimi  concentrati  semplici  o  composti  e
l'addizione  con  integratori  minerali e vitaminici consentiti. Sono
vietati gli alimenti indicati di seguito:
      1) Foraggi e sottoprodotti freschi e conservati:
        foraggi in fermentazione, anche se appassiti;
        colza,  ravizzone,  senape,  fieno greco, foglie di piante da
frutto e non, aglio selvatico, coriandolo;
        tutti i sottoprodotti liquidi della macellazione.
      2) Mangimi semplici:
        tutti  gli alimenti di origine animale (pesce, carne, sangue,
penne, sotto prodotti vari della macellazione);
        semi di: fieno greco, colza, ravizzone;
        farine  di  estrazione,  pannelli  ed  expeller di: arachide,
colza,  ravizzone,  babassu,  malva,  neuk,  cocco,  tabacco, sesamo,
papavero, palmisto, olive, mandorle e noci;
        borlande di ogni tipo e provenienza;
        antibiotici,  terreni  di fermentazione e qualsiasi principio
attivo non ammesso dalla vigente normativa nazionale e comunitaria.
      3) Altri alimenti:
        alimenti   ottenuti   con  colture  geneticamente  modificate
(secondo quanto previsto dalla normativa in vigore;
        foraggi  e  mangimi riscaldati, rancidi, ammuffiti, infestati
da parassiti, deteriorati, imbrattati, oppure contaminati da sostanze
tossiche,     radioattive    o    comunque    nocive    (insetticidi,
anticrittogamici, micotossine, metalli pesanti);
        foraggi provenienti da:
          terreni  irrigati  con  acque di scarico di allevamenti, di
industrie, di insediamenti urbani;
          discariche;
          acquitrini;
          terreni sommersi;
          rive di fossi;
          terreni adiacenti alle grandi arterie stradali.
    E'  assolutamente  vietato  l'impiego di anabolizzanti e sostanze
xenobiotiche.
    Negli  ultimi quattro mesi, prima della macellazione gli annutoli
devono  essere  allevati in ambiente confinato coperto su grigliato o
su  lettiera,  purche'  quest'ultima  venga  rimossa  con cadenza non
superiore a sette giorni.
    L'animale   deve   avere   un   accrescimento   ponderale   medio
giornaliero, misurato dividendo il peso finale per l'eta' espressa in
giorni,  compreso  tra  700 e 950 g ed un peso vivo alla macellazione
compreso tra 380 e 550 kg.
    Nei  quattro  mesi  che  precedono  la  macellazione  e'  vietato
alimentare il bestiame con gli alimenti indicati di seguito:
      1) foraggi e sottoprodotti freschi e trasformati:
        ortaggi   in   genere   ivi   compresi   scarti,   cascami  e
sottoprodotti vari allo stato fresco o conservati;
        semi di pomodoro;
        sali di ammonio, concentrato proteico di bietole (CPB);
        frutta   fresca   e  tutti  i  sottoprodotti  della  relativa
lavorazione.
      2) Mangimi semplici:
        alimenti  disidratati  ottenuti  da  ortaggi  e sottoprodotti
della lavorazione nonche' frutta secca o essiccata di qualsiasi tipo;
        frutta conservata;
        trebbie  fresche  di  birra,  distiller,  borlande,  vinacce,
graspe  ed  altri  sottoprodotti  umidi  provenienti dalla produzione
della   birra,   dall'industria   enologica  e  saccarifera  e  dalle
distillerie.
    Al   fine   di   evitare  l'instaurarsi  di  fenomeni  di  stress
nell'animale, particolare cura va prestata al trasporto ed alla sosta
prima  della  macellazione  evitando, nel rispetto della normativa in
vigore,  l'utilizzo di mezzi cruenti per il carico e lo scarico dagli
automezzi  e  la  promiscuita',  sia  nel  viaggio che nella sosta di
animali provenienti da allevamenti diversi.
B - Fase di macellazione.
    La macellazione deve avvenire in mattatoi autorizzati all'interno
della  zona di produzione e, nel rispetto delle normative vigenti; la
refrigerazione  delle carcasse deve essere effettuata in modo tale da
evitare il fenomeno della contrattura da freddo.
    Le carni ottenute ai sensi del presente disciplinare sono immesse
al consumo previa frollatura minima di quattro giorni.
    Al  termine  della  fase  di  macellazione e successivamente alla
suddivisione  in  mezzene o quarti viene apposto un timbro indelebile
riportante  il  logo  della  denominazione  all'esterno  dei  quattro
quarti.
    La  marchiatura deve essere effettuata al mattatoio da un esperto
incaricato dall'organismo di controllo.
    La  nascita,  l'allevamento, il finissaggio, la macellazione e la
suddivisione  in  mezzene  o  quarti  devono  avvenire nell'areale di
produzione indicato all'art. 3 del presente disciplinare.
    Le  successive  fasi  di  sezionamento  e confezionamento possono
avvenire  esclusivamente  sotto  il controllo diretto della struttura
autorizzata  dal  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari e
forestali  per il controllo sulla IGP «Carne di Bufalo Campana». Cio'
al  fine  di  garantire  l'origine  del  prodotto  e di controllare e
verificare  che  le  modalita'  di  presentazione  dello stesso siano
conformi a quanto stabilito dal presente disciplinare di produzione.

                               Art. 6.

                      Legami con il territorio

    La Carne di Bufalo Campana IGP proviene dallo stesso territorio e
dalla  stessa  popolazione bufalina da cui proviene la «Mozzarella di
Bufala campana» (DOP).
    La   denominazione   Carne  di  Bufalo  Campana  deriva  dall'uso
consolidato  nel  tempo della dicitura Bufala Campana gia' utilizzata
nel   circuito   della  «Mozzarella  di  Bufala  campana»  (DOP).  In
particolare  il  successo  di  questa  denominazione  ha  contribuito
all'affermazione e alla diffusione nell'areale specificato all'art. 3
della  razza  «bufalo mediterraneo italiano» favorendo in tal modo lo
sviluppo del distretto zootecnico in argomento.
    La  Carne  di  Bufalo  Campana  IGP  si caratterizza per la bassa
infiltrazione  del grasso nella parte intramuscolare, il che consente
di  eliminare  agevolmente il grasso presente nelle parti esterne dei
tagli  anatomici.  Altra  caratteristica  del  prodotto  e'  il basso
contenuto  dei  lipidi e di colesterolo. La «Carne di Bufalo Campana»
IGP  si  presenta  inoltre particolarmente succosa e con tipico odore
lievemente  muschiato che si presta ad elaborati gastronomici tipici.
Tali   caratteristiche   della  Carne  di  Bufalo  Campana  IGP  sono
strettamente  riconducibili alla razza «bufalo mediterraneo italiano»
che si e' adattata all'ambiente prevalentemente umido e vallivo delle
aree  del territorio delimitato all'art. 3 e alla dieta alimentare di
cui all'art. 5.
    Il macroclima tipico dell'area mediterranea, non soggetto a forti
escursioni   termiche,   e'   il  fattore  che  piu'  di  ogni  altro
contribuisce  a  conferire  alla  Carne  di  Bufalo  Campana  IGP  le
caratteristiche   organolettiche,  gustative  e  di  sapidita'  sopra
accennate, che la rendono unica e riconoscibile.
    L'introduzione  dell'allevamento  del  bufalo  nell'area  di  cui
all'art.   3   e'  avvenuto,  grazie  agli  arabi,  nell'VIII  secolo
(Cimmino). Nel passato la macchia mediterranea, lontana dalle paludi,
forniva  riparo  e  alimenti alla mandria in asciutta e alla rimonta.
Nelle  zone  acquitrinose  del  basso  Lazio  e della Campania, della
Puglia e del Molise il bufalo era un prezioso mezzo di lavoro, ed era
impiegato non solo per lavoro ma anche perche' forniva latte e carne.
Tale  popolazione  bufalina  non  ha  subito  intromissione  di altri
genotipi,  ha  assunto  il  nome di «Bufala mediterranea italiana» ed
oggi  e'  presente  nell'area delimitata per il 97% della popolazione
bufalina italiana (2006).
    Riferendoci  alla  carne,  e' del 1601 la notizia che nell'Assise
della  citta'  di Capua si fissa il prezzo per rotolo, in grana 4 per
quella  di bufala e in grana 4ø per quella di annutolo, bufalo di due
anni  (Archivio  Comunale  della  citta'  di Capua - vol. 159 - Libro
delle Assise).
    Esistono ancora oggi testimonianze verbali di anziani allevatori,
che narrano della consuetudine di macellare gli animali per ottenerne
carne  fresca  da  impiegare per la realizzazione di un piatto tipico
del  casertano  «annutolo  al  forno  con patate» dove la carne viene
cotta in forni a legna.

                               Art. 7.

                              Controlli

    I  controlli  sono  effettuati  da  una  struttura  di  controllo
conformemente   a   quanto  stabilito  dagli  articoli 10  e  11  del
regolamento CE n. 510/2006.

                               Art. 8.

                            Etichettatura

    La  «Carne di Bufalo Campana» IGP e' immessa al consumo fresca, i
tagli  sia  integrali  che parziali, di cui all'art. 2, devono essere
immessi al consumo, in confezioni sigillate sottovuoto o in atmosfera
modificata con film di protezione in polietilene o polipropilene.
    Sulle  confezioni  deve  essere  riportata l'etichetta contenente
oltre  agli  elementi previsti dalla normativa vigente, il logo della
denominazione   ed   il  simbolo  grafico  comunitario,  le  seguenti
informazioni:
      data e localita' di nascita dell'animale;
      data di macellazione;
      azienda che ha provveduto all'ingrasso;
      sesso dell'animale;
      durata della frollatura.
    Potranno  comparire informazioni sulle modalita' di alimentazione
e  di  allevamento,  con  i  vincoli  e  le  modalita'  stabilite  in
attuazione  della  vigente  normativa  comunitaria sull'etichettatura
facoltativa delle carni.
    Il   logo   della  denominazione  e'  costituito  da  tre  cerchi
concentrici, di cui uno a superficie continua, e gli altri due aperti
nella  parte  superiore  ed  in quella inferiore, che racchiudono una
figura  stilizzata  di  bufalo.  Nella  parte  superiore  del logo e'
riportato  l'acronimo IGP, nella parte inferiore la scritta «Carne di
Bufalo Campana».
    I colori del logo sono:
      Nero Proc. Black C;
      Rosso Pant. 032;
      Verde Pant. 354.
    Carattere usato: Belwe Medium.
    E'  vietata  l'aggiunta  di  qualsiasi  qualificazione diversa da
quelle   previste   dal   presente  disciplinare,  ivi  compresi  gli
aggettivi:  tipo,  gusto,  uso,  selezionato,  scelto  e similari. E'
tuttavia  consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento ad
aziende,   nomi,   ragioni   sociali,   marchi  privati,  non  aventi
significato  laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
Tali indicazioni potranno essere riportate con caratteri di altezza e
di   larghezza   inferiori   a  quelli  utilizzati  per  indicare  la
Indicazione geografica protetta «Carne di bufalo Campana».

                  ---->   Vedere a pag. 22   <----

                               Art. 9.

                        Prodotti trasformati

    I  prodotti  per  la  cui elaborazione e' utilizzata la «Carne di
Bufalo  Campana» IGP anche a seguito di processi di elaborazione e di
trasformazione,  possono  essere  immessi  al  consumo  in confezioni
recanti  il  riferimento  alla suddetta denominazione protetta, senza
l'apposizione del logo comunitario, a condizione che:
      il prodotto a Indicazione geografica protetta, certificato come
tale,  costituisca  almeno  il  60%  della  categoria merceologica di
appartenenza utilizzata nel processo di trasformazione;
      gli  utilizzatori  della  IGP  «Carne di Bufalo Campana», siano
autorizzati  dai  titolari  del  diritto  di proprieta' intellettuale
conferito  dalla  registrazione  della  IGP  riuniti  in un Consorzio
incaricato   alla  tutela  dal  Ministero  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali. Lo stesso Consorzio incaricato provvedera' ad
iscriverli  in appositi registri ed a vigilare sul corretto uso della
Indicazione geografica protetta. In assenza di un Consorzio di tutela
incaricato  le  predette  funzioni saranno svolte dal Ministero delle
politiche   agricole  alimentari  e  forestali  in  quanto  autorita'
nazionale preposta all'attuazione del regolamento (CE) n. 510/2006.