Art. 2.
                       Tipologie delle misure
                      oggetto di finanziamento
  1.  Possono  essere  finanziate,  ai  sensi dell'art. 1, comma 1122
della  legge  27 dicembre  2006,  n.  296, nel rispetto dei criteri e
delle  procedure  di  seguito  definiti,  le  seguenti  misure,  come
prioritariamente indicate:
    1.  realizzazione  di  servizi  e  infrastrutture che favoriscano
l'uso del mezzo pubblico e riducano uso dei veicoli privati;
    2.  potenziamento  e  sostituzione  con  veicoli  a basso impatto
ambientale  della  flotta dei veicoli del trasporto pubblico locale e
potenziamento dei servizi di infomobilita';
    3.    realizzazione    e    potenziamento    di   interventi   di
razionalizzazione e miglioramento del processo di distribuzione delle
merci  in  ambito  urbano,  anche  tramite  progetti  multimodali  di
interesse  di  piu'  comuni  e  attraverso  l'utilizzo  di tecnologie
telematiche e di veicoli a basso impatto ambientale;
    4.  realizzazione di parcheggi di interscambio da localizzare nei
principali  punti  di ingresso alle aree metropolitane per ridurre la
circolazione  dei  mezzi  privati  nelle  zone  centrali  e  favorire
l'intermodalita'  ed  un  maggiore utilizzo del servizio di trasporto
pubblico;
    5.   diffusione  ed  utilizzo  dei  carburanti  a  basso  impatto
ambientle  e  potenziamento  delle relative reti di distribuzione con
specifico riferimento alle utilizzazioni per le flotte pubbliche;
    6.  diffusione  della  figura  del  mobility  manager  nelle aree
geografiche  in cui risulta poco diffusa o assente e potenziamento di
tale   figura   ove  esistente  attraverso  il  sostegno  alle  nuove
iniziative e a quelle gia' avviate particolarmente significative;
    7.  potenziamento  dei  servizi integrativi al trasporto pubblico
locale  e  di  quelli  complementari, con particolare previsione allo
sviluppo   della   gestione   dei  sistemi  di  car  pooling  e  alla
implementazione  e  diffusione  del  car sharing, anche attraverso la
previsione  da  parte  dei  comuni  di  forme di facilitazione per la
gestione  di  tale servizio, l'espansione territoriale sia nelle aree
urbane  che  in  quelle  piu'  periferiche,  l'integrazione con altre
modalita'  di trasporto, l'incentivazione all'utilizzo da parte delle
amministrazioni  pubbliche e delle aziende private, il consolidamento
della struttura dell'offerta;
    8.  promozione della mobilita' ciclistica attraverso la creazione
di reti urbane dedicate, dell'intermodalita' tra bici ed il treno e i
mezzi  di  trasporto  pubblico  anche  attraverso la realizzazione di
intese  con  le ferrovie dello Stato S.p.a. e le aziende di trasporto
pubblico,  e  predisposizione di strutture mobili e di infrastrutture
atte a favorire tale intermodalita'.
    9.   realizzazione  di  interventi  specifici  per  aumentare  la
sicurezza  degli  utenti  deboli della strada, tra cui i bambini, gli
scolari e i pedoni;
  2.  Non  possono essere finanziati gli interventi gia' previsti dal
decreto ministeriale DEC/DSA/2006/1023 del 16 ottobre 2006 «Programma
di  finanziamenti  per  le  esigenze di tutela ambientale connesse al
miglioramento   della  qualita'  dell'aria  e  alla  riduzione  delle
emissioni di materiale particolare in atmosfera nei centri urbani»;
  3. Sara' data una valutazione premiante alle istanze che presentano
caratteristiche   di   complementarieta'   e   integrazione  con  gli
interventi   finalizzati   alla   mobilita'   sostenibile,   definiti
all'interno  dei  Programmi  operativi  regionali  (POR), nell'ambito
della  politica  di  coesione  2007/2013.  A  tal  fine dovra' essere
presentata    la    necessaria    documentazione   comprovante   tale
complementarieta'.