Art. 2. Tipologie delle misure oggetto di finanziamento 1. Possono essere finanziate, ai sensi dell'art. 1, comma 1122 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel rispetto dei criteri e delle procedure di seguito definiti, le seguenti misure, come prioritariamente indicate: 1. realizzazione di servizi e infrastrutture che favoriscano l'uso del mezzo pubblico e riducano uso dei veicoli privati; 2. potenziamento e sostituzione con veicoli a basso impatto ambientale della flotta dei veicoli del trasporto pubblico locale e potenziamento dei servizi di infomobilita'; 3. realizzazione e potenziamento di interventi di razionalizzazione e miglioramento del processo di distribuzione delle merci in ambito urbano, anche tramite progetti multimodali di interesse di piu' comuni e attraverso l'utilizzo di tecnologie telematiche e di veicoli a basso impatto ambientale; 4. realizzazione di parcheggi di interscambio da localizzare nei principali punti di ingresso alle aree metropolitane per ridurre la circolazione dei mezzi privati nelle zone centrali e favorire l'intermodalita' ed un maggiore utilizzo del servizio di trasporto pubblico; 5. diffusione ed utilizzo dei carburanti a basso impatto ambientle e potenziamento delle relative reti di distribuzione con specifico riferimento alle utilizzazioni per le flotte pubbliche; 6. diffusione della figura del mobility manager nelle aree geografiche in cui risulta poco diffusa o assente e potenziamento di tale figura ove esistente attraverso il sostegno alle nuove iniziative e a quelle gia' avviate particolarmente significative; 7. potenziamento dei servizi integrativi al trasporto pubblico locale e di quelli complementari, con particolare previsione allo sviluppo della gestione dei sistemi di car pooling e alla implementazione e diffusione del car sharing, anche attraverso la previsione da parte dei comuni di forme di facilitazione per la gestione di tale servizio, l'espansione territoriale sia nelle aree urbane che in quelle piu' periferiche, l'integrazione con altre modalita' di trasporto, l'incentivazione all'utilizzo da parte delle amministrazioni pubbliche e delle aziende private, il consolidamento della struttura dell'offerta; 8. promozione della mobilita' ciclistica attraverso la creazione di reti urbane dedicate, dell'intermodalita' tra bici ed il treno e i mezzi di trasporto pubblico anche attraverso la realizzazione di intese con le ferrovie dello Stato S.p.a. e le aziende di trasporto pubblico, e predisposizione di strutture mobili e di infrastrutture atte a favorire tale intermodalita'. 9. realizzazione di interventi specifici per aumentare la sicurezza degli utenti deboli della strada, tra cui i bambini, gli scolari e i pedoni; 2. Non possono essere finanziati gli interventi gia' previsti dal decreto ministeriale DEC/DSA/2006/1023 del 16 ottobre 2006 «Programma di finanziamenti per le esigenze di tutela ambientale connesse al miglioramento della qualita' dell'aria e alla riduzione delle emissioni di materiale particolare in atmosfera nei centri urbani»; 3. Sara' data una valutazione premiante alle istanze che presentano caratteristiche di complementarieta' e integrazione con gli interventi finalizzati alla mobilita' sostenibile, definiti all'interno dei Programmi operativi regionali (POR), nell'ambito della politica di coesione 2007/2013. A tal fine dovra' essere presentata la necessaria documentazione comprovante tale complementarieta'.