Art. 3.
               Individuazione dei soggetti beneficiari
            e procedure di assegnazione dei finanziamenti
  1.  Per  il  finanziamento delle misure di cui all'art. 2, i comuni
capoluogo  delle  aree  metropolitane  di cui all'art. 22 del decreto
legislativo  n.  267/2000  presentano  alla Direzione generale per la
salvaguardia  ambientale  del  Ministero dell'ambiente e della tutela
del   territorio   e  del  mare  (di  seguito  denominata  Direzione)
un'istanza  in  cui  siano individuati gli adempimenti previsti dalla
normativa  vigente in materia di inquinamento atmosferico e mobilita'
urbana gia' attuati, in corso di attuazione o da avviare con relativi
tempi necessari e comunque dovranno essere indicati:
    a) la relazione sullo stato della mobilita' dell'area metropolina
di riferimento;
    b) le misure di interesse che si intendono realizzare;
    c) gli elementi di cui al comma 2.
  2.  Entro  sessanta  giorni dal ricevimento delle istanze di cui al
comma 1, e a seguito della loro valutazione, la Direzione, tramite le
risultanze  della  Commissione di valutazione appositamente nominata,
con  decreto  comunica  gli  esiti indicando gli interventi ammessi a
finanziamento.
  Per la valutazione dell'istanza si applicano i seguenti criteri:
    1.  coerenza  e  integrazione  degli interventi con gli strumenti
urbanistici  e pianificatori adottati o approvati dall'ente istante e
con gli obiettivi di qualita' ambientale;
    2.   inserimento   degli   interventi  nell'ambito  di  un  piano
strategico di sistema dei trasporti nel territorio interessato;
    3. benefici attesi dalla realizzazione degli interventi in merito
alla   riduzione   di:   inquinamento   atmosferico  con  particolare
attenzione  alla CO2 nella direzione del raggiungimento dei parametri
del protocollo di Kyoto; del traffico veicolare privato;
    4.  dimensione  territoriale  e  numero  degli abitanti dell'area
interessata  dagli  interventi,  come  da  ripartizioni di censimento
Istat;
    5.   dimostrazione  della  fattibilita'  tecnico-economica  degli
interventi;
    6. qualita' del piano di monitoraggio predisposto per la verifica
del raggiungimento degli obiettivi prefissati;
    7.  previsione  nell'istanza della integrazione di piu' misure di
cui all'art. 2.
    8.  qualita'  delle  attivita'  di  informazione  e comunicazione
all'utenza previste nell'istanza;
    9.  coinvolgimento  nella realizzazione degli interventi di altri
soggetti pubblici o privati;
    10.  numero  e  tipologia  dei  veicoli  circolanti  nella citta'
capoluogo e negli altri comuni dell'area metropolitana.
  3.   Ai   criteri   stabiliti  al  precedente  comma,  e  riportati
nell'istanza da presentare, la direzione attribuisce i punteggi, come
individuati  all'allegato  1,  assegnando  le  risorse economiche per
l'importo massimo di 14 milioni di euro all'area metropolitana che ha
ottenuto   il   punteggio   piu'  alto.  L'assegnazione  decresca  in
percentuale  per  le  aree  metropolitane che seguono in graduatoria,
sulla base della ripartizione all'interno delle fasce di punteggio di
cui all'allegato 2.
  4.   La  Direzione,  per  l'esecuzione  degli  interventi  ammessi,
provvede  a stipulare con i comuni capoluogo delle aree metropolitana
appositi accordi di programma, sulla base delle risorse assegnate con
i criteri sopra indicati.
  5.   Per   il   finanziamento   delle  misure  di  cui  all'art.  2
nell'interesse  dei  comuni  non  compresi  nelle aree metropolitane,
individuati  dalle  regioni  e dalle province autonome nelle liste di
zona  e  di  aggiornamenti  nelle  quali  i  livelli  di  uno  o piu'
inquinanti  eccedano  il  valore  limite  aumentato  del  margine  di
tolleranza, secondo le previsioni dell'art. 8 del decreto legislativo
4 agosto  1999,  n. 351, a Direzione provvede all'emanazione di bandi
di  finanziamento.  Nei  bandi sono definiti i criteri e le procedure
per la concessione dei finanziamenti, per la rendicontazione e per la
revoca.
  6.  Le risorse di cui al Fondo possono essere anche utilizzate, per
il  finanziamento  di  Accordi  di  programma  finalizzati anche alla
sperimentazione   dei  sistemi  innovativi  gia'  in  essere  per  il
trasporto  merci  con  sistemi a basso impatto ambientale e per nuovi
accordi concernenti le misure di cui all'art. 2 e la realizzazione di
singoli progetti di interesse di piu' aree urbane.