Art. 3. Individuazione dei soggetti beneficiari e procedure di assegnazione dei finanziamenti 1. Per il finanziamento delle misure di cui all'art. 2, i comuni capoluogo delle aree metropolitane di cui all'art. 22 del decreto legislativo n. 267/2000 presentano alla Direzione generale per la salvaguardia ambientale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (di seguito denominata Direzione) un'istanza in cui siano individuati gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di inquinamento atmosferico e mobilita' urbana gia' attuati, in corso di attuazione o da avviare con relativi tempi necessari e comunque dovranno essere indicati: a) la relazione sullo stato della mobilita' dell'area metropolina di riferimento; b) le misure di interesse che si intendono realizzare; c) gli elementi di cui al comma 2. 2. Entro sessanta giorni dal ricevimento delle istanze di cui al comma 1, e a seguito della loro valutazione, la Direzione, tramite le risultanze della Commissione di valutazione appositamente nominata, con decreto comunica gli esiti indicando gli interventi ammessi a finanziamento. Per la valutazione dell'istanza si applicano i seguenti criteri: 1. coerenza e integrazione degli interventi con gli strumenti urbanistici e pianificatori adottati o approvati dall'ente istante e con gli obiettivi di qualita' ambientale; 2. inserimento degli interventi nell'ambito di un piano strategico di sistema dei trasporti nel territorio interessato; 3. benefici attesi dalla realizzazione degli interventi in merito alla riduzione di: inquinamento atmosferico con particolare attenzione alla CO2 nella direzione del raggiungimento dei parametri del protocollo di Kyoto; del traffico veicolare privato; 4. dimensione territoriale e numero degli abitanti dell'area interessata dagli interventi, come da ripartizioni di censimento Istat; 5. dimostrazione della fattibilita' tecnico-economica degli interventi; 6. qualita' del piano di monitoraggio predisposto per la verifica del raggiungimento degli obiettivi prefissati; 7. previsione nell'istanza della integrazione di piu' misure di cui all'art. 2. 8. qualita' delle attivita' di informazione e comunicazione all'utenza previste nell'istanza; 9. coinvolgimento nella realizzazione degli interventi di altri soggetti pubblici o privati; 10. numero e tipologia dei veicoli circolanti nella citta' capoluogo e negli altri comuni dell'area metropolitana. 3. Ai criteri stabiliti al precedente comma, e riportati nell'istanza da presentare, la direzione attribuisce i punteggi, come individuati all'allegato 1, assegnando le risorse economiche per l'importo massimo di 14 milioni di euro all'area metropolitana che ha ottenuto il punteggio piu' alto. L'assegnazione decresca in percentuale per le aree metropolitane che seguono in graduatoria, sulla base della ripartizione all'interno delle fasce di punteggio di cui all'allegato 2. 4. La Direzione, per l'esecuzione degli interventi ammessi, provvede a stipulare con i comuni capoluogo delle aree metropolitana appositi accordi di programma, sulla base delle risorse assegnate con i criteri sopra indicati. 5. Per il finanziamento delle misure di cui all'art. 2 nell'interesse dei comuni non compresi nelle aree metropolitane, individuati dalle regioni e dalle province autonome nelle liste di zona e di aggiornamenti nelle quali i livelli di uno o piu' inquinanti eccedano il valore limite aumentato del margine di tolleranza, secondo le previsioni dell'art. 8 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, a Direzione provvede all'emanazione di bandi di finanziamento. Nei bandi sono definiti i criteri e le procedure per la concessione dei finanziamenti, per la rendicontazione e per la revoca. 6. Le risorse di cui al Fondo possono essere anche utilizzate, per il finanziamento di Accordi di programma finalizzati anche alla sperimentazione dei sistemi innovativi gia' in essere per il trasporto merci con sistemi a basso impatto ambientale e per nuovi accordi concernenti le misure di cui all'art. 2 e la realizzazione di singoli progetti di interesse di piu' aree urbane.