Art. 4. Suddivisione delle risorse e limiti di finanziamento 1. Per la realizzazione degli interventi da realizzare tramite gli accordi di programma di cui all'art. 3, comma 4, il finanziamento concesso non puo' superare il 75% della somma complessiva delle risorse come individuate all'art. 1, comma 2. 2. Per il finanziamento delle misure da realizzare tramite i bandi di cui all'art. 3, comma 5, il finanziamento non puo' superare il 14% della somma complessiva di cui al comma precedente. 3. Una percentuale non superiore al 10% della somma complessiva e' destinata agli accordi di programma di cui all'art. 3, comma 6. 4. Ai sensi dell'art. 1, comma 1123 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nell'ambito dei finanziamenti da utilizzare secondo le modalita' di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, una quota pari al 5% e' riservata per le realizzazione degli interventi di cui all'art. 2, comma 1, punto 8. 5. Per gli affidamenti finalizzati alle attivita' di monitoraggio per la verifica dei risultati dei programmi finanziati e' destinata una percentuale non superiore al 1% della somma complessiva. 6. Le quote che risultano non attribuite a seguito delle procedura di assegnazione dei finanziamenti sono destinate ad incrementare la realizzazione dei progetti di interesse di piu' aree urbane. 7. Il finanziamento degli interventi di cui ai commi 1 e 2 non puo' superare il 70% rispetto al costo complessivo di ciascun intervento.