Art. 4.
                     Suddivisione delle risorse
                      e limiti di finanziamento
  1.  Per la realizzazione degli interventi da realizzare tramite gli
accordi  di  programma  di  cui all'art. 3, comma 4, il finanziamento
concesso  non  puo'  superare  il  75%  della somma complessiva delle
risorse come individuate all'art. 1, comma 2.
  2.  Per il finanziamento delle misure da realizzare tramite i bandi
di cui all'art. 3, comma 5, il finanziamento non puo' superare il 14%
della somma complessiva di cui al comma precedente.
  3.  Una percentuale non superiore al 10% della somma complessiva e'
destinata agli accordi di programma di cui all'art. 3, comma 6.
  4.  Ai  sensi dell'art. 1, comma 1123 della legge 27 dicembre 2006,
n.  296,  nell'ambito  dei  finanziamenti  da  utilizzare  secondo le
modalita' di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, una quota pari
al  5%  e'  riservata  per  le  realizzazione degli interventi di cui
all'art. 2, comma 1, punto 8.
  5.  Per  gli affidamenti finalizzati alle attivita' di monitoraggio
per  la  verifica dei risultati dei programmi finanziati e' destinata
una percentuale non superiore al 1% della somma complessiva.
  6.  Le quote che risultano non attribuite a seguito delle procedura
di  assegnazione  dei finanziamenti sono destinate ad incrementare la
realizzazione dei progetti di interesse di piu' aree urbane.
  7. Il finanziamento degli interventi di cui ai commi 1 e 2 non puo'
superare il 70% rispetto al costo complessivo di ciascun intervento.