Art. 12.
          Trasmissione del documento in bianco in periferia
                 e sua custodia da parte del Comune
  1.  La  trasmissione  alle  Prefetture  dei  documenti in bianco e'
effettuata  dal  Provveditorato  Generale  dello  Stato, d'intesa con
l'Istituto,  in  condizioni  di  sicurezza,  mediante affidamento dei
plichi  a  vettori  specializzati  nel trasporto di valori. Il Comune
ritira  presso la Prefettura i documenti in bianco ad esso assegnati.
Nel caso di CAPA realizzato in forma associata il Comune responsabile
del  CAPA  ritira  presso  la Prefettura sia i documenti in bianco ad
esso  assegnati  che quelli assegnati agli altri Comuni associati nel
CAPA,  in  base  alle  specifiche autorizzazioni ricevute dai singoli
Comuni associati.
  2.  I  Comuni  dotati  di proprio CAPA e i CAPA realizzati in forma
associata  adottano  ogni idonea misura per la custodia dei documenti
in  bianco  in  condizioni  di  sicurezza  in conformita' al Piano di
sicurezza di cui al «DM Sicurezza».
  3.  Il CAPS adotta ogni idonea misura per la custodia dei documenti
in  bianco  in  condizioni  di  sicurezza  in conformita' al Piano di
sicurezza di cui al «DM Sicurezza».