IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
                              di Terni

  Visto   l'art.  4  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
18 aprile  1994,  n.  342,  recante  semplificazioni dei procedimenti
amministrativi  in  materia  di  lavori  di  facchinaggio che prevede
l'attribuzione  agli  uffici  provinciali  del  lavoro delle funzioni
amministrative  in  materia di determinazione delle tariffe minime di
facchinaggio  in  precedenza esercitate dalle commissioni provinciali
per  la disciplina dei lavori di facchinaggio di cui all'art. 3 della
legge 3 maggio 1955, n. 407;
  Visto  il  decreto  ministeriale  n.  687/1996 che ha unificato gli
uffici   periferici   del   Ministero   del  lavoro  nella  direzione
provinciale   del   lavoro,   attribuendo   i   compiti  gia'  svolti
dall'U.P.L.M.O.  al  servizio  politiche  del  lavoro  della predetta
direzione;
  Vista  la  deliberazione  adottata  in  data  24 luglio  1978 dalla
commissione  provinciale per la disciplina dei lavori di facchinaggio
di  Terni  di  attenersi,  per  la  determinazione  delle  tariffe di
facchinaggio,  al  trattamento economico previsto dal C.C.N.L., per i
dipendenti delle imprese esercenti i servizi ausiliari del trasporto;
  Vista  la  circolare  del  Ministero  del  lavoro e delle politiche
sociali  n.  V/25157/70-Doc.  del  2 febbraio 1995 (regolamento sulla
semplificazione  dei procedimenti amministrativi in materia di lavori
di facchinaggio);
  Considerati  gli  indici  ISTAT del costo della vita per il periodo
2005-2007;
  Considerato   l'incremento   del   costo   del   lavoro   derivante
dall'applicazione  della  legge n. 142/2001 e di quello previdenziale
derivante  dall'applicazione  dell'art.  2 del decreto legislativo n.
423/2001;
  Sentite  le organizzazioni sindacali datoriali e dei lavoratori del
settore nelle riunioni del 24 settembre 2007 e 29 ottobre 2007;
  Visto il proprio decreto in data 19 gennaio 2005;

                             Determina:

  Le  tariffe  minime  dei  lavori di facchinaggio sono stabilite dal
presente decreto.
  A)  La  tariffa  minima  inderogabile  per prestazioni di lavoro di
facchinaggio e' rideterminata secondo la tabella allegata con aumento
del  15,5% rispetto alla precedente secondo il prospetto allegato che
fa parte integrante del presente decreto.
  B)  La  tariffa  ha  validita'  biennale a decorrere dal 1° gennaio
2008.
  Il  provvedimento  viene  pubblicato  mediante  affissione all'albo
dell'ufficio e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Terni, 20 novembre 2007

                                                 Il direttore: Chelli