Art. 6.
       Copertura degli oneri per la realizzazione dei progetti
  1.  Fatto  salvo  quanto previsto dall'art. 6, comma 5, del decreto
legislativo   8 febbraio   2007,   n.   20,  i  costi  sostenuti  dai
distributori  per  la  realizzazione dei progetti con le modalita' di
cui  all'art. 8 del decreto ministeriale 20 luglio 2004 «elettrico» e
del  decreto  ministeriale  20 luglio  2004 «gas» come modificati dal
presente decreto, trovano copertura, qualora comportino una riduzione
dei  consumi di energia elettrica o gas naturale e limitatamente alla
parte  non  coperta  da altre risorse, sulle componenti delle tariffe
per  il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica e del gas
naturale,  secondo  criteri  stabiliti  dall'Autorita'  per l'energia
elettrica e il gas. Tali criteri tengono conto degli obiettivi di cui
al presente decreto, del prezzo medio delle transazioni dei titoli di
efficienza  energetica,  dell'evoluzione dei prezzi dell'energia, dei
risultati  conseguiti,  delle conoscenze acquisite dall'Autorita' sui
costi per la realizzazione dei progetti e della necessita' di offrire
condizioni  omogenee  per  la  realizzazione  dei  progetti a tutti i
soggetti di cui all'art. 8 dei decreti ministeriali 20 luglio 2004.
  2.   E'   abrogato   l'art.  9,  comma 1,  di  entrambi  i  decreti
ministeriali 20 luglio 2004.