Art. 2.

                      Disposizioni transitorie

  1.  Per le preparazioni e i prodotti a base di carne, gli operatori
del  settore  alimentare  possono  continuare  ad utilizzare, fino al
completo  smaltimento  delle scorte e comunque non oltre il 30 giugno
2008,   i   materiali   di   confezionamento,  di  imballaggio  e  di
etichettatura in loro possesso, conformi alla previgente normativa.