(Convenzione-art. X)
                             Articolo X 
                          Entrata in vigore 
 
  a) La presente Convenzione entrera' in vigore dodici mesi  dopo  la
data in cui  almeno  venticinque  Stati,  le  cui  flotte  mercantili
rappresentano in totale almeno il 50 per cento del tonnellaggio lordo
della flotta mondiale di navi mercantili, sono divenute  parti  della
presente Convenzione conformemente  alle  disposizioni  dell'articolo
IX. 
  b) Gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione
depositati  dopo  la  data  dell'entrata  in  vigore  della  presente
Convenzione avranno effetto tre mesi dopo la data del loro deposito. 
  c) Gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione
depositati dopo la data in cui una modifica alla presente Convenzione
viene  considerata  accettata  conformemente  all'articolo  VIII   si
applicano alla Convenzione nella sua forma modificata.