(Convenzione-art. XI)
                             Articolo XI 
                              Denuncia 
 
  a) La presente Convenzione  puo'  essere  denunciata  da  qualsiasi
Governo contraente in ogni momento dopo la scadenza di un periodo  di
cinque anni dalla data in cui la Convenzione  stessa  e'  entrata  in
vigore per tale Governo. 
  b) La denuncia si effettua con il  deposito  di  uno  strumento  di
denuncia   presso   il   Segretario   generale   dell'Organizzazione.
Quest'ultimo notifichera' a tutti gli altri Governi  contraenti  ogni
denuncia ricevuta e la data della sua ricezione, nonche' la  data  in
cui la denuncia avra' effetto. 
  c) La denuncia ha effetto un anno dopo la data in cui essa e' stata
ricevuta dal Segretario generale dell'Organizzazione, o alla scadenza
di un periodo piu' lungo eventualmente specificato nello strumento di
denuncia.