Articolo XII Deposito e registrazione a) La presente Convenzione sara' depositata presso il Segretario generale dell'Organizzazione che trasmettera' ai Governi di tutti gli Stati che hanno firmato la Convenzione, o che vi hanno aderito, delle copie certificate conformi. b) Appena la presente Convenzione entrera' in vigore, il Segretario generale dell'Organizzazione trasmettera' il testo della Convenzione al Segretario generale dell'Organizzazione degli Stati Uniti per la registrazione e la pubblicazione conformemente all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.