(Convenzione-art. XII)
                            Articolo XII 
                      Deposito e registrazione 
 
  a) La presente Convenzione sara' depositata  presso  il  Segretario
generale dell'Organizzazione che trasmettera' ai Governi di tutti gli
Stati che hanno firmato la Convenzione, o che vi hanno aderito, delle
copie certificate conformi. 
  b) Appena la presente Convenzione entrera' in vigore, il Segretario
generale dell'Organizzazione trasmettera' il testo della  Convenzione
al Segretario generale dell'Organizzazione degli Stati Uniti  per  la
registrazione e la pubblicazione conformemente all'articolo 102 della
Carta delle Nazioni Unite.