(Convenzione-art. III)
                            Articolo III 
                         Leggi e regolamenti 
 
  I Governi contraenti si impegnano a comunicare e depositare  presso
la  Segreteria  generale  dell'Organizzazione  consultiva   marittima
intergovernativa (qui di seguito chiamata l'Organizzazione): 
    a) un elenco degli organismi non governativi che sono autorizzati
ad  agire  per  loro  conto  nell'applicazione   delle   disposizioni
riguardanti la sicurezza della vita umana in mare, al fine  di  farlo
avere ai Governi contraenti, che lo porteranno a conoscenza dei  loro
funzionari; 
    b) il testo delle leggi, dei decreti, ordini  e  regolamenti  che
saranno emanati sui  vari  argomenti  che  entrano  nel  campo  della
presente Convenzione; 
    c) un numero sufficiente  di  modelli  dei  certificati  da  essi
rilasciati,   conformemente   alle   disposizioni   della    presente
Convenzione, allo scopo di farli avere ai Governi contraenti, che  li
porteranno a conoscenza dei propri funzionari.