Articolo IV Casi di forza maggiore a) Una nave che non e' soggetta, al momento della sua partenza per un viaggio qualsiasi, alle disposizioni della presente Convenzione, non deve neppure esserne soggetta a causa di un dirottamento qualsiasi nel corso del suo viaggio prestabilito, se detto dirottamento e' provocato dal cattivo tempo o da qualsiasi altra causa di forza maggiore. b) Le persone che si trovano a bordo di una nave per causa di forza maggiore o in conseguenza dell'obbligo imposto al comandante di trasportare naufraghi, o altre persone, non devono essere computate, allorche' si tratti di verificare, l'applicazione alla nave di una qualsiasi disposizione della presente Convenzione.