(Convenzione-art. IV)
                             Articolo IV 
                       Casi di forza maggiore 
 
  a) Una nave che non e' soggetta, al momento della sua partenza  per
un viaggio qualsiasi, alle disposizioni della  presente  Convenzione,
non  deve  neppure  esserne  soggetta  a  causa  di  un  dirottamento
qualsiasi  nel  corso  del  suo  viaggio   prestabilito,   se   detto
dirottamento e' provocato dal cattivo  tempo  o  da  qualsiasi  altra
causa di forza maggiore. 
  b) Le persone che si trovano a bordo di una nave per causa di forza
maggiore o in  conseguenza  dell'obbligo  imposto  al  comandante  di
trasportare naufraghi, o altre persone, non devono essere  computate,
allorche' si tratti di verificare, l'applicazione alla  nave  di  una
qualsiasi disposizione della presente Convenzione.