(Convenzione-art. IX)
                             Articolo IX 
       Firma, ratifica, accettazione, approvazione ed adesione 
 
  a) La presente Convenzione rimarra' aperta alla  firma,  presso  la
sede dell'Organizzazione, dal 1° novembre 1974 al 1  luglio  1975,  e
rimarra' in seguito aperta all'adesione. Gli Stati  possono  divenire
parte della Convenzione mediante: 
    i) la firma senza riserva di ratifica, accettazione o 
approvazione; o 
    ii) la firma con riserva di ratifica, accettazione o 
approvazione, seguita da ratifica, accettazione o approvazione; o 
    iii) l'adesione. 
  b) La ratifica,  l'accettazione,  l'approvazione  o  l'adesione  si
effettuano con il deposito di  uno  strumento  presso  il  Segretario
generale dell'Organizzazione. 
  c) Il Segretario generale dell'Organizzazione  informera'  tutti  i
Governi degli Stati che hanno firmato la presente Convenzione  o  che
vi hanno aderito delle  firme  o  del  deposito  degli  strumenti  di
ratifica, accettazione, approvazione o adesione e della data di detto
deposito.