Articolo IX Firma, ratifica, accettazione, approvazione ed adesione a) La presente Convenzione rimarra' aperta alla firma, presso la sede dell'Organizzazione, dal 1° novembre 1974 al 1 luglio 1975, e rimarra' in seguito aperta all'adesione. Gli Stati possono divenire parte della Convenzione mediante: i) la firma senza riserva di ratifica, accettazione o approvazione; o ii) la firma con riserva di ratifica, accettazione o approvazione, seguita da ratifica, accettazione o approvazione; o iii) l'adesione. b) La ratifica, l'accettazione, l'approvazione o l'adesione si effettuano con il deposito di uno strumento presso il Segretario generale dell'Organizzazione. c) Il Segretario generale dell'Organizzazione informera' tutti i Governi degli Stati che hanno firmato la presente Convenzione o che vi hanno aderito delle firme o del deposito degli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione e della data di detto deposito.