(Allegato-Capitolo II-1)
                            CAPITOLO II-1 
COSTRUZIONE-COMPARTIMENTAZIONE   E    STABILITA',    MACCHINARIO    E
                      INSTALLAZIONI ELETTRICHE 
 
                  PARTE A. - DISPOSIZIONI GENERALI 
 
                              Regola 1 
                            Applicazione 
 
  a) i) Salvo espresse disposizioni contrarie, il presente capitolo 
si applica alle navi nuove; 
    ii) le navi da carico e da passeggeri esistenti devono soddisfare 
le seguenti condizioni: 
      1) nel caso di navi le cui chiglie sono state  impostate  o  la
cui costruzione si trovava ad uno stadio  equivalente  il  giorno  di
entrata  in  vigore   della   Convenzione   internazionale   per   la
salvaguardia della vita umana in  mare  del  1960  o  posteriormente,
l'Amministrazione  deve  accertarsi  che  siano  state  applicate  le
prescrizioni per le navi nuove, come definite dalle disposizioni del 
capitolo II della citata Convenzione; 
      2) nel caso di navi le cui chiglie sono state  impostate  o  la
cui costruzione si trovava ad uno  stadio  equivalente  alla  data  o
posteriormente alla data  di  entrata  in  vigore  della  Convenzione
internazionale del 1948 per la salvaguardia della vita umana in mare,
ma  prima  della  data  di  entrata  in  vigore   della   Convenzione
internazionale del 1960 per la salvaguardia della vita umana in mare,
l'Amministrazione  deve   controllare   che   siano   rispettate   le
prescrizioni applicate in virtu' delle disposizioni del  capitolo  II
della Convenzione del 1948 relativa alle navi nuove, come definite da 
questo capitolo; 
      3) nel caso di navi le cui chiglie sono state  impostate  o  la
cui costruzione si trovava ad uno stadio equivalente prima della data
di entrata in vigore della Convenzione internazionale del 1948 per la
salvaguardia  della  vita  umana  in  mare,  l'Amministrazione   deve
controllare l'osservanza delle prescrizioni applicate in virtu' delle
disposizioni del capitolo II della Convenzione precitata alle navi 
esistenti, come definite in questo capitolo; 
      4) per cio' che riguarda  le  prescrizioni  del  capitolo  II-1
della presente Convenzione che non figurano ne' al capitolo II  della
Convenzione del 1960 ne' al capitolo II della Convenzione  del  1948,
ogni Amministrazione decidera' quali dovranno essere applicate alle 
navi esistenti, cosi' come definite nella presente Convenzione; 
    ii) una nave sulla quale sono state eseguite  delle  riparazioni,
delle modifiche o delle trasformazioni, cosi'  come  le  sistemazioni
risultanti, deve continuare a  soddisfare  almeno  alle  prescrizioni
precedentemente ad essa applicabili.  Nel  medesimo  caso,  una  nave
esistente  non  deve,   in   linea   generale,   allontanarsi   dalle
prescrizioni applicabili ad una nave nuova piu' di quanto non se ne 
sia allontanata in precedenza. 
    Le riparazioni, modifiche e trasformazioni  di  maggior  rilievo,
come anche  le  sistemazioni  risultanti,  dovranno  soddisfare  alle
prescrizioni applicabili ad una nave nuova, nella misura in cui 
l'Amministrazione lo giudichi possibile e ragionevole. 
  b) Agli effetti del presente capitolo: 
    i) nave da passeggeri nuova e' una  nave  da  passeggeri  la  cui
chiglia sia stata impostata o la cui  costruzione  si  trovi  ad  uno
stadio equivalente il giorno di  entrata  in  vigore  della  presente
Convenzione o posteriormente, o una nave da carico la quale sia stata
trasformata in nave da passeggeri  in  tale  data  o  posteriormente.
Tutte le altre navi da passeggeri sono considerate come navi da 
passeggeri esistenti; 
    ii) nave da carico nuova e' una nave da carico la cui chiglia sia
stata  impostata  o  la  cui  costruzione  si  trovi  ad  uno  stadio
equivalente il giorno di entrata in vigore della presente Convenzione 
o posteriormente. 
  c) L'Amministrazione, se ritiene che la natura e le condizioni  del
viaggio  siano  tali  da  rendere   l'applicazione   di   determinate
prescrizioni di questo capitolo non ragionevole ne' necessaria,  puo'
esentare da queste prescrizioni singole navi  o  categorie  di  navi,
appartenenti  al  proprio  Paese,  che  nel  corso  del  viaggio  non
navighino ad una distanza superiore a 20 miglia dalla costa piu' 
vicina. 
  d) Quando una nave da passeggeri  e'  autorizzata,  in  virtu'  del
paragrafo c) della Regola 27  del  capitolo  III,  a  trasportare  un
numero di  persone  eccedente  la  capacita'  delle  imbarcazioni  di
salvataggio,  essa  deve  uniformarsi  agli   speciali   criteri   di
compartimentazione stabiliti nel paragrafo  e)  della  Regola  5  del
presente capitolo, unitamente alle disposizioni speciali  riguardanti
la permeabilita' stabilite  nel  paragrafo  d)  della  Regola  4  del
presente capitolo, a meno che l'Amministrazione, tenuto  conto  della
natura  e  delle  condizioni   del   viaggio,   ritenga   sufficiente
l'osservanza delle altre disposizioni delle Regole del presente 
capitolo e del capitolo II-2. 
  e) Nel  caso  di  navi  da  passeggeri  che  siano  utilizzate  per
trasportare, in viaggi speciali, un gran numero di  passeggeri  senza
sistemazione in cuccetta, come ad esempio il trasporto di pellegrini,
l'Amministrazione,  se  ritiene  che  e'   praticamente   impossibile
applicare le prescrizioni del presente capitolo, puo'  esentare  tali
navi, quando appartengono al  proprio  Paese,  dall'osservanza  delle
prescrizioni stesse, a condizione che esse soddisfino integralmente 
alle disposizioni: 
    i) del Regolamento annesso all'Accordo del 1971 circa le navi da 
passeggeri che effettuino trasporti speciali; 
    ii)  del  Regolamento  annesso  al  Protocollo  del  1973   sulle
sistemazioni a bordo delle navi da passeggeri che effettuino 
trasporti speciali, allorquando entrera' in vigore. 
 
                              Regola 2 
                             Definizioni 
 
  Agli effetti del presente capitolo, salvo espresse disposizioni 
contrarie: 
  a) i) "galleggiamento di compartimentazione" e'  il  galleggiamento
in base al quale viene determinata la compartimentazione della nave; 
    ii) "massimo  galleggiamento  di  compartimentazione"  e'  quello
corrispondente alla massima immersione consentita dalle regole di 
compartimentazione applicabili. 
  b) "Lunghezza della nave" e' quella misurata tra le  perpendicolari
condotte alle estremita' del massimo galleggiamento di 
compartimentazione. 
  c) "Larghezza della nave" e' la massima larghezza fuori ossatura al 
massimo galleggiamento di compartimentazione o al di sotto di esso. 
  d) "Immersione" e' la distanza  verticale,  al  mezzo  della  nave,
dalla linea di costruzione al galleggiamento di compartimentazione 
considerato. 
  e) "Ponte delle paratie" e' il ponte piu' alto al quale giungono le 
paratie stagne trasversali. 
  f) "Linea limite" e' la linea tracciata  almeno  76  millimetri  (3
pollici) al di sotto della superficie superiore del ponte delle 
paratie. 
  g) "Permeabilita'" di uno spazio e' la percentuale del volume di 
tale spazio che puo' essere occupato dall'acqua. 
  Il volume di uno spazio estendendosi sopra la linea limite va 
misurato solamente fino all'altezza di tale linea. 
  h) Lo "spazio dell'apparato motore" e' quello che si estende  dalla
linea di costruzione alla  linea  limite  e  fra  le  paratie  stagne
trasversali principali estreme che limitano gli  spazi  contenenti  i
macchinari  di  propulsione  principali  ed  ausiliari,  le   caldaie
necessarie alla propulsione e tutti i depositi permanenti di carbone. 
  Nel caso di sistemazioni fuori dell'usuale i limiti dello spazio 
dell'apparato motore possono essere stabiliti dall'Amministrazione. 
  i) Gli "spazi dei passeggeri" sono quelli destinati ad  alloggio  o
ad altro uso dei passeggeri, ad eccezione dei locali per bagagli, 
magazzini, provviste e posta. 
  Agli effetti delle Regole 4 e 5 del presente  capitolo,  gli  spazi
situati al di sotto della linea limite, destinati ad  alloggio  o  ad
altro uso dell'equipaggio, devono essere considerati come spazi dei 
passeggeri. 
  f) In tutti i casi i "volumi" o "aree" devono essere calcolati 
fuori ossatura. 
 
             PARTE B. - COMPARTIMENTAZIONE E STABILITA' (*) 
 
  (La parte B si  applica  solamente  alle  navi  da  passeggeri,  ad
eccezione della Regola 19, che si applica anche alle navi da carico). 
 
                              Regola 3 
                        Lunghezza allagabile 
 
  a) La lunghezza allagabile in ciascun punto della  lunghezza  della
nave deve essere determinata con un metodo di calcolo  che  tenga  in
considerazione la forma, l'immersione e le altre caratteristiche 
della nave. 
  b) In una nave col ponte  delle  paratie  continuo,  per  lunghezza
allagabile in un determinato punto si intende  la  massima  parte  di
lunghezza della nave, avente il suo centro nel  punto  considerato  e
che puo' essere allagata nelle ipotesi indicate nella  Regola  4  del
presente capitolo senza che la nave si immerga oltre la linea limite. 
  c) i) In una nave col ponte delle paratie discontinuo, la lunghezza
allagabile in un qualsiasi punto puo'  essere  determinata  assumendo
una linea limite continua che non sia in nessun punto a  meno  di  76
millimetri (3 pollici) al di sotto della faccia superiore  del  ponte
(a murata), fino al quale le paratie corrispondenti ed i fianchi 
della nave siano mantenuti stagni; 
    ii)  quando  una  parte  della  linea   limite   considerata   e'
sensibilmente al di sotto  del  ponte  a  cui  arrivano  le  paratie,
l'Amministrazione puo' autorizzare qualche limitata  tolleranza  alla
tenuta stagna di quelle parti delle paratie  che  si  trovano  al  di
sopra della linea limite ed immediatamente al di sotto del ponte piu' 
alto. 
 
-------------- 
(*) Le regole relative  alla  compartimentazione  e  alla  stabilita'
delle  navi  da  passeggeri  che  sono  state   adottate   a   titolo
d'equivalenza delle disposizioni della parte B del capitolo II  della
Convenzione internazionale del 1960 per la  salvaguardia  della  vita
umana in mare (risoluzione A 265 (VIII) adottata dall'Organizzazione)
potranno essere applicate in luogo delle disposizioni della  seguente
parte, ma integralmente. 
 
                              Regola 4 
                            Permeabilita' 
 
  a) I criteri indicati  alla  Regola  3  del  presente  capitolo  si
riferiscono alla permeabilita' degli spazi limitati alla parte  alta,
dalla linea limite. 
  Nel determinare  la  lunghezza  allagabile  si  deve  adottare  una
permeabilita' media uniforme per l'intera lunghezza di  ciascuno  dei
tre seguenti tratti di scafo limitati alla parte  alta,  dalla  linea
limite: 
    i) lo spazio dell'apparato motore, come definito, dalla Regola  2
del presente capitolo; 
    ii) la parte dello scafo a proravia  dello  spazio  dell'apparato
motore; 
    iii) la parte dello scafo a poppavia dello  spazio  dell'apparato
motore. 
  b) i) La permeabilita' media uniforme  dello  spazio  dell'apparato
motore deve essere calcolata con la formula: 
 
                               / a - c \ 
    
                       85 + 10 |-------|


    
                               \ v / 
 
  dove: 
    a = volume degli spazi dei passeggeri, come definiti dalla Regola
2 del presente capitolo, che si trovano  sotto  la  linea  limite  ed
entro i limiti dello spazio dell'apparato motore; 
    c = volume degli spazi  di  interponte  adibiti  alle  merci,  al
carbone o alle provviste di bordo, che si trovano al di  sotto  della
linea limite ed entro limiti dello spazio dell'apparato motore; 
    v = volume totale dello spazio dell'apparato motore al  di  sotto
della linea limite; 
    ii) quando e' dimostrato, a  soddisfazione  dell'Amministrazione,
che la permeabilita' media, determinata con calcolo  dettagliato,  e'
inferiore a quella data dalla formula, puo' essere assunto il  valore
ottenuto col calcolo. Per  questo  calcolo,  la  permeabilita'  degli
spazi dei passeggeri, come  definiti  dalla  Regola  2  del  presente
capitolo, deve essere assunta uguale a 95; quella degli spazi adibiti
alle merci, al carbone o alle provviste  di  bordo  uguale  a  60,  e
quella dei doppi fondi e delle cisterne per  combustibile  liquido  o
per altri liquidi e' fissata ai valori di volta in volta stabiliti. 
  c) Salvo i casi previsti dal paragrafo d) della presente Regola, la
permeabilita' media uniforme su  tutta  la  lunghezza  della  nave  a
proravia (o a poppavia) dello spazio dell'apparato motore deve essere
calcolata con la formula: 
 
                               / a \ 
    
                       63 + 35 |---|


    
                               \ v / 
 
  dove: 
    a = volume degli spazi dei passeggeri, come definiti dalla Regola
2 del presente capitolo, situati sotto la linea limite, a proravia (o
a poppavia) dello spazio dell'apparato motore; 
    v = volume totale della porzione della nave  al  di  sotto  della
linea limite, a proravia (o a poppavia)  dello  spazio  dell'apparato
motore. 
  d) Nel caso di una nave che, in base al paragrafo c)  della  Regola
27 del capitolo III, sia  autorizzata  a  trasportare  un  numero  di
persone eccedente la capacita' delle imbarcazioni  di  salvataggio  e
che deve, a norma del  paragrafo  d)  della  Regola  1  del  presente
capitolo, soddisfare a disposizioni speciali, la permeabilita'  media
uniforme in tutte le parti della nave a proravia (o a poppavia) dello
spazio dell'apparato motore deve essere calcolata con la formula: 
 
                               / b \ 
    
                       95 - 35 |---|


    
                               \ v / 
 
  dove: 
    b = volume degli spazi situati a proravia (o  a  poppavia)  dello
spazio dell'apparato motore al di sotto della linea limite  e  al  di
sopra dell'orlo superiore dei madieri,  del,  doppio  fondo  o  delle
cisterne dei gavoni, a seconda dei casi, adatti ed usati  come  spazi
per  merci,  depositi  carbone  o  combustibile  liquido,   magazzini
provviste di  bordo,  locali  bagagli  e  posta,  depositi  catene  e
cisterne per acqua dolce; 
    v = volume totale della porzione della nave  al  di  sotto  della
linea limite a proravia (o a  poppavia)  dello  spazio  dell'apparato
motore. 
  Nel caso di navi adibite a servizi in cui le stive  da  carico  non
sono abitualmente occupate  da  considerevoli  quantita'  di  carico,
nessuna porzione degli spazi per merci deve includersi nel calcolo di
"b". 
  e) Nel caso di sistemazioni  fuori  dell'usuale,  l'Amministrazione
puo' permettere o esigere un calcolo dettagliato della  permeabilita'
media per le porzioni della nave situate  a  proravia  o  a  poppavia
dello spazio  dell'apparato  motore.  Ai  fini  di  tale  calcolo  la
permeabilita' degli spazi dei passeggeri, come definiti nella  Regola
2 del presente capitolo, deve essere  assunta  eguale  a  95,  quella
degli spazi contenenti macchinario eguale a 85, quella di  tutti  gli
spazi adibiti alle merci, al carbone  e  provviste  eguale  a  60,  e
quella dei doppi fondi, delle cisterne per combustibili liquidi o per
altri usi ai valori di volta in volta stabiliti. 
  f) Se un compartimento di  interponte,  compreso  tra  due  paratie
stagne trasversali,  contiene  spazi  per  passeggeri  o  equipaggio,
l'intero  compartimento  deve  essere  considerato  come  spazio  per
passeggeri, deducendo tuttavia ogni spazio adibito ad altri scopi che
si trovi completamente chiuso fra pareti di metallo  permanenti.  Se,
pero', lo spazio dei passeggeri o  dell'equipaggio  in  questione  e'
completamente chiuso tra pareti di metallo  permanenti,  soltanto  lo
spazio cosi'  racchiuso  deve  essere  considerato  come  spazio  per
passeggeri. 
 
                              Regola 5 
               Lunghezza ammissibile dei compartimenti 
 
  a) Le navi devono  essere  compartimentate  il  piu'  efficacemente
possibile, tenendo conto della natura del servizio al quale esse sono
destinate. Il grado di compartimentazione deve  variare  in  funzione
della lunghezza della nave  e  del  servizio  al  quale  la  nave  e'
destinata, in modo che  il  piu'  alto  grado  di  compartimentazione
corrisponda  alle  navi  di  maggiore  lunghezza  adibite   in   modo
prevalente al trasporto dei passeggeri. 
  b) Fattore di compartimentazione. La lunghezza massima  ammissibile
di un compartimento avente il suo centro  in  qualsiasi  punto  della
lunghezza  della  nave  e'  ottenuta   moltiplicando   la   lunghezza
allagabile    per    un    coefficiente    chiamato    "fattore    di
compartimentazione". 
  Il fattore di  compartimentazione  dipende  dalla  lunghezza  della
nave, e, per una data lunghezza, varia a  seconda  della  natura  del
servizio cui la nave e' destinata. Esso decresce in modo  continuo  e
regolare: 
    i) coll'aumentare della lunghezza della nave, e 
    ii) da un valore A, applicabile alle navi adibite prevalentemente
al trasporto di merci, ad un valore B, applicabile alle navi  adibite
prevalentemente al trasporto di passeggeri. 
  Le variazioni dei valori A e B sono espresse dalle seguenti formule
(I) e (II) nelle quali L e' la lunghezza della  nave,  come  definita
dalla Regola 2 del presente capitolo: 
 
  L in metri 
 
             58,2 
      A = ---------- + 0,18 (L = 131 e piu').................... (I) 
            L - 60 
 
 
  L in piedi 
 
             190 
      A = ---------- + 0,18 (L = 430 e piu') 
            L - 198 
 
 
  L in metri 
 
             30,3 
      B = ---------- + 0,18 (L = 79 e piu').................... (II) 
            L - 42 
 
 
  L in piedi 
 
             100 
      B = ---------- + 0,18 (L = 260 e piu') 
            L - 138 
 
  c) Criterio di  servizio.  Il  fattore  di  compartimentazione  che
compete ad una nave di una data lunghezza viene determinato  in  base
all'indice  numerico  del  criterio  di  servizio  (d'ora  in  avanti
chiamato criterio di servizio), dato dalle seguenti formule  (III)  e
(IV), nelle quali: 
  Cs = criterio di servizio; 
  L = lunghezza della nave, come definita dalla Regola 2 del presente
capitolo; 
  M = volume dello spazio dell'apparato motore, come  definito  dalla
Regola 2  del  presente  capitolo,  con  l'aggiunta  del  volume  dei
depositi permanenti di combustibile liquido, situati sopra il  doppio
fondo a proravia o a poppavia dello spazio dell'apparato motore; 
  P = volume complessivo degli spazi per passeggeri al di sotto dalla
linea limite, come definiti dalla Regola 2 del presente capitolo; 
  V = volume totale della nave al di sotto della linea limite; 
  P1=KN, dove: 
    N = numero dei passeggeri  per  il  quale  la  nave  deve  essere
abilitata; 
    K = 0,056 L, se L e V sono misurati rispettivamente  in  metri  e
metri cubi (0,6 se L e V sono misurati  rispettivamente  in  piedi  e
piedi cubici). 
  Quando il valore KN e' maggiore della  somma  di  P  e  del  volume
complessivo degli spazi effettivamente destinati ai passeggeri al  di
sopra della linea limite, si assumera' per P1 tale somma, oppure  2/3
di KN, se quest'ultimo valore risulta maggiore di detta somma. 
  Se P1 e' maggiore di P si avra': 
 
                M + 2P1 
      Cs = 72 ------------ ................................... (III) 
               V + P1 + P 
 
  e negli altri casi: 
 
                M + 2P 
      Cs = 72 ---------- ..................................... (IV) 
                  V 
 
  Per le navi che non hanno il ponte delle paratie continuo i  volumi
devono essere considerati fino alle linee limite  usate  nel  calcolo
delle lunghezze allagabili. 
  d) Regole  di  compartimentazione  delle  navi  diverse  da  quelle
considerate dal paragrafo e) della presente Regola. 
    i) La compartimentazione a poppavia del gavone di prora per  navi
di lunghezza uguale o  superiore  a  131  metri  (430  piedi)  e  con
criterio di servizio di  23  o  meno,  deve  essere  determinata  dal
fattore A dato dalla formula (I); per quelle aventi  un  criterio  di
servizio di 123 o piu', dal fattore B dato dalla  formula  (II);  per
quelle aventi un criterio di servizio compreso  fra  23  e  123,  dal
fattore F desunto per interpolazione lineare fra i  fattori  A  e  B,
usando la formula: 
 
            (A - B) (Cs - 23) 
   F = A - ------------------- ................................. (V) 
                  100 
 
  Tuttavia quando il criterio di servizio e' uguale o superiore a  45
e contemporaneamente il fattore di compartimentazione  calcolato  con
la formula (V) e' uguale o inferiore a 0,65 ma superiore a  0,50,  la
compartimentazione a  poppavia  del  gavone  di  prora,  deve  essere
determinata con fattore 0,50. 
  Qualora il fattore F risulti inferiore a 0,40 e sia  dimostrata,  a
soddisfazione  dell'Amministrazione,  l'impossibilita'   pratica   di
applicare tale fattore ad un compartimento dell'apparato  motore,  la
compartimentazione di tale compartimento puo' essere regolata  da  un
fattore piu' elevato, che non superi, pero', il valore di 0,40; 
    ii) la compartimentazione a poppavia del  gavone  di  prora,  per
navi di lunghezza inferiore a 131 metri (430 piedi), ma non inferiore
a 79 metri (260 piedi), aventi criterio di servizio uguale a S, dove: 
 
       3.574 - 25 L 9.382 - 20 L 
  S = --------------- (L in metri) = --------------- (L in piedi) 
            13 34 
 
  deve essere determinata da un fattore di compartimentazione  eguale
all'unita'; per quelle  aventi  un  criterio  di  servizio  uguale  o
superiore a 123, dal fattore B dato dalla formula  (II);  infine  per
quelle aventi un criterio di servizio  compreso  fra  S  e  123,  dal
fattore F desunto per  interpolazione  lineare  tra  l'unita'  ed  il
fattore B, mediante la formula: 
 
            (1 - B) (Cs - S) 
   F = 1 - ------------------ ................................ (VI) 
                123 - S 
 
    iii) la compartimentazione a poppavia del  gavone  di  prora  per
navi di lunghezza inferiore a 131 metri (430 piedi) ma non  inferiore
a 79 metri (260 piedi), con criterio di servizio minore di  S  e  per
tutte le navi di lunghezza inferiore a 79  metri  (260  piedi),  deve
essere  determinata  da  un  fattore  di  compartimentazione   eguale
all'unita',  a  meno  che  non  venga  dimostrato,  a   soddisfazione
dell'Amministrazione, sia nell'uno che nell'altro caso,  che  in  una
parte qualsiasi della nave e' praticamente impossibile applicare tale
fattore,  nel  quale  caso  l'Amministrazione  puo'  accordare  delle
tolleranze nella misura che ritiene giustificata dalle circostanze; 
    iv) le disposizioni del comma  iii)  del  presente  paragrafo  si
applicano  anche  a  navi  di  qualsiasi  lunghezza   autorizzate   a
trasportare un numero  di  passeggeri  maggiore  di  dodici,  ma  non
maggiore del minore dei due valori seguenti: 
 
        L2 L2 
       ----- (L in metri) = ------- (L in piedi) o 50 
        650 7.000 
 
  e) Speciali criteri di compartimentazione per navi  autorizzate,  a
norma  del  paragrafo  c)  della  Regola  27  del  capitolo  III,   a
trasportare  un  numero  di  persone  eccedente  la  capacita'  delle
imbarcazioni di salvataggio e tenute, a norma del paragrafo d)  della
Regola 1 del presente capitolo, ad osservare speciali disposizioni. 
    i) 1) Nel caso di navi prevalentemente adibite  al  trasporto  di
passeggeri, la compartimentazione a poppavia del gavone di prora deve
essere determinata dal fattore  0,50  o  da  un  fattore  determinato
conformemente  ai  paragrafi  c)  e  d)  della  presente  Regola,  se
inferiore a 0,50. 
      2) Nel caso di navi del genere, aventi una lunghezza  inferiore
a metri 91,5 (300 piedi), l'Amministrazione, se riconosce la  pratica
impossibilita'  di  attenersi  per  un   compartimento   al   fattore
summenzionato, puo' permettere che la lunghezza di tale compartimento
sia determinata da  un  fattore  piu'  elevato,  purche'  il  fattore
assunto  sia  quello  piu'  basso  praticamente   e   ragionevolmente
consentito dalle circostanze. 
    ii) Nel caso di navi aventi o no lunghezza inferiore a metri 91,5
(300 piedi), se la necessita' di trasportare notevoli quantitativi di
merci non permette in pratica di richiedere che la compartimentazione
a poppavia del gavone di prora sia  determinata  da  un  fattore  non
superiore a 0,50, il grado  di  compartimentazione  applicabile  deve
essere determinato conformemente a  quanto  disposto  dai  successivi
paragrafi da 1) a 5), rimanendo inteso tuttavia che,  ogni  qualvolta
l'Amministrazione ritenga che sotto qualche aspetto  la  loro  rigida
applicazione non sia ragionevole, puo' essere consentita una  diversa
sistemazione delle paratie  stagne  che  risulti  giustificata  dalle
circostanze  e  che  non  diminuisca  l'efficacia  complessiva  della
compartimentazione. 
      1) Le disposizioni del  paragrafo  c)  della  presente  Regola,
relative al criterio di servizio, devono essere applicate;  tuttavia,
nel calcolo di P1, K deve avere il seguente valore: 
      - per i passeggeri con posto in cuccetta, il  maggiore  fra  il
valore determinato dal paragrafo c) della presente Regola e il valore
3,55 metri cubi (125 piedi cubi); 
      - per i passeggeri non aventi posto in cuccetta, il valore 3,55
metri cubi (125 piedi cubi). 
      2) Il fattore B indicato nel paragrafo b) della presente Regola
deve essere sostituito dal  fattore  BB,  calcolato  con  la  formula
seguente: 
 
   L in metri 
 
                  17,6 
           BB = -------- + 0,20 (L = 55 e piu') 
                 L - 33 
 
   L in piedi 
 
                  57,6 
           BB = --------- + 0,20 (L = 180 e piu') 
                 L - 108 
 
      3) La compartimentazione a poppavia del  gavone  di  prora  per
navi di lunghezza eguale o superiore a 131 metri (430  piedi)  e  con
criterio  di  servizio  eguale  od  inferiore  a  23,   deve   essere
determinata dal fattore A dato dalla formula  (1)  del  paragrafo  b)
della presente Regola; per quelle aventi criterio di servizio  eguale
o superiore a 123, dal fattore BB dato dalla  formula  contenuta  nel
comma ii) 2) del presente paragrafo, e per quelle aventi criterio  di
servizio  compreso  fra  23  e  123,  dal  fattore  F  desunto  dalla
interpolazione lineare tra i fattori  A  e  BB  con  l'impiego  della
seguente formula: 
 
               (A - BB) (Cs - 23) 
      F = A - -------------------- 
                      100 
 
      Tuttavia, se il fattore F cosi' ottenuto e' inferiore  a  0,50,
il fattore da assumere deve essere o  0,50  o  il  fattore  calcolato
secondo le disposizioni del paragrafo d) i)  della  presente  Regola,
assumendo il minore dei due. 
      4) La compartimentazione a poppavia del  gavone  di  prora  per
navi di lunghezza inferiore a 131 metri (430 piedi), ma non inferiore
a 55 metri (180 piedi), e con criterio di servizio eguale a S1 dove: 
 
            3.712 - 25 L 
      S1 = --------------- (L in metri) 
                  19 
 
 
            1.950 - 4 L 
      S1 = --------------- (L in piedi) 
                  10 
 
      deve essere determinata da un fattore  eguale  all'unita';  per
quelle aventi un criterio di servizio eguale o superiore a  123,  dal
fattore BB dato dalla  formula  specificata  nel  comma  ii)  2)  del
presente paragrafo; per quelle aventi criterio di  servizio  compreso
fra Si e 123 dal fattore F ricavato dalla interpolazione lineare  fra
l'unita' ed il fattore BB, usando la formula: 
 
               (1 - BB) (Cs - S1) 
      F = 1 - -------------------- 
                   123 - S1 
 
      Tuttavia, se in ciascuno degli ultimi due casi il fattore cosi'
ottenuto e' inferiore  a  0,50,  la  compartimentazione  puo'  essere
determinata da un fattore che non ecceda 0,50. 
      5) La compartimentazione a poppavia del  gavone  di  prora  per
navi di lunghezza inferiore a 131 metri (430 piedi), ma non inferiore
a 55 metri (180 piedi) con criterio di servizio inferiore a S1,  come
pure quella di tutte le navi aventi  una  lunghezza  inferiore  a  55
metri (180 piedi), deve  essere  determinata  da  un  fattore  eguale
all'unita',  a  meno  che  non  venga  dimostrata,  a   soddisfazione
dell'Amministrazione, la pratica impossibilita' di attenersi  a  tale
fattore   per   compartimenti   particolari;   in    questo,    caso,
l'Amministrazione puo'  accordare  delle  tolleranze  per  quanto  si
riferisce  a  questi  compartimenti,   nella   misura   che   ritiene
giustificata dalle circostanze, a  condizione  che  il  compartimento
estremo  di  poppa  ed  il  maggior  numero  possibile  degli   altri
compartimenti  a  proravia  (compresi  tra  il  gavone  di  prora   e
l'estremita' poppiera dello spazio dell'apparato motore) abbiano  una
lunghezza che non sorpassi la lunghezza allagabile. 
 
                              Regola 6 
           Norme speciali relative alla compartimentazione 
 
  a) Quando in una o piu' parti  della  nave  le  paratie  stagne  si
estendono ad un ponte piu' alto  che  nel  resto  della  nave,  e  si
desidera, nel calcolo della lunghezza  allagabile,  sfruttare  questa
piu' alta estensione delle paratie, possono essere usate linee limite
separate per ciascuna porzione della nave, purche': 
    i) i fianchi della nave si estendano per tutta la lunghezza della
nave fino al ponte, corrispondente alla linea  limite  piu'  alta,  e
tutte le aperture sul fasciame esterno al di sotto di  questo  ponte,
per tutta la lunghezza della nave, siano considerate, ai  fini  della
Regola 14 del presente capitolo, come se fossero al di sotto della 
linea limite; e 
    ii) ciascuno dei due compartimenti adiacenti allo  "scalino"  del
ponte delle paratie sia,  nei  limiti  della  lunghezza  ammissibile,
corrispondente alla rispettiva linea limite; e, inoltre, la lunghezza
complessiva dei detti due compartimenti non superi  il  doppio  della
lunghezza ammissibile calcolata in base alla  piu'  bassa  delle  due
linee limite. 
  b) i) Un compartimento puo' oltrepassare la  lunghezza  ammissibile
stabilita dalle prescrizioni della Regola 5  del  presente  capitolo,
purche'  la  lunghezza  complessiva  di  una  delle  due  coppie   di
compartimenti adiacenti, comuni al compartimento  in  questione,  non
oltrepassi il valore piu' basso ne' della  lunghezza  allagabile  ne'
del doppio della lunghezza ammissibile; 
    ii) qualora uno dei due compartimenti adiacenti  si  trovi  nello
spazio dell'apparato motore, mentre l'altro  ne  resta  fuori,  e  la
permeabilita' media della parte di nave nella  quale  ii  secondo  e'
situato sia diversa da quella dello spazio dell'apparato  motore,  la
lunghezza complessiva dei  due  compartimenti  deve  essere  fissata,
prendendo per base la permeabilita' media delle due parti della  nave
in cui i compartimenti in questione sono situati; 
    iii) qualora i due compartimenti  adiacenti  abbiano  fattori  di
compartimentazione diversi, la lunghezza complessiva  di  questi  due
compartimenti deve essere determinata proporzionalmente. 
  c) Nelle navi di lunghezza eguale o  superiore  a  100  metri  (330
piedi), una delle paratie  principali  trasversali,  a  poppavia  del
gavone  di  prora,  deve  essere  sistemata  ad  una  distanza  dalla
perpendicolare avanti non maggiore della lunghezza ammissibile. 
  d) Una paratia trasversale principale puo' avere un recesso purche'
ogni parte del recesso sia  compreso  tra  due  superfici  verticali,
situate ai lati della nave e ad una  distanza  dal  fasciame  esterno
uguale ad un quinto della larghezza della nave stessa, come  definita
dalla  Regola  2  del  presente  capitolo,  misurando  tale  distanza
normalmente  al  piano  di  simmetria,   al   livello   del   massimo
galleggiamento di compartimentazione. 
  Qualsiasi porzione di recesso oltrepassante  i  detti  limiti  deve
essere considerata come uno  scalino  e  sottoposta  alle  norme  del
paragrafo e) della presente Regola. 
  e) Una  paratia  trasversale  principale  puo'  avere  uno  scalino
purche' soddisfi ad una delle seguenti condizioni: 
    i) la lunghezza complessiva dei due compartimenti, separati dalla
paratia in questione, non ecceda il  90  per  cento  della  lunghezza
allagabile o il doppio della lunghezza  ammissibile;  tuttavia  nelle
navi aventi un fattore di compartimentazione superiore a  0,90  basta
che la lunghezza complessiva dei due compartimenti in  questione  non
ecceda la lunghezza ammissibile; 
    ii)  in  corrispondenza  dello   scalino   sia   assicurata   una
compartimentazione addizionale atta a garantire lo  stesso  grado  di
sicurezza dato da una paratia piana; 
    iii) il compartimento sul quale lo scalino si estende non  superi
la lunghezza ammissibile corrispondente ad una linea limite presa  76
millimetri (3 pollici) al disotto dello scalino. 
  f) Quando una paratia trasversale principale ha un  recesso  o  uno
scalino,  nell'assegnazione  della  compartimentazione  deve   essere
sostituita da una equivalente paratia piana. 
  g) Se la distanza tra due paratie trasversali principali  adiacenti
o tra le  loro  equivalenti  paratie  piane,  ovvero  tra  due  piani
trasversali passanti tra le parti piu' ravvicinate di due  paratie  a
scalino, e' minore della piu' piccola delle due lunghezze metri  3,05
(10 piedi) piu' il 3 per cento della  lunghezza  della  nave,  ovvero
metri 10,67 (35 piedi), una sola di  queste  paratie  e'  considerata
come  facente  parte  della  compartimentazione  conformemente   alle
prescrizioni della Regola 5 del presente capitolo. 
  h) Quando un compartimento stagno  principale  trasversale  ha  una
propria suddivisione,  e  puo'  essere  dimostrato,  a  soddisfazione
dell'Amministrazione, che, nell'ipotesi di qualunque avaria  laterale
estendendosi per la minore delle due lunghezze: metri 3,05 (10 piedi)
piu' il 3 per cento della lunghezza della nave,  ovvero  metri  10,67
(35 piedi), il volume di compartimento  principale  non  risulterebbe
allagato  per  intero,  una  proporzionale  tolleranza  puo'   essere
concessa nella determinazione della  lunghezza  ammissibile  di  quel
compartimento. In  tal  caso  il  volume  dell'effettiva  riserva  di
galleggiabilita' attribuita al fianco non avariato  non  deve  essere
maggiore di quello assunto per il fianco avariato. 
  i) Quando il fattore di compartimentazione richiesto  e'  uguale  o
inferiore  a  0,50,  la  lunghezza  complessiva  di   due   qualsiasi
compartimenti contigui non deve superare la lunghezza allagabile. 
 
                              Regola 7 
               Stabilita' delle navi in caso di avaria 
 
  a) Per la nave integra, nelle diverse condizioni di servizio,  deve
essere prevista una stabilita' tale  che  dopo  l'allagamento  di  un
qualsiasi  compartimento  principale,  contenuto  nei  limiti   della
lunghezza allagabile, la  nave  resista  alla  condizione  finale  di
allagamento. 
  Quando due compartimenti principali contigui sono separati  da  una
paratia a scalino, che risponda alle prescrizioni  del  comma  e)  i)
della Regola 6  del  presente  capitolo,  la  stabilita'  allo  stato
integro deve essere tale che la nave resista all'allagamento dei  due
compartimenti in questione. 
  Quando il prescritto fattore  di  compartimentazione  e'  uguale  o
inferiore a 0,33, la stabilita' allo stato integro deve  essere  tale
che la nave resista all'allagamento di  tre  qualsiasi  compartimenti
principali contigui. 
  b) i) Le prescrizioni del paragrafo a) della presente Regola devono
essere determinate a mezzo di calcoli  eseguiti  in  conformita'  dei
paragrafi c), d) e f)  della  presente  Regola  tenendo  conto  delle
proporzioni e delle caratteristiche costruttive della  nave  e  della
disposizione   e   configurazione   dei    compartimenti    allagati.
Nell'eseguire tali calcoli  si  deve  supporre  la  nave  nelle  piu'
sfavorevoli  condizioni  di  servizio  dal  punto  di   vista   della
stabilita'; 
    ii) quando viene proposto di sistemare  ponti,  doppi  fianchi  o
paratie longitudinali che, senza essere  perfettamente  stagni,  sono
tali da ostacolare il deflusso  dell'acqua,  si  deve  dimostrare,  a
soddisfazione dell'Amministrazione, che  nei  calcoli  si  e'  tenuto
giusto conto di tali ostacoli; 
    iii) nei casi dubbi sul grado di stabilita' della nave in caso di
avaria,  l'Amministrazione  puo'  ordinare  un'accurata  indagine  al
riguardo. 
  c) Nei calcoli di stabilita' in caso di avaria si  devono  assumere
in generale le seguenti permeabilita' per volumi e superfici: 
 
Spazi: Permeabilita' Destinati al carico, carbone, provviste. . . . .
. . . . . . . . . 60 Occupati da alloggi. . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . 95 Occupati da macchinari . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . 85 Destinati a liquidi . . . . . . . . . . . . .  .
. . .  .  .  0  oppure  95  (scegliendo  il  valore  che  implica  le
prescrizioni piu' severe) 
 
  Permeabilita' di superficie, piu' elevate,  devono  essere  assunte
per quegli spazi che in vicinanza del livello del  galleggiamento  di
avaria non contengano una  quantita'  rilevante  di  alloggiamenti  o
macchinari, e per gli spazi che non  sono  generalmente  occupati  da
rilevanti quantita' di carico o provviste. 
  d) Le presunte estensioni dell'avaria devono essere le seguenti: 
    i) estensione longitudinale: il minore dei due valori: metri 3,05
(10 piedi) piu' il 3 per cento della lunghezza della  nave,  o  metri
10,67 (35 piedi). Quando il fattore di  compartimentazione  richiesto
e' uguale o inferiore a 0,33, la  supposta  estensione  longitudinale
dell'avaria deve essere aumentata in modo che vi  siano  incluse  due
qualsiasi paratie stagne principali trasversali consecutive; 
    ii) estensione trasversale (misurata dalla murata verso l'interno
della nave e normalmente  al  piano  di  simmetria,  al  livello  del
massimo galleggiamento di  compartimentazione):  la  distanza  di  un
quinto della larghezza della nave, come definita dalla Regola  2  del
presente capitolo; 
    iii) estensione verticale:  dalla  linea  di  chiglia  (linea  di
galleggiamento zero) verso l'alto senza limitazione di altezza; 
    iv) se un'avaria di estensione inferiore a  quella  indicata  nei
precedenti commi i), ii) e iii), del presente paragrafo da'  luogo  a
condizioni piu' severe dal punto di vista dello sbandamento  o  della
perdita di altezza metacentrica, tale avaria deve essere adottata nei
calcoli. 
  e) L'allagamento non simmetrico deve  essere  contenuto  al  minimo
mediante opportune, sistemazioni.  Quando  e'  necessario  correggere
grandi angoli di sbandamento i mezzi da adottare devono possibilmente
essere automatici, ma in qualsiasi caso, quando esistono  comandi  di
dispositivi  per  il  bilanciamento  trasversale,  questi  si  devono
manovrare da sopra il ponte delle paratie. Tali dispositivi ed i loro
comandi, come pure il valore  dello  sbandamento  massimo  prima  del
bilanciamento, devono essere accettati  dall'Amministrazione.  Quando
sono richiesti dispositivi per il bilanciamento trasversale, il tempo
per il bilanciamento non deve superare i 15 minuti.  Le  informazioni
necessarie, relative all'uso dei dispositivi per il bilanciamento 
trasversale, devono essere fornite al comandante della nave. (*) 
  f) Le condizioni finali della nave dopo  l'avaria  e  nel  caso  di
allagamento non simmetrico, dopo il bilanciamento, devono  essere  le
seguenti: 
    i) nel caso  di  allagamento  simmetrico  l'altezza  metacentrica
residua, calcolata col metodo a dislocamento  costante,  deve  essere
positiva e risultare almeno uguale a 5 centimetri (2 pollici); 
    ii) nel caso di allagamento non simmetrico lo sbandamento  totale
non  deve  superare  i  7  gradi;   tuttavia,   in   casi   speciali,
l'Amministrazione  puo'  autorizzare  uno  sbandamento  supplementare
risultante dall'allagamento non simmetrico,  ma  in  nessun  caso  lo
sbandamento finale deve superare i 15 gradi; 
    iii) in nessun caso la linea limite  deve  essere  immersa  nella
fase finale dell'allagamento. Se si ritiene che la  linea  limite  si
possa  trovare   immersa   nel   corso   di   una   fase   intermedia
dell'allagamento, l'Amministrazione puo' esigere  quelle  indagini  e
quelle sistemazioni che giudichera' necessarie per la sicurezza della
nave. 
  g) Il comandante della nave deve essere fornito  di  tutti  i  dati
necessari  per  mantenere  allo  stato  integro  una  stabilita',  in
condizioni di servizio sufficiente affinche' la nave sia in grado  di
resistere ad un'avaria grave. Nel caso di navi che  richiedono  mezzi
di bilanciamento trasversale, il comandante della  nave  deve  essere
informato delle condizioni di stabilita' sulle quali i calcoli  dello
sbandamento sono stati basati, e deve essere avvertito  che  potrebbe
verificarsi uno sbandamento eccessivo se la nave  subisse  un'avaria,
trovandosi allo stato integro, in condizioni meno favorevoli. 
  h)  i)  L'Amministrazione   non   puo'   accordare   deroghe   alle
disposizioni concernenti la stabilita' in caso di avaria, a meno  che
non sia dimostrato che, in talune condizioni di  servizio,  l'altezza
metacentrica a nave integra necessaria a soddisfare tali prescrizioni
e' eccessiva per i servizi previsti; 
    ii) deroghe alle prescrizioni relative alla stabilita' in caso di
avaria non devono essere accordate  che  in  casi  eccezionali  ed  a
condizione che l'Amministrazione consideri  che  le  proporzioni,  le
sistemazioni e le  altre  caratteristiche  della  nave,  che  possano
essere  adottate  nelle  particolari  circostanze,  siano   le   piu'
favorevoli alla stabilita' in caso di avaria. 
 
-------------- 
(*) E'  conveniente  riferirsi  alla  raccomandazione  su  un  metodo
normalizzato che permette  di  soddisfare  le  prescrizioni  relative
all'equilibrazione trasversale a  bordo  delle  navi  da  passeggeri,
adottata dall'Organizzazione (risoluzione A 266 - VIII). 
 
                              Regola 8 
                            Zavorramento. 
 
  Quando e' necessario uno zavorramento con l'acqua,  di  massima  la
zavorra d'acqua non deve  essere  messa  nei  depositi  destinati  al
combustibile  liquido.  Le  navi  nelle  quali  non  e'  praticamente
possibile evitare di mettere l'acqua nei  depositi  del  combustibile
liquido, devono essere dotate, a soddisfazione  dell'Amministrazione,
di impianto per la depurazione  dell'acqua  oleosa  oppure  di  altro
mezzo, giudicato soddisfacente dall'Amministrazione  stessa,  atto  a
disfarsi dell'acqua oleosa di zavorra. 
 
                              Regola 9 
Paratie dei gavoni, dello  spazio  apparato  motore,  gallerie  degli
                      alberi motori, eccetera. 
 
  a) i) Una  nave  deve  avere  un  gavone  di  prora  o  paratia  di
collisione che si estende stagna fino al ponte delle paratie.  Questa
paratia deve essere  situata  a  non  meno  del  5  per  cento  della
lunghezza della nave ed a non piu' di metri 3,05 (10 piedi), piu'  il
5 per cento della lunghezza della nave, dalla perpendicolare avanti; 
    ii) se la nave ha una lunga sovrastruttura prodiera,  la  paratia
del gavone di prora deve estendersi stagna alle  intemperie  sino  al
primo ponte al di sopra di quello delle paratie. Tale estensione puo'
non trovarsi in  diretto  prolungamento  della  paratia  sottostante,
purche' sia ad una distanza dalla perpendicolare  avanti  non  minore
del 5 per cento della lunghezza della nave e  purche'  la  parte  del
ponte delle paratie formante scalino sia resa  effettivamente  stagna
alle intemperie. 
  b) Una paratia del gavone di poppa e paratie  separanti  lo  spazio
dell'apparato  motore,  come  definito  dalla  Regola  2  di   questo
capitolo, dagli spazi per il carico e per i passeggeri a proravia e a
poppavia, devono estendersi  stagne  fino  al  ponte  delle  paratie.
Tuttavia la paratia del gavone di poppa puo' presentare  uno  scalino
al disotto del ponte delle paratie, purche' non  sia  compromesso  il
grado   di   sicurezza   della   nave   per   quanto   riguarda    la
compartimentazione. 
  c) in ogni caso i tubi di uscita degli alberi motori devono  essere
racchiusi in spazi stagni di  moderato  volume.  Il  pressatrecce  di
poppa deve trovarsi entro una  galleria  stagna  o  in  altro  spazio
stagno separato dallo spazio del tubo di uscita, di volume tale  che,
se allagato per perdita attraverso il pressatrecce, la  linea  limite
non venga sommersa. 
 
                              Regola 10 
                            Doppi fondi. 
 
  a) Vi deve essere un doppio fondo, estendentesi dalla  paratia  del
gavone di prora alla paratia del gavone di poppa, per quanto cio' sia
possibile e compatibile con  le  caratteristiche  costruttive  ed  il
normale esercizio della nave: 
    i) nelle navi di lunghezza di 50 metri (165 piedi) ed inferiore a
61 metri (200 piedi) deve essere sistemato un  doppio  fondo  che  si
estenda  almeno  dalla  paratia  prodiera  dello   spazio   destinato
all'apparato motore sino alla paratia del gavone di  prora  o  quanto
piu' vicino possibile a tale paratia; 
    ii) nelle navi di lunghezza di 61 metri (200 piedi) ed  inferiore
a metri 76 (249 piedi) deve essere sistemato almeno un  doppio  fondo
fuori dei locali dell'apparato motore, il quale deve estendersi  lino
alle paratie del gavone di prora e di poppa,  o  quanto  piu'  vicino
possibile ad esse. 
  b) Quando e' prescritta la sistemazione di un doppio fondo, la  sua
altezza deve essere di soddisfazione dell'Amministrazione e il  cielo
del doppio fondo deve estendersi da  murata  a  murata,  in  modo  da
proteggere il fondo alla curva  del  ginocchio.  Tale  protezione  e'
considerata soddisfacente quando, condotta  dal  vertice  dell'angolo
esterno inferiore del rettangolo circoscritto  alla  sezione  maestra
una   retta   inclinata   di   25   gradi    sull'orizzontale    fino
all'intersezione col tracciato fuori ossatura della sezione maestra e
considerato il piano orizzontale passante per tale  intersezione,  si
verifichi che nessun punto  della  linea  di  intersezione  dell'orlo
esterno della lamiera  marginale  col  fasciame  esterno  risulti  al
disotto di detto piano orizzontale. 
  c)  I  pozzetti  di  sentina,  praticati   nei   doppi   fondi   in
comunicazione con l'impianto di esaurimento delle stive,  non  devono
essere piu' profondi del necessario. La loro profondita' non deve mai
essere superiore alla profondita'  del  doppio  fondo  nel  piano  di
simmetria, diminuita di 457 millimetri (18 pollici), e tali  pozzetti
non devono estendersi al disotto del piano orizzontale  indicato  nel
paragrafo b) della presente Regola. I pozzetti estendentisi  fino  al
fasciame esterno  possono  peraltro  essere  permessi  all'estremita'
poppiera delle gallerie degli alberi  motori  delle  navi  ad  elica.
Altri pozzetti (ad esempio per  l'olio  di  lubrificazione  sotto  le
macchine principali) possono essere autorizzati  dall'Amministrazione
se  essa  ritiene  che  le  sistemazioni  assicurano  una  protezione
equivalente  a  quella  data  da  un  doppio  fondo   conforme   alle
prescrizioni della presente Regola. 
  d) Un doppio fondo in corrispondenza  di  compartimenti  stagni  di
media grandezza destinati esclusivamente al trasporto di liquidi puo'
essere omesso a condizione che, a giudizio dell'Amministrazione,  non
sia compromessa la sicurezza della nave in caso di avaria del fondo o
del fianco. 
  e) Nel caso di navi alle quali si  applicano  le  prescrizioni  del
paragrafo d) della Regola I  del  presente  capitolo  ed  adibite  al
servizio regolare di viaggi  internazionali  brevi,  entro  i  limiti
stabiliti dalla Regola 2 del  capitolo  III,  l'Amministrazione  puo'
accordare l'esenzione del doppio fondo per qualsiasi parte della nave
avente un fattore di compartimentazione non maggiore di 0,50, se essa
ritiene che la sistemazione di un doppio fondo per dette parti non e'
compatibile con le caratteristiche costruttive e il normale esercizio
della nave. 
 
                              Regola 11 
Assegnazione,  marcatura  e   annotazione   dei   galleggiamenti   di
                         compartimentazione. 
 
  a)  Affinche'  sia  assicurato  il  mantenimento   del   grado   di
compartimentazione   prescritto,   una   linea   di    galleggiamento
corrispondente all'immersione di  compartimentazione  approvata  deve
essere stabilita e marcata sui fianchi della nave.  Una  nave  avente
spazi specialmente costruiti per l'uso alternato di passeggeri  e  di
trasporto merci puo', a richiesta dell'armatore,  avere  assegnata  e
marcata sul fianco una o piu' linee  di  galleggiamenti  addizionali,
corrispondenti   alle   immersioni    di    compartimentazione    che
l'Amministrazione  puo'  approvare  nelle   diverse   condizioni   di
servizio. 
  b) I  galleggiamenti  di  compartimentazione  stabiliti  e  marcati
devono essere annotati nel  Certificato  di  sicurezza  per  nave  da
passeggeri,  designando  con  l'indicazione   C.1   quelli   che   si
riferiscono al caso in cui la  nave  sia  adibita  principalmente  al
servizio dei passeggeri, e con C.2,  C.3,  eccetera,  quelli  che  si
riferiscono ad altre condizioni di servizio. 
  c)  Il  bordo  libero   corrispondente   a   ciascuno   di   questi
galleggiamenti va misurato nella stessa posizione e a  partire  dalla
stessa linea di riferimento tracciata per i bordi liberi stabiliti in
base alla Convenzione  internazionale  in  vigore  per  la  linea  di
massimo carico. 
  d) Il bordo  libero  corrispondente  a  ciascun  galleggiamento  di
compartimentazione  approvato  ed   alle   condizioni   di   servizio
corrispondenti deve essere chiaramente indicato  sul  Certificato  di
sicurezza per navi da passeggeri. 
  e)  In   nessun   caso   la   marca   di   un   galleggiamento   di
compartimentazione puo' essere posta al  di  sopra  della  piu'  alta
marca  di  galleggiamento  di  massimo  carico,  in   acqua   salata,
determinata sia in base alla robustezza della nave, sia in base  alla
Convenzione internazionale per la linea di massimo carico in vigore. 
  f) Qualunque sia la posizione delle marche  dei  galleggiamenti  di
compartimentazione, una nave non deve mai essere caricata in modo  da
far immergere la marca di galleggiamento corrispondente alla stagione
ed alla localita' determinata in base alla Convenzione internazionale
in vigore per la linea di massimo carico. 
  g) Una nave non deve mai essere caricata  in  modo  che  quando  si
trovi in acqua salata sia sommersa la  marca  del  galleggiamento  di
compartimentazione  corrispondente  al  viaggio  in  atto   ed   alle
condizioni di servizio. 
 
                              Regola 12 
         Costruzione e prove iniziali delle paratie stagne. 
 
  a)  Ciascuna  paratia  stagna  di  compartimentazione,   sia   essa
trasversale  o  longitudinale,  deve  essere  costruita  in  modo  da
sopportare, con un adeguato margine di resistenza, la pressione della
piu' alta colonna di acqua che potrebbe venire a sopportare  in  caso
d'avaria della nave, e per  lo  meno  la  pressione  di  una  colonna
d'acqua elevata fino alla linea  limite.  La  costruzione  di  queste
paratie deve essere di soddisfazione dell'Amministrazione. 
  b) i) Gli scalini ed  i  recessi  praticati  nelle  paratie  devono
essere stagni e presentare la stessa resistenza della  corrispondente
parte di paratia; 
    ii) qualora ordinate o bagli passino attraverso un ponte  od  una
paratia stagni, tale ponte o paratia deve essere di struttura  stagna
senza uso di legno o cemento. 
  c) La  prova,  mediante  riempimento  di  acqua  dei  compartimenti
principali, non  e'  obbligatoria.  Quando  non  e'  fatta  la  prova
mediante riempimento, e' obbligatoria una prova a getto; questa prova
deve  essere  eseguita  nello  stadio  piu'  avanzato  possibile   di
costruzione della nave. In ogni caso deve essere  eseguito  un  esame
accurato delle paratie stagne. 
  d) Il gavone di  prora,  i  doppi  fondi  (comprese  le  chiglie  a
cassone) ed i  doppi  fianchi  devono  essere  provati  con  battente
d'acqua corrispondente  alle  prescrizioni  del  paragrafo  a)  della
presente Regola. 
  e) I depositi destinati a contenere liquidi e che fanno parte della
compartimentazione della nave  devono  essere  provati  per  la  loro
tenuta stagna col maggiore dei seguenti battenti  d'acqua:  o  quello
corrispondente al  massimo  galleggiamento  di  compartimentazione  o
quello corrispondente ai  2/3  dell'altezza  dalla  faccia  superiore
della chiglia alla  linea  limite  in  corrispondenza  del  deposito,
purche' in nessun caso il battente d'acqua sia inferiore a metri 0,92
(3 piedi) al di sopra del cielo del deposito. 
  f) Le prove indicate nei paragrafi d) ed e) della  presente  Regola
hanno lo scopo di verificare che le strutture  di  compartimentazione
siano stagne; esse non  devono  essere  considerate  come  prove  per
stabilire l'idoneita' di un compartimento  a  contenere  combustibile
liquido o a soddisfare altri usi speciali, per i  quali  puo'  essere
richiesta una prova piu' severa, in dipendenza  dell'altezza  che  il
liquido puo' raggiungere nel deposito o nelle sue tubolature. 
 
                              Regola 13 
                   Aperture nelle paratie stagne. 
 
  a) Il numero delle aperture praticate  nelle  paratie  stagne  deve
essere  ridotto  al  minimo  compatibile   con   le   caratteristiche
costruttive e il normale esercizio della nave; tali  aperture  devono
essere dotate di mezzi di chiusura soddisfacenti. 
  b) i) Se tubazioni,  ombrinali,  condutture  elettriche,  eccetera,
attraversano paratie  stagne  di  compartimentazione,  devono  essere
adottati opportuni accorgimenti per conservare la  tenuta  stagna  di
tali paratie; 
    ii) su una paratia stagna di compartimentazione non  e'  permesso
di applicare valvole o rubinetti che non formino parte di un  sistema
di tubolare; 
    iii) per installazioni che  attraversano  le  paratie  stagne  di
compartimentazione,  non  deve  essere  usato  il  piombo  od   altro
materiale sensibile  al  calore  quando  il  deterioramento  di  tali
installazioni, in caso  di  incendio,  comprometterebbe  l'integrita'
stagna delle paratie. 
  c) i) Non sono permesse porte, passi d'uomo o aperture d'accesso: 
      1) nella paratia di collisione al disotto della linea limite; 
      2) nelle paratie stagne trasversali che dividono uno spazio per
merci da un contiguo spazio per merci o da un carbonile permanente  o
di riserva, salvo le eccezioni specificate  dal  paragrafo  i)  della
presente Regola; 
    ii) eccetto  nel  caso  previsto  dal  comma  iii)  del  presente
paragrafo, la paratia di collisione sotto la linea limite puo' essere
attraversata da non piu' di un tubo  per  il  passaggio  del  liquido
contenuto nella cisterna del gavone di prora, purche' questo tubo sia
munito di una valvola a chiusura a vite manovrabile da un punto al di
sopra del ponte delle paratie ed il corpo della valvola  sia  fissato
alla paratia di collisione nell'interno del gavone di prora; 
    iii) se il gavone di prora e' diviso per contenere due liquidi di
differente qualita', l'Amministrazione puo' permettere che la paratia
di collisione sia attraversata al disotto della linea limite  da  due
tubi, ciascuno dei quali sia sistemato secondo  le  prescrizioni  del
comma ii) del presente paragrafo, purche' l'Amministrazione riconosca
che non vi e' praticamente mezzo diverso dalla  installazione  di  un
secondo  tubo,  e  che,   tenuto   conto   della   compartimentazione
addizionale esistente nel gavone di prora, la  sicurezza  della  nave
non e' menomata. 
  d) i) Le  porte  stagne,  applicate  nelle  paratie  tra  carbonili
permanenti e di riserva,  devono  essere  sempre  accessibili,  salvo
quanto disposto dal comma ii) del paragrafo k),  per  le  porte,  dei
carbonili di interponte; 
    ii) delle sistemazioni soddisfacenti devono essere installate,  a
mezzo di schermi o altrimenti,  per  evitare  che  il  carbone  possa
impedire la chiusura delle porte stagne dei carbonili. 
  e) Entro gli spazi dell'apparato motore principale  ed  ausiliario,
ivi incluse le  caldaie  che  servono  alla  propulsione  e  tutti  i
depositi permanenti di carbone, non puo' essere applicata piu' di una
porta  di  comunicazione  attraverso  ciascuna  paratia   trasversale
principale ad esclusione delle porte dei carbonili e  delle  gallerie
degli alberi motori. Se vi sono due o piu' linee d'assi, le  gallerie
relative - devono essere collegate da un passaggio  intercomunicante.
Se vi sono due alberi motori vi deve essere soltanto una porta tra lo
spazio dell'apparato motore e le gallerie degli alberi motori, e solo
due porte se vi sono piu' di due alberi motori.  Tutte  queste  porte
devono essere del tipo a scorrimento e devono essere situate in  modo
da avere la soglia il piu' alto possibile. Il comando a  braccia  per
la manovra di queste porte, al di sopra del ponte delle paratie, deve
essere  situato  fuori  del  locale  apparato  motore,  se  cio'   e'
compatibile  con  una   soddisfacente   sistemazione   del   relativo
meccanismo. 
  f) i) Le porte stagne devono essere del  tipo  a  scorrimento  o  a
cerniera. Porte  di  tipo  equivalente  possono  essere  ammesse,  ad
esclusione di quelle formate da pannelli bullonati e di quelle che si
chiudono per caduta propria o per l'azione di un peso che cade; 
    ii) le porte a scorrimento possono essere: manovrate  soltanto  a
braccia o, oltre che a braccia, manovrate meccanicamente; 
    iii) le porte stagne permesse si possono percio' dividere in  tre
classi: 
      Classe 1 - Porte a cerniera; 
      Classe 2 - Porte a scorrimento con manovra a braccia; 
      Classe 3 - Porte a scorrimento con manovra meccanica e manovra,
a braccia; 
    iv) i sistemi di manovra di qualsiasi porta stagna  che  funzioni
meccanicamente o a braccia devono essere tali da  poter  chiudere  la
porta stessa con la nave sbandata di 15 gradi, sia  da  un  lato  che
dall'altro; 
    v) per qualsiasi classe di porte stagne vi  devono  essere  degli
indicatori che consentono di constatare, da tutti i posti di  manovra
dai quali le porte stesse non sono visibili, se la porta e' aperta  o
chiusa. Nel caso di, una porta stagna di qualsiasi classe che non sia
manovrabile da un posto centrale di manovra, vi deve essere un  mezzo
diretto di comunicazione meccanico, elettrico, telefonico o qualsiasi
altro mezzo adatto, che permetta all'ufficiale di guardia di mettersi
rapidamente   in   comunicazione   con   la   persona    responsabile
dell'esecuzione dell'ordine di chiusura della porta. 
  g) Le porte a cerniera (Classe 1) devono  essere  munite  di  mezzi
rapidi di chiusura, quali le maniglie di  serraggio,  manovrabili  da
ciascun lato della paratia. 
  h) Le porte a scorrimento con manovra a braccia (Classe 2)  possono
essere a movimento verticale od orizzontale.  Deve  essere  possibile
manovrare il loro meccanismo dai  due  lati  della  porta  stessa  ed
inoltre da una posizione accessibile al  di  sopra  del  ponte  delle
paratie con un meccanismo  di  manovelle  a  rotazione  o  con  altro
dispositivo di manovra di tipo approvato che dia le  stesse  garanzie
di sicurezza. 
  Se  la  particolare  disposizione  dei  locali  rende  praticamente
impossibile la manovra dai due lati, possono  essere  concesse  delle
deroghe a tale prescrizione. Nel caso di manovra a braccia, il  tempo
necessario per la completa chiusura della porta con nave  dritta  non
deve superare 90 secondi. 
  i) i) Le porte a  scorrimento  con  manovra  meccanica  (Classe  3)
possono essere  a  movimento  verticale  od  orizzontale.  Quando  e'
richiesto che una porta debba essere chiusa con energia meccanica  da
un comando centrale, il meccanismo deve essere tale da permettere che
la porta venga manovrata meccanicamente  anche  a  mezzo  di  comando
locale  sia  da  un  lato  che  dall'altro  della  porta  stessa.  La
disposizione deve essere tale che la porta si chiuda  automaticamente
se, dopo essere stata chiusa dal comando centrale, viene  aperta  dal
comando locale. Inoltre  ciascuna  porta  deve  poter  essere  tenuta
chiusa mediante dispositivi locali  i  quali  impediscano  che  possa
venire aperta dal posto centrale di manovra. Leve locali di  manovra,
collegate con  la  manovra  meccanica,  devono  essere  sistemate  da
ciascun lato della paratia in modo tale da  permettere  alle  persone
che attraversino  la  porta  di  tenerle  entrambe  in  posizione  di
apertura senza avere la possibilita' di mettere involontariamente  in
funzione il meccanismo  di  chiusura.  Le  porte  a  scorrimento  con
manovra meccanica devono essere dotate di comando a mano  manovrabile
dai due lati della porta stessa e da un punto accessibile al di sopra
del ponte delle paratie, con un meccanismo di manovelle  a  rotazione
continua o con altro meccanismo di tipo approvato che dia  le  stesse
garanzie  di  sicurezza.  Devono  essere  adottati  dispositivi   per
avvertire con segnale sonoro quando la porta incomincia a chiudersi e
tali che il segnale  continui  fino  a  che  essa  sia  completamente
chiusa. Il tempo impiegato dalla  porta  per  chiudersi  deve  essere
sufficiente per garantire la sicurezza; 
    ii) vi devono essere almeno due sorgenti indipendenti di  energia
meccanica capaci di assicurare l'apertura  e  chiusura  di  tutte  le
porte servite, e ciascuna sorgente d'energia deve essere  sufficiente
per la manovra simultanea di tutte le dette porte.  Le  due  sorgenti
d'energia devono essere comandate dalla stazione centrale situata sul
ponte di  comando,  munita  di  tutti  gli  strumenti  necessari  per
controllare che ciascuna sorgente d'energia sia capace di  assicurare
soddisfacentemente il servizio richiesto; 
    iii) nel caso di manovra idraulica, ciascuna  sorgente  d'energia
deve consistere in una pompa di potenza sufficiente a chiudere  tutte
le porte in non piu' di 60 secondi. Inoltre al  servizio  dell'intero
impianto vi devono essere degli accumulatori idraulici  di  capacita'
sufficiente ad assicurare almeno i tre movimenti successivi  seguenti
dell'insieme delle porte: chiusura - apertura - chiusura. Il  liquido
usato deve essere tale da non congelare a nessuna  delle  temperature
che possano essere incontrate dalla nave durante il suo esercizio. 
  j) i) Le porte stagne  a  cerniera  (Classe  1),  negli  spazi  per
passeggeri, per equipaggio o per servizio, sono permesse soltanto  al
di sopra di un ponte la cui faccia  inferiore,  nel  suo  punto  piu'
basso a murata, sia almeno 2,13 metri  (7  piedi)  sopra  il  massimo
galleggiamento di compartimentazione; 
    ii) le porte stagne, la cui soglia  e'  al  disopra  del  massimo
galleggiamento ed al disotto della linea specificata  nel  precedente
comma,  devono  essere  del  tipo  a  scorrimento  e  possono  essere
manovrate a braccia (Classe 2), salvo che nelle navi adibite a viaggi
internazionali brevi il cui fattore di compartimentazione deve essere
uguale o inferiore a 0,50, nelle quali tutte le porte  devono  essere
manovrate  meccanicamente.   Quando   gallerie   connesse   a   stive
frigorifere  o  condotte  di  ventilazione  o  di  tiraggio   forzato
attraversano   piu'   di   una   paratia   stagna    principale    di
compartimentazione, le  porte  in  corrispondenza  di  tali  passaggi
devono essere manovrate meccanicamente. 
  k) i) Porte stagne che possono essere aperte qualche volta  durante
la navigazione e la cui soglia e' piu' bassa della linea del  massimo
galleggiamento  di  compartimentazione  devono  essere  del  tipo   a
scorrimento. Devono essere loro applicate le seguenti regole: 
      1) se il numero di tali porte (escluse le porte di accesso alle
gallerie degli alberi motori) e' superiore a 5, tutte queste porte  e
quelle di accesso alle gallerie degli alberi  motori  o  condotte  di
ventilazione o tiraggio forzato devono  essere  azionate  da  energia
meccanica (Classe 3) e devono potersi chiudere con manovra simultanea
da una stazione centrale situata sul ponte di comando; 
      2) se il numero di tali porte (escluse le porte di accesso alle
gallerie degli alberi motori) e' maggiore di uno e non supera cinque: 
        a) quando la nave non ha spazi per passeggeri al di sotto del
ponte delle paratie, tutte le porte sovra menzionate  possono  essere
manovrate a braccia (Classe 2); 
        b) quando la nave ha degli spazi per  passeggeri  al  disotto
del ponte delle paratie,  tutte  le  porte  sovra  menzionate  devono
essere azionate da energia meccanica (Classe 3) e devono poter essere
chiuse con manovra simultanea da una stazione  centrale  situata  sul
ponte di comando; 
      3) sulle navi in cui vi sono solo due di dette porte stagne  ed
esse si trovano nello spazio dell'apparato motore o sulle paratie che
lo delimitano, l'Amministrazione  puo'  autorizzare  che  queste  due
porte siano azionate soltanto a braccia (Classe 2); 
    ii) se entro i carbonili negli interponti al  disotto  del  ponte
delle paratie esistono porte stagne a scorrimento che  devono  essere
saltuariamente aperte durante la  navigazione  per  il  maneggio  del
carbone, tali porte devono essere manovrate con energia meccanica. La
loro apertura e chiusura deve essere annotata nel giornale  di  bordo
prescritto dall'Amministrazione. 
  l) i) Porte stagne  di  costruzione  soddisfacente  possono  essere
sistemate  nelle  paratie  stagne  di  interponte   separanti   spazi
destinati  a  carico  se  l'Amministrazione  e'   convinta   che   la
sistemazione di tali porte sia di assoluta  necessita'.  Dette  porte
possono essere del tipo a cerniera, o a scorrimento, o su  rulli,  ma
non occorre che siano manovrabili  a  distanza.  Esse  devono  essere
sistemate al piu' alto  livello  e  il  piu'  lontano  possibile  dal
fasciame esterno, ma in nessun caso  il  loro  stipite  esterno  puo'
essere ad una distanza dal fasciame esterno inferiore  ad  un  quinto
della larghezza della  nave  come  specificato  dalla  Regola  2  del
presente capitolo,  misurando  tale  distanza  normalmente  al  piano
longitudinale  di  simmetria  della  nave  al  livello  del   massimo
galleggiamento di compartimentazione; 
    ii) tali porte devono essere chiuse prima dell'inizio del viaggio
e devono essere tenute chiuse durante la navigazione;  le  ore  della
loro apertura all'arrivo in porto e della loro chiusura  prima  della
partenza dal porto devono essere annotate nel giornale di bordo.  Nel
caso che qualcuna di dette porte debba essere accessibile durante  la
navigazione, essa  deve  essere  munita  di  un  dispositivo  che  ne
impedisca  l'apertura  non  autorizzata.  Quando   e'   prevista   la
sistemazione di porte di  tal  genere,  il  loro  numero  o  la  loro
sistemazione devono  formare  oggetto  di  esame  speciale  da  parte
dell'Amministrazione. 
  m) L'impiego di lamiere rimovibili nelle paratie  e'  ammesso  solo
negli spazi degli apparati motore.  Tali  lamiere  rimovibili  devono
essere sempre a posto  prima  della  partenza  e  non  devono  essere
rimosse durante la navigazione se non per una  imperiosa  necessita'.
Devono  essere  adottate   le   necessarie   precauzioni   nel   loro
ricollocamento per garantire la perfetta tenuta stagna dei giunti. 
  n) Tutte le porte stagne devono essere  tenute  chiuse  durante  la
navigazione, salvo quando esigenze di servizio della nave  richiedano
che siano aperte. In  tal  caso  devono  essere  sempre  pronte  alla
chiusura immediata. 
  o) i) Quando passaggi o gallerie per l'accesso  dagli  alloggi  del
personale ai locali  antistanti  ai  forni  o  per  il  passaggio  di
tubazioni o per qualsiasi altro  scopo  attraversano  paratie  stagne
trasversali principali, essi devono essere stagni e  soddisfare  alle
prescrizioni della Regola 16  del  presente  capitolo.  L'accesso  ad
almeno una delle estremita' di tali passaggi o gallerie, quando usati
durante la navigazione, deve essere praticato attraverso una  garitta
stagna, estendentesi ad un livello sufficientemente elevato affinche'
l'accesso  stesso  sia  al  disopra  della  linea  limite.  L'accesso
all'altra estremita'  di  tali  passaggi  o  gallerie  puo'  avvenire
attraverso  una  porta  stagna  del  tipo  richiesto  dalla  relativa
ubicazione. I  passaggi  e  le  gallerie  anzidetti  non  devono  mai
attraversare la prima paratia di compartimentazione a poppavia  della
paratia di collisione; 
    ii) quando e' prevista la sistemazione di gallerie o condotte per
il  tiraggio  forzato  attraversanti  paratie  stagne  principali  di
compartimentazione trasversale, tale sistemazione deve essere oggetto
di particolare esame da parte dell'Amministrazione. 
 
                              Regola 14 
    Aperture nel fasciame esterno al disotto della linea limite. 
 
  a) Il numero  delle  aperture  nel  fasciame  esterno  deve  essere
ridotto al minimo compatibile con le  caratteristiche  costruttive  e
con il normale esercizio della nave. 
  b) La sistemazione e l'efficacia  dei  mezzi  per  la  chiusura  di
qualsiasi apertura nel fasciame  esterno  devono  essere  rispondenti
alla funzione ed alla ubicazione dei mezzi stessi e devono, in  linea
di massima, essere di soddisfazione dell'Amministrazione. 
  c) i)  Se  in  un  interponte  la  soglia  inferiore  di  qualsiasi
portellino di murata si trova al  di  sotto  di  una  linea  condotta
parallelamente al ponte delle paratie a murata ed avente il suo punto
piu' basso ad una quota pari al 2,5 per cento della  larghezza  della
nave al di sopra del massimo  galleggiamento  di  compartimentazione,
tutti i portellini di murata di  quell'interponte  devono  essere  di
tipo non apribile; 
    ii) tutti i portellini di murata le cui soglie inferiori sono  al
disotto della linea limite, esclusi quelli che, in base al  comma  i)
del presente paragrafo devono essere di  tipo  non  apribile,  devono
essere costruiti  in  modo  tale  che  nessuno  possa  aprirli  senza
l'autorizzazione del comandante; 
    iii) 1) se in un interponte, la  soglia  inferiore  di  qualsiasi
portellino di murata, cui si riferisce  il  comma  ii)  del  presente
paragrafo, si trova al disotto di una linea  condotta  parallelamente
al ponte delle paratie a murata avente il suo punto piu'  basso  alla
quota di metri 1,37 (4  1/2  piedi)  piu'  il  2,5  per  cento  della
larghezza della nave al disopra del  livello  di  galleggiamento,  al
momento della partenza da un porto, tutti i portellini di  murata  di
quell'interponte devono essere chiusi a tenuta  stagna  ed  a  chiave
prima che la nave parta e non devono essere aperti prima che la  nave
entri in porto.  Nell'applicazione  di  questo  comma  potra'  essere
consentita una certa tolleranza, se sara' il caso, quando la nave  si
trovi in acqua dolce;. 
      2) le ore di apertura di tali portellini in porto e della  loro
chiusura a chiave prima che la nave parta devono essere annotate  nel
giornale di bordo prescritto dall'Amministrazione; 
      3) se uno o piu' portellini di murata sono  sistemati  in  modo
tale che le prescrizioni c) iii) 1) sono loro applicabili  quando  la
nave   e'   al   massimo   galleggiamento   di    compartimentazione,
l'Amministrazione puo' precisare il pescaggio  medio  limite  per  il
quale i portellini in questione vengono ad avere la loro soglia al di
sopra della linea condotta parallelamente al ponte  delle  paratie  a
murata ed avente il suo punto piu' basso alla quota di metri 1,37  (4
1/2 piedi) piu' il 2,5 per cento della larghezza  della  nave  al  di
sopra del livello di galleggiamento corrispondente a questo pescaggio
medio limite, e di conseguenza sara' permesso  di  partire  senza  la
preventiva chiusura a chiave di  tutti  i  portellini  e  di  aprirli
durante la navigazione sotto la responsabilita'  del  comandante  nel
corso del viaggio, fino al porto successivo.  Nelle  zone  tropicali,
come definite  nella  Convenzione  internazionale  per  la  linea  di
massimo carico in vigore, questo pescaggio puo' essere  aumentato  di
305 millimetri (1 piede). 
  d) Efficaci controportellini interni a cerniera che possano  essere
facilmente  chiusi  e  resi  effettivamente  stagni   devono   essere
sistemati a tutti i  portellini  di  murata;  detti  controportellini
possono essere rimovibili nei locali passeggeri  in  cabina  (non  in
quelli di stiva) soltanto a poppavia di  un  ottavo  della  lunghezza
della nave perpendicolare prodiera  ed  al  di  sopra  di  una  linea
parallela al ponte delle paratie a murata, avente il suo  punto  piu'
basso alla quota di metri 3,66 (12 piedi) piu' 2,5  per  cento  della
larghezza  della  nave  al  disopra  del  massimo  galleggiamento  di
compartimentazione, a meno che, rispetto  a  quanto  richiesto  dalla
Convenzione internazionale per la linea di massimo carico in  vigore,
essi debbano essere del tipo inamovibile. I predetti controportellini
rimovibili devono essere sistemati vicino ai relativi  portellini  di
murata. 
  e) I portellini di murata ed i loro controportellini che  non  sono
accessibili durante la navigazione devono  essere  chiusi  e  fissati
prima che la nave lasci il porto. 
  f) i) Nessun portellino di murata deve essere applicato nei  locali
adibiti esclusivamente al trasporto di merci o carbone; 
    ii) portellini di  murata  possono,  tuttavia,  essere  applicati
negli  spazi  destinati  alternativamente  al   trasporto   merci   o
passeggeri, ma devono essere costruiti in  modo  che  nessuno  possa,
aprire   tali   portellini   o   i   loro   controportellini    senza
l'autorizzazione del comandante; 
    iii) se in tali spazi  e'  trasportata  merce,  i  portellini  di
murata ed i loro controportellini  devono  essere  chiusi  e  fissati
prima dell'imbarco della merce e tale loro  chiusura  a  chiave  deve
essere    annotata    nel    giornale     di     bordo     prescritto
dall'Amministrazione. 
  g) Nel fasciame esterno della nave al di sotto della  linea  limite
non possono essere sistemati  portellini  di  murata  a  ventilazione
automatica senza speciale autorizzazione dell'Amministrazione. 
  h) Il numero degli ombrinali, degli scarichi d'igiene e delle altre
simili aperture nel fasciame esterno deve essere  ridotto  al  minimo
sia facendo confluire ad un solo sbocco il maggior  numero  possibile
di tubi di scarico d'igiene od altri, sia mediante altre sistemazioni
soddisfacenti. 
  i) i) Tutte le prese dal mare e tutti  gli  scarichi  nel  fasciame
esterno devono essere muniti di efficaci ed accessibili  sistemazioni
per prevenire l'immissione  accidentale  di  acqua  nella  nave,  ne'
piombo, ne' alcun altro materiale sensibile al  calore,  deve  essere
impiegato per le tubazioni delle prese d'acqua o dagli scarichi o per
qualsiasi altra sistemazione in cui il danneggiamento delle tubazioni
stesse in caso d'incendio possa dar luogo al pericolo di allagamenti; 
    ii) 1) ad  eccezione  di  quanto  disposto  nel  comma  iii)  del
presente  paragrafo,  ogni  singolo  scarico  proveniente  da  locali
situati al disotto della linea limite ed  attraversante  il  fasciame
esterno deve avere una valvola automatica di non ritorno,  munita  di
dispositivo di chiusura diretto, manovrabile dal di sopra  del  ponte
delle paratie, oppure, in alternativa, di due valvole automatiche  di
non ritorno, senza dispositivi di chiusura, la piu' alta delle  quali
situata al di sopra del massimo galleggiamento di  compartimentazione
in posizione tale da essere sempre accessibile per la visita  durante
il servizio e di tipo normalmente chiuso; 
      2) quando e' sistemata una valvola con dispositivo di  chiusura
diretta, il suo posto di manovra sopra il ponte  delle  paratie  deve
essere  sempre  facilmente  accessibile  e  deve  avere  indici   per
segnalare se la valvola e' aperta o chiusa; 
    iii) le prese dal mare e gli  scarichi  principali  ed  ausiliari
collegati con i macchinari devono avere sempre  valvole  o  rubinetti
facilmente accessibili inseriti tra i tubi ed il fasciame  esterno  o
tra i tubi e le cassette di lamiere applicate al fasciame esterno. 
  j) i) I portelloni d'imbarco, i portelli di carico ed i portelli da
carbone situati al di sotto  della  linea  limite  devono  essere  di
robustezza adeguata. Essi devono essere efficacemente chiusi  e  resi
stagni  prima  della  partenza  e  devono  essere  tenuti  chiusi  in
navigazione; 
    ii) dette aperture non devono in nessun caso essere praticate  in
posizione tale che il loro punto piu' basso risulti al di  sotto  del
massimo galleggiamento di compartimentazione. 
  k) i) Le  aperture  interne  degli  scarichi  delle  ceneri,  degli
scarichi delle immondizie,  eccetera,  devono  essere  munite  di  un
coperchio efficiente; 
    ii) se queste aperture interne sono situate  al  di  sotto  della
linea limite, il coperchio deve  essere  a  chiusura  stagna  e  deve
inoltre essere sistemata nello scarico una valvola automatica di  non
ritorno, in posizione facilmente accessibile al disopra  del  massimo
galleggiamento di compartimentazione. Quando lo  scarico  non  e'  in
uso, sia il coperchio che la valvola devono essere  tenuti  chiusi  e
assicurati. 
 
                              Regola 15 
Costruzione e prove iniziali delle porte stagne,  dei  portellini  di
                          murata, eccetera. 
 
  a) i) Il progetto, i materiali utilizzati e  la  costruzione  delle
porte stagne, portellini di murata, portelloni di  imbarco,  portelli
di carico, portelli da carbone, valvole,  tubazioni,  scarichi  delle
ceneri e scarichi delle immondizie ai  quali  si  riferiscono  queste
Regole, devono essere di soddisfazione dell'Amministrazione; 
    ii) le intelaiature delle porte stagne  a  scorrimento  verticale
non devono presentare un incavo nella parte inferiore  in  cui  possa
accumularsi sporcizia che impedisca la debita chiusura della porta; 
    iii) tutti i rubinetti e le valvole per prese dal mare e scarichi
sotto il ponte delle  paratie,  come  pure  le  loro  connessioni  al
fasciame esterno, devono essere di acciaio, bronzo o di altro metallo
duttile approvato. La ghisa ordinaria o materiali simili  non  devono
essere usati. 
  b) Tutte le porte stagne devono essere provate idrostaticamente con
pressione corrispondente all'altezza  del  ponte  delle  paratie.  La
prova deve essere fatta prima che la nave entri in servizio, prima  e
dopo la sistemazione della porta. 
 
                              Regola 16 
     Costruzione e prove iniziali dei ponti stagni, cofani, ecc. 
 
  a) I ponti, i cofani, le  gallerie,  le  chiglie  a  cassone  e  le
condotte per la ventilazione, quando sono  stagni,  devono  avere  la
stessa robustezza delle paratie stagne  situate  a  pari  livello.  I
mezzi impiegati per assicurare a tali elementi la tenuta stagna ed  i
dispositivi adottati per chiudere le aperture esistenti devono essere
di  soddisfazione  dell'Amministrazione.  Le   condotte   stagne   di
ventilazione ed i cofani devono  essere  prolungati  almeno  fino  al
disopra del ponte delle paratie. 
  b) Dopo la costruzione, i cofani, le  gallerie  e  le  condotte  di
ventilazione  che  devono  essere  a  tenuta  stagna  devono   essere
sottoposti a prova a getto; i ponti stagni devono essere sottoposti a
prova a getto o a prova con allagamento. 
 
                              Regola 17 
            Tenuta stagna al disopra della linea limite. 
 
  a) L'Amministrazione puo'  richiedere  che  siano  prese  tutte  le
disposizioni pratiche e  ragionevoli  per  limitare  l'entrata  e  il
deflusso  dell'acqua  al  disopra  del  ponte  delle  paratie.   Tali
disposizioni possono includere paratie parziali o costole rinforzate. 
Se al disopra  o  nelle  immediate  vicinanze  delle  paratie  stagne
principali  vi  sono  delle  paratie  stagne   parziali   e   costole
rinforzate, esse devono avere collegamenti  stagni  con  il  fasciame
esterno e con il ponte delle paratie in modo da limitare il  deflusso
dell'acqua lungo il ponte stesso con nave sbandata in avaria.  Se  la
paratia stagna parziale non e' in continuazione della paratia  stagna
sottostante, il ponte delle paratie compreso tra di esse deve  essere
reso stagno. 
  b) Il ponte delle paratie, o un ponte  ad  esso  soprastante,  deve
essere stagno alle intemperie nel senso che, nelle condizioni normali
del mare, l'acqua non possa penetrare attraverso  ad  esso  verso  il
basso. Tutte le aperture praticate nel  ponte  esposto  devono  avere
battenti d'altezza e robustezza sufficienti e devono essere dotate di
mezzi  efficaci  per  chiuderle  rapidamente  in  modo  stagno   alle
intemperie. Aperture e murata per scarico d'acqua, parapetti a giorno
e (o) ombrinali devono  essere  sistemati  come  necessario  per  far
defluire rapidamente l'acqua dal ponte esposto in tutte le condizioni
di tempo. 
  c) I portellini di murata, i portelloni d'imbarco,  i  portelli  di
carico, i portelli da carbone e gli altri  dispositivi  per  chiudere
aperture praticate nel fasciame esterno al disopra della linea limite
devono essere  di  tipo  e  costruzione  efficace  e  di  sufficiente
robustezza, tenuto debito conto della natura degli  spazi  nei  quali
essi sono situati, nonche' della loro posizione rispetto  al  massimo
galleggiamento di compartimentazione. 
  d) Efficaci controportellini interni, che possano essere facilmente
chiusi e resi effettivamente stagni, devono essere sistemati a  tutti
i portellini di murata  dei  locali  ubicati  al  disotto  del  ponte
immediatamente sovrastante il ponte delle paratie. 
 
                              Regola 18 
          Mezzi di prosciugamento nelle navi da passeggeri. 
 
  a) Tutte le navi devono essere dotate di un  efficace  impianto  di
pompe di sentina, atto, sia a nave diritta che a  nave  sbandata,  in
tutte le condizioni  praticamente  possibili  dopo  un  sinistro,  ad
esaurire e prosciugare qualsiasi compartimento  stagno  che  non  sia
destinato permanentemente a contenere combustibile liquido o acqua. A
tale scopo e' generalmente necessario  sistemare  dei  branchetti  di
aspirazione laterali in tutti i compartimenti, fatta eccezione per  i
compartimenti ristretti alle estremita' della  nave,  dove  una  sola
aspirazione puo' essere considerata sufficiente. Nei compartimenti di
forma speciale possono essere richieste delle aspirazioni suppletive. 
Devono essere prese tutte le  misure  necessarie  per  assicurare  il
deflusso   d'acqua   verso   le   aspirazioni   del    compartimento.
L'Amministrazione    puo'    dispensare    dall'applicazione    delle
prescrizioni del presente paragrafo compartimenti particolari  per  i
quali ritenga che un mezzo di prosciugamento puo' essere inopportuno,
purche'  i  calcoli  eseguiti  conformemente  alle  prescrizioni  del
paragrafo b) della Regola 7 del presente capitolo dimostrino  che  la
sicurezza della nave non viene  compromessa.  Mezzi  efficaci  devono
essere disposti per l'evacuazione dell'acqua dalle stive frigorifere. 
  b) i) Tutte le navi devono avere almeno 3  pompe  azionate  da  una
sorgente di energia meccanica e collegate al collettore principale di
prosciugamento; una di esse potra'  essere  azionata  dalla  macchina
principale. Quando il criterio di servizio e' uguale  o  superiore  a
30, deve  essere  installata  una  pompa  indipendente  supplementare
azionata da energia meccanica; 
    ii) la seguente tabella da' il numero delle pompe richieste: 
 
    
=====================================================================
             CRITERIO DI SERVIZIO             |Meno di 30|30 ed oltre
=====================================================================
Pompa azionata dalla motrice principale (puo' |          |
essere sostituita da una pompa indipendente ad|          |
energia meccanica)                            |    1     |     1
---------------------------------------------------------------------
Pompe indipendenti                            |    2     |     3
---------------------------------------------------------------------


    
 
    iii) le pompe d'igiene, le  pompe  di  zavorra  e  le  pompe  per
servizi generali possono essere considerate  come  pompe  di  sentina
indipendenti quando hanno i necessari collegamenti con l'impianto  di
prosciugamento delle sentine. 
  c) Quando e' possibile, le pompe delle sentine azionate da  energia
meccanica devono essere sistemate in  compartimenti  stagni  diversi,
ubicati e sistemati in modo che una stessa avaria non possa provocare
l'allagamento rapido e simultaneo dei  compartimenti  stessi.  Se  le
macchine e le caldaie sono in due o  piu'  compartimenti  stagni,  le
pompe utilizzabili come pompe di sentina devono per quanto  possibile
essere distribuite in questi diversi compartimenti. 
  d) Sulle: navi di lunghezza pari o superiore  a  metri  91,5.  (300
piedi) o che abbiano un criterio di servizio pari o superiore  a  30,
le sistemazioni  devono  essere  tali  che  almeno  una  delle  pompe
azionate con energia meccanica possa essere  adoperata  in  tutte  le
normali circostanze nelle quali una nave pub  subire  un  allagamento
durante la navigazione. Questa condizione  e'  considerata  adempiuta
se: 
    i) una delle pompe prescritte e' una pompa di emergenza di sicuro
funzionamento anche se completamente sommersa avente sorgente di 
energia situata al disopra del ponte delle paratie, oppure 
    ii) le pompe e le loro sorgenti di energia sono  distribuite  per
la lunghezza della nave in maniera tale che in  qualsiasi  condizione
di allagamento che la nave sia  tenuta  a  fronteggiare,  almeno  una
pompa, situata in un  compartimento  non  danneggiato,  possa  essere
adoperata. 
  e) Ad  eccezione  delle  pompe  supplementari  che  possono  essere
istallate per servire esclusivamente i gavoni, ogni pompa di  sentina
prescritta deve avere le sistemazioni necessarie per  poter  aspirare
acqua da qualsiasi compartimento per il quale il paragrafo  a)  della
presente Regola prescrive il prosciugamento. 
  f) i) Ciascuna pompa di sentina,  azionata  da  energia  meccanica,
deve poter imprimere all'acqua nel collettore principale  di  sentina
una velocita' non inferiore a 122 metri (400 piedi) per minuto primo. 
Le pompe di sentina indipendenti, azionate  da  energia  meccanica  e
situate nei locali dell'apparato  motore,  devono  avere  aspirazioni
dirette in questi locali; non occorre pero' che siano richieste  piu'
di due di tali aspirazioni per ciascuno di detti locali. Se  vi  sono
due o piu' di tali aspirazioni, almeno una deve essere a destra e una
a sinistra. L'Amministrazione puo' esigere che le  pompe  di  sentina
indipendenti azionate da  energia  meccanica  e  collocate  in  altri
compartimenti  abbiano  delle  aspirazioni   dirette   separate.   Le
aspirazioni dirette devono essere convenientemente disposte e  quelle
nel compartimento dell'apparato motore devono avere un  diametro  non
inferiore a quello del collettore principale di sentina; 
    ii) sulle navi con combustione a carbone  deve  essere  sistemato
nel locale antistante i forni, in  aggiunta  alle  altre  aspirazioni
previste dalla presente Regola, un tubo flessibile di aspirazione  di
diametro conveniente e di lunghezza  sufficiente,  che  possa  essere
collegato con l'aspirazione di  una  pompa  indipendente  ad  energia
meccanica. 
  g) i) Oltre all'aspirazione o alle aspirazioni dirette  di  sentina
richieste  dal  paragrafo  f)  della  presente  Regola,  nel   locale
dell'apparato motore vi deve essere  una  aspirazione  diretta  dalla
pompa di  circolazione  principale,  con  imbocco  di  aspirazione  a
livello idoneo, per il prosciugamento del locale macchine e munita di
valvola di non ritorno. Il diametro del tubo di  aspirazione  diretta
deve essere almeno uguale a due  terzi  di  quello  dell'orifizio  di
aspirazione  della  pompa  per  i  piroscafi  e  uguale  al  diametro
dell'orifizio della pompa nel caso di motonavi; 
    ii) se nell'opinione dell'Amministrazione la pompa principale  di
circolazione non e' adatta a tale scopo, deve essere sistemata per il
prosciugamento del locale dell'apparato motore un'aspirazione diretta
di  emergenza  dalla  piu'  potente  pompa   meccanica   indipendente
utilizzabile  e  al  livello  idoneo;  tale  aspirazione  deve  avere
diametro uguale a quello del tubo  di  aspirazione  principale  della
pompa stessa. La capacita' della pompa  cosi'  connessa  deve  essere
superiore,  in  misura  giudicata  sufficiente  dall'Amministrazione,
rispetto  a  quella  richiesta  per  una  pompa   di   prosciugamento
dell'impianto medesimo; 
    iii) i dispositivi di manovra delle valvole di presa dal  mare  e
di aspirazione diretta devono essere portati  ben  al  di  sopra  del
pagliolo del locale dell'apparato motore; 
    iv) se il combustibile e', o puo' essere, carbone  e  non  esiste
paratia  stagna  fra  le  macchine  e  le  caldaie,  ogni  pompa   di
circolazione che sia impiegata conformemente  alle  prescrizioni  del
comma i) del presente paragrafo deve avere uno scarico diretto  fuori
bordo, o, in via alternativa, deve avere una valvola di sorpasso alla
tubatura di scarico della pompa di circolazione. 
  h) i) Tutte le  tubature  relative  alle  pompe  richieste  per  il
prosciugamento delle stive e dei locali dell'apparato  motore  devono
essere completamente distinte dalle tubature che possono venire usate
per riempire o vuotare i depositi destinati al trasporto dell'acqua o
del combustibile liquido; 
    ii) tutte le tubature di  prosciugamento  delle  sentine  situate
entro o sotto i depositi di carbone o di combustibile liquido  o  nei
locali macchina o caldaie, compresi i locali in  cui  sono  sistemate
casse di decantazione o pompe del combustibile liquido, devono essere
di acciaio o di altro materiale approvato. 
  i) Il diametro del collettore principale  di  sentina  deve  essere
calcolato secondo la formula seguente, intendendosi che  il  diametro
interno reale di esso puo' essere della misura standard  piu'  vicina
accettabile dall'Amministrazione: 
 
                            ---------- 
    
                d = 1,68 | / L (B + D) + 25
                         |/


    
 
  Dove d e' il diametro interno del collettore principale di  sentina
in millimetri; L e B sono rispettivamente la lunghezza e la larghezza
della nave in metri ai sensi della definizione  della  Regola  2  del
presente capitolo e D e'  l'altezza  di  costruzione  della  nave  in
metri, misurata al ponte delle paratie. 
  Oppure: 
 
                         ------------ 
    
                    |   /  L (B + D)
                d = |  /  ----------- + 1
                    | /     2.500
                    |/


    
 
  Dove d e' il diametro interno del collettore principale in pollici;
L e B sono rispettivamente la lunghezza e la larghezza della nave, in
piedi, ai  sensi  della  definizione  della  Regola  2  del  presente
capitolo, e D e' l'altezza  di  costruzione  della  nave,  in  piedi,
misurata al ponte delle paratie. Il  diametro  dei  branchetti  delle
tubature di sentina deve essere  stabilito  dall'Amministrazione  con
apposite regole. 
  j) La sistemazione dell'impianto di pompe di sentina e  di  zavorra
deve essere tale da impedire che  l'acqua  passi  dal  mare  o  dalle
cisterne di zavorra nelle stive o nei locali dell'apparato  motore  o
da un compartimento ad un altro. Speciali misure devono essere  prese
in particolare per impedire che  una  stiva  cisterna  collegata  con
tubature  di  sentina  e  con  tubatura  di  zavorra   possa   essere
inavvertitamente messa in  comunicazione  col  mare  quando  contiene
carico, o prosciugata quando contiene acqua di zavorra. 
  k)  Devono  essere  prese  misure  per   impedire   che   qualsiasi
compartimento servito da un tubo  di  aspirazione  di  sentina  possa
allagarsi nel caso  in  cui  detto  tubo  venga  rotto  o  altrimenti
danneggiato in un altro  compartimento  in  seguito  a  collisione  o
incaglio. A tale scopo, quando detto tubo  si  trova,  in  una  parte
qualsiasi, ad una distanza dalla murata inferiore ad un quinto  della
larghezza  della  nave  (misurata  perpendicolarmente  al  piano   di
simmetria    al    livello    del    massimo    galleggiamento     di
compartimentazione), o in una chiglia a cassone, deve  essere  dotato
di valvola di non ritorno nel compartimento  contenente  l'estremita'
aperta di detto tubo. 
  l) Tutte le cassette di distribuzione, i  rubinetti  e  le  valvole
relative all'impianto delle pompe di sentina devono essere situati in
posizione sempre accessibile nelle ordinarie condizioni di  servizio.
Essi devono essere sistemati in modo che, in caso di allagamento, una
delle  pompe  di  sentina  possa  essere   operativa   in   qualsiasi
compartimento. Inoltre l'avaria di una pompa o della tubazione che la
collega con il collettore principale di sentina, all'esterno  di  una
linea situata ad un quinto  della  larghezza  della  nave,  non  deve
mettere fuori  uso  il  restante  impianto  di  prosciugamento  della
sentina. Se esiste un solo sistema di tubazioni comune per  tutte  le
pompe,  i  rubinetti  o  le  valvole  necessarie  per  comandare   le
aspirazioni di sentina devono essere manovrabili  dal  di  sopra  del
ponte delle paratie. Se oltre all'impianto principale delle pompe  di
sentina esiste un impianto di  emergenza,  quest'ultimo  deve  essere
indipendente dall'impianto principale e  sistemato  in  modo  che  la
pompa di emergenza possa agire in qualunque compartimento in caso  di
allagamento; in tal caso occorre che siano  manovrabili  dal  disopra
del ponte delle paratie soltanto i rubinetti e le  valvole  necessari
per il funzionamento dell'impianto di emergenza. 
  m) Tutti i rubinetti e le  valvole,  menzionati  nel  paragrafo  i)
della presente Regola, che si possono manovrare dal disopra del ponte
delle paratie, devono  avere  i  loro  comandi,  nei  loro  posti  di
manovra, chiaramente contrassegnati e muniti di dispositivi  atti  ad
indicare se essi sono aperti o chiusi. 
 
                              Regola 19 
Informazioni sulla stabilita' per navi da passeggeri e  per  navi  da
carico (*) 
 
  a) Le navi da passeggeri e le navi da carico devono subire, dopo la
loro ultimazione, una prova che permetta di determinare gli  elementi
della  loro  stabilita'.  Il  comandante  deve  ricevere   tutte   le
indicazioni che gli sono necessarie per metterlo in  grado,  in  modo
semplice e rapido, di determinare  la  caratteristica  di  stabilita'
della nave in  tutte  le  condizioni  di  esercizio.  Conia  di  tali
informazioni deve essere consegnata all'Amministrazione. 
  b) Se una nave subisce delle modifiche  tali  da  variare  in  modo
apprezzabile le informazioni sulla stabilita' fornite al  comandante,
nuove informazioni devono essere formulate e fornite  al  comandante.
Se necessario, si deve ripetere la prova di stabilita' della nave. 
  c) L'Amministrazione  puo'  dispensare  una  nave  dalla  prova  di
stabilita' purche' disponga di elementi base dedotti dalla  prova  di
stabilita'  di  una  nave  gemella  o  purche'  sia   dimostrato,   a
soddisfazione  dell'Amministrazione,  che   le   informazioni   sulla
stabilita' della nave esentata, in tal modo dedotte  dagli  anzidetti
elementi base, sono sicuramente attendibili. 
  d) L'Amministrazione puo'  ugualmente  dispensare  dalla  prova  di
stabilita' una  nave  singola  o  una  serie  di  navi,  specialmente
progettate per il trasporto  di  liquidi  o  minerali  alla  rinfusa,
quando dati esistenti per navi  simili  dimostrino  chiaramente  che,
tenuto conto delle proporzioni e sistemazioni della  nave,  si  avra'
sempre, in tutte le  probabili  condizioni  di  carico,  una  altezza
metacentrica piu' che sufficiente. 
 
-------------- 
(*)  E'  necessario  riferirsi  alla  raccomadazione  relativa   alla
stabilita' allo stato integro delle navi da passeggeri e da carico la
cui  lunghezza  non  superi  i  100  metri,  che  e'  stata  adottata
dall'Organizzazione (risoluzione A 167 - ES IV)  e  agli  emendamenti
adottati dall'Organizzazione (risoluzione A 206 - VII). 
 
                              Regola 20 
        Piani per il controllo della nave in caso di avaria. 
 
  Devono  essere  esposti  permanentemente,  per  debita   conoscenza
dell'ufficiale  responsabile  della   nave,   piani   indicanti   con
chiarezza, per ogni ponte e stiva, i limiti dei compartimenti stagni,
le loro aperture con i rispettivi mezzi di chiusura, l'ubicazione dei
relativi comandi, e le misure da adottare nel caso  di  un  qualsiasi
sbandamento dovuto ad allagamento.  Inoltre  opuscoli  contenenti  le
sopramenzionate informazioni devono essere messi a disposizione degli
ufficiali della nave. 
 
                              Regola 21 
Indicazioni, manovre ed ispezioni periodiche delle porte stagne, ecc. 
 
  a) La presente Regola si applica  alle  navi  nuove  ed  alle  navi
esistenti. 
  b) Settimanalmente si deve procedere ad  esercitazioni  di  manovra
delle porte stagne, dei portellini di murata,  delle  valvole  e  dei
meccanismi di chiusura degli ombrinali, degli scarichi delle ceneri e
degli scarichi delle immondizie. Sulle navi effettuanti viaggi la cui
durata supera una  settimana  deve  essere  fatta  una  esercitazione
completa prima di lasciare il porto ed altre in  seguito  durante  la
navigazione, almeno una volta alla settimana. Su tutte le  navi  deve
essere fatta quotidianamente la manovra  di  tutte  le  porte  stagne
azionate da energia meccanica e delle porte stagne a cerniera situate
nelle  paratie  trasversali  principali,  che   vengono,   usate   in
navigazione. 
  c) i) Le porte stagne, ivi compresi i meccanismi e  gli  indici  ad
esse connessi e tutte le valvole, la cui chiusura e'  necessaria  per
rendere stagno un compartimento, nonche'  tutte  le  valvole  il  cui
funzionamento e' necessario per la manovra di bilanciamento  in  caso
di avaria, devono essere ispezionate  periodicamente  in  navigazione
almeno una volta alla settimana; 
    ii) tali valvole, porte  e  meccanismi  devono  essere  provvisti
delle necessarie indicazioni in modo che ne  sia  reso  sicuro  l'uso
appropriato in caso di bisogno, ai fini della massima sicurezza. 
 
                              Regola 22 
                 Annotazioni nel giornale di bordo. 
 
  a) La presente Regola si applica  alle  navi  nuove  ed  alle  navi
esistenti. 
  b) Tutte le porte a cerniera, le lamiere rimovibili,  i  portellini
di murata, i portelloni d'imbarco, i portelli da carico,  i  portelli
di carbone e le altre aperture che devono rimanere chiuse durante  la
navigazione in  applicazione  delle  presenti  Regole  devono  essere
chiuse prima della partenza. L'ora di chiusura e  l'ora  di  apertura
(quando l'apertura  e'  autorizzata  dalle  presenti  Regole)  devono
essere    annotate    nel    giornale     di     bordo     prescritto
dall'Amministrazione. 
  c) Nel giornale di bordo devono  essere  annotate  anche  tutte  le
esercitazioni ed ispezioni prescritte dalla precedente Regola 21  del
presente capitolo, come pure qualsiasi difetto che venga riscontrato. 
 
 
        PARTE C. - INSTALLAZIONI ELETTRICHE E MACCHINARIO (4) 
      (La parte C riguarda navi da passeggeri e navi da carico) 
 
                              Regola 23 
                             Generalita' 
 
  a) Le installazioni elettriche  nelle  navi  da  passeggeri  devono
essere tali che: 
    i) i servizi essenziali per la sicurezza  siano  mantenuti  nelle
varie condizioni di emergenza; 
    ii) la sicurezza dei passeggeri, dell'equipaggio e della nave sia
assicurata contro i pericoli di natura elettrica. 
  b) Le navi da carico sono soggette alle Regole 26, 27, 28, 29, 30 e
32 di questo capitolo. 
 
                              Regola 24 
   Fonte principale di energia elettrica sulle navi da passeggeri. 
 
  a)  Ogni  nave  da  passeggeri  sulla  quale  l'energia   elettrica
costituisce  l'unico  mezzo  per   azionare   i   servizi   ausiliari
indispensabili per la propulsione e  la  sicurezza  della  nave  deve
essere provvista di almeno  due  gruppi  elettrogeni  principali.  La
potenza di questi gruppi deve essere tale che  sia  ancora  possibile
assicurare i servizi di cui al comma a) i) della precedente Regola 23
del presente capitolo in caso di arresto di uno di questi gruppi. 
  b) In una nave da passeggeri nella quale vi sia una  sola  centrale
elettrica principale, il quadro principale deve trovarsi nella stessa
zona principale di incendio dove si trova la centrale. Quando vi  sia
piu' di una centrale principale, e' ammesso che vi sia un solo quadro
principale. 
 
                              Regola 25 
  Fonte di energia elettrica di emergenza sulle navi da passeggeri. 
 
  a) Sopra il ponte delle paratie e fuori  del  cofano  dell'apparato
motore vi deve essere una fonte  autonoma  di  energia  elettrica  di
emergenza. La posizione di questa fonte, in  rapporto  alla  fonte  o
alle fonti principali di  energia  elettrica,  deve  essere  tale  da
assicurare - a soddisfazione dell'Amministrazione - che un incendio o
altro incidente al locale apparato motore (come definito al comma  h)
della  Regola   2   di   questo   capitolo)   non   influisca   sulla
somministrazione o distribuzione dell'energia di emergenza. La  fonte
di  emergenza  non  deve  trovarsi  a  proravia  della   paratia   di
collisione. 
  b) L'energia disponibile  deve  essere  sufficiente  ad  alimentare
tutti  quei  servizi  che,  a  giudizio  dell'Amministrazione,   sono
necessari per la sicurezza dei passeggeri e dell'equipaggio  in  caso
di emergenza, tenendo conto di  quei  servizi  che  dovrebbero  poter
funzionare contemporaneamente. 
  Considerazione particolare deve essere data a: 
    - illuminazione di emergenza alle stazioni di imbarco sul ponte e
sulle murate; 
    - illuminazione di emergenza in tutti i corridoi, scale o uscite; 
    - illuminazione di emergenza nei locali macchina e nelle stazioni 
    di comando definite al paragrafo r) della Regola 3  del  capitolo
II-2; 
    - funzionamento della pompa dell'impianto automatico a spruzzo; 
    - alimentazione dei fanali di navigazione; 
    - lampada per segnalazioni  diverse  (se  azionata  dall'impianto
elettrico principale di bordo). 
  L'energia elettrica deve essere assicurata per la durata di 36 ore,
a meno che, nel caso di navi destinate regolarmente a viaggi di breve
durata, l'Amministrazione accetti un tempo  minore,  se  ritiene  che
possa aversi lo stesso grado di sicurezza. 
  c) La fonte di energia elettrica di emergenza puo' essere: 
    i) un generatore azionato da  un  adatto  primo  motore,  con  un
rifornimento  di  combustibile  indipendente  e  con  dispositivo  di
avviamento approvati. Il combustibile usato deve avere  un  punto  di
infiammabilita' non inferiore a 43° C (110° F); 
    ii) una batteria di accumulatori capace di sopperire al carico di
emergenza senza ricariche o eccessiva caduta di tensione. 
  d) i) Quando la fonte di  energia  d'emergenza  e'  fornita  da  un
generatore, deve essere prevista una  fonte  di  energia  d'emergenza
temporanea, consistente in una batteria di accumulatori di  capacita'
sufficiente per: 
      1) alimentare l'illuminazione  di  emergenza  continuativamente
per mezz'ora; 
      2) permettere  la  manovra  delle  porte  stagne  (se  azionate
elettricamente); non e' pero' necessario che  possano  essere  chiuse
tutte simultaneamente; 
      3) azionare gli indicatori  (se  azionati  elettricamente)  che
mostrano se le porte stagne azionate  meccanicamente  sono  aperte  o
chiuse, e 
      4) azionare i segnali sonori (se azionati  elettricamente)  che
avvisano  che  le  porte  stagne  azionate  meccanicamente  sono   in
chiusura. 
      I dispositivi devono essere tali che  la  fonte  temporanea  di
energia di emergenza entri in funzione automaticamente  nel  caso  di
mancato funzionamento della alimentazione normale; 
    ii)  quando  la  fonte  di  energia  elettrica  di  emergenza  e'
costituita  da  una  batteria  di  accumulatori,  vi  devono   essere
dispositivi atti ad assicurare che l'illuminazione di emergenza entri
in funzione automaticamente nel caso di mancato  funzionamento  della
fonte principale di illuminazione. 
  e) Nel locale  apparato  motore  -  e  preferibilmente  sul  quadro
principale - deve  esservi  un  indicatore  che  segnali  quando  una
qualunque  batteria  di  accumulatori,  installata  ai  sensi   della
presente Regola, e' scarica. 
  f) i) Il quadro di emergenza deve essere sistemato il  piu'  vicino
possibile alla fonte di energia di emergenza; 
    ii) quando la fonte di energia di emergenza e' costituita  da  un
generatore, il quadro di emergenza deve essere sistemato nello stesso
locale  del  generatore,  a  meno  che  cio'   non   comprometta   il
funzionamento del quadro stesso; 
    iii) nessuna batteria di accumulatori sistemata  ai  sensi  della
presente Regola deve essere installata nello stesso locale del quadro
di emergenza; 
    iv)  l'Amministrazione  puo'  permettere  che  nelle   condizioni
normali il quadro di emergenza sia alimentato dal quadro principale. 
  g) La sistemazione deve essere tale che  tutta  l'installazione  di
emergenza funzioni anche quando la nave sia inclinata trasversalmente
di 22 e 1/2 e/o longitudinalmente di 10°. 
  h) La fonte di energia di emergenza (ed anche quella temporanea, se
esistente) deve essere  provata  periodicamente;  questa  prova  deve
includere il controllo dei dispositivi automatici. 
 
                              Regola 26 
    Fonte di energia elettrica di emergenza sulle navi da carico. 
 
  a) Navi da carico di  stazza  lorda  uguale  o  superiore  a  5.000
tonnellate: 
    i) sulle navi da carico di stazza  lorda  uguale  o  superiore  a
5.000 tonnellate vi deve essere una  fonte  autonoma  di  energia  di
emergenza - a soddisfazione dell'Amministrazione - al  di  sopra  del
ponte continuo piu' alto e fuori  del  cofano  dell'apparato  motore,
tale che il suo funzionamento continuo  sia  assicurato  in  caso  di
incendio o di altri incidenti che mettano fuori  uso  l'installazione
elettrica principale; 
    ii) la potenza disponibile deve essere sufficiente ad  alimentare
tutti quei servizi che  -  a  giudizio  dell'Amministrazione  -  sono
necessari per la sicurezza di tutte le persone a  bordo  in  caso  di
emergenza,  tenendo  conto  di  quei  servizi  che  potrebbero  dover
funzionare contemporaneamente. Speciale  considerazione  deve  essere
data: 
      1)  all'illuminazione  di  emergenza  alle  varie  stazioni  di
imbarco sul ponte o sulle murate;  in  tutti  i  corridoi,  scale  ed
uscite; nel locale dell'apparato motore principale;  nel  locale  dei
gruppi elettrogeneratori principali sul ponte di comando e nella sala
nautica; 
      2) al segnale d'allarme; 
      3) ai fanali di navigazione (se  solamente  elettrici)  e  alla
lampada per segnalazioni diurne (se azionata dall'impianto principale
di bordo). 
    L'energia elettrica deve essere assicurata e  mantenuta  per  una
durata di 6 ore; 
    iii) la sorgente di energia di emergenza puo' essere: 
      1) una batteria di accumulatori capace di sopperire  al  carico
di emergenza senza ricariche od eccessiva caduta di tensione; 
      2) un elettrogeneratore azionato da un adatto primo motore, con
un rifornimento di combustibile indipendente  e  con  dispositivi  di
avviamento  a  soddisfazione  dell'Amministrazione.  Il  combustibile
usato deve avere un punto di infiammabilita'  non  minore  di  43°  C
(110° F); 
    iv) la sistemazione deve essere tale che tutta l'installazione di
emergenza funzioni anche quando la nave sia inclinata trasversalmente
di 22° e 1/2 e/o longitudinalmente di 10°. 
    Devono  essere  prese  misure  per  assicurare  la  verifica,  ad
intervalli   regolari,   del   funzionamento    dell'insieme    delle
installazioni di emergenza. 
  b) Navi da carico di stazza lorda inferiore a 5.000 tonnellate: 
    i) sulle navi  da  carico  di  stazza  lorda  inferiore  a  5.000
tonnellate, vi deve essere una fonte autonoma di energia elettrica di
emergenza, sistemata a soddisfazione dell'Amministrazione e capace di
alimentare l'illuminazione ai posti di messa in mare  e  di  deposito
dei mezzi di salvataggio come prescritto dal comma a) ii), b)  ii)  e
b) iii) della Regola 19 del capitolo III,  ed  inoltre  tutti  quegli
altri servizi che l'Amministrazione giudichi necessari, tenuto  conto
di quanto indicato dalla Regola 38 del capitolo III; 
    ii) l'energia disponibile deve essere assicurata e mantenuta  per
un periodo di almeno 3 ore; 
    iii) queste navi sono soggette anche ai commi iii), iv) e v)  del
paragrafo a) della presente Regola. 
 
                              Regola 27 
Precauzioni contro la folgorazione, l'incendio ed altri  pericoli  di
                          natura elettrica. 
 
a) Navi da passeggeri e navi da carico: 
    i) 1) tutte le parti metalliche esposte delle macchine elettriche
o dell'apparecchiatura elettrica che non sono destinate ad essere  in
tensione, ma possono andare in  tensione  in  condizioni  di  guasto,
devono essere collegate  a  massa.  Tutti  gli  apparecchi  elettrici
devono essere costruiti  ed  installati  in  modo  che  non  esistano
pericoli in condizioni normali di utilizzazione; 
      2) i corpi metallici di tutte le lampade elettriche  portatili,
attrezzi e apparecchi similari, forniti  come  equipaggiamento  della
nave e funzionanti ad una tensione superiore a quella "di  sicurezza"
(che deve  essere  prescritta  dall'Amministrazione),  devono  essere
collegati a massa per mezzo di un adatto conduttore, a meno  che  non
siano stati presi provvedimenti equivalenti, come doppio isolamento o
trasformatore  di  isolamento.  L'Amministrazione   puo'   richiedere
speciali precauzioni addizionali per  lampade  elettriche  portatili,
attrezzi o apparecchi similari che  devono  essere  usati  in  locali
umidi; 
    ii) i quadri principali e di emergenza devono essere sistemati in
modo che sia facile l'accesso davanti e di dietro senza pericolo  per
le persone addette. Le parti laterali e posteriori e, se  necessario,
quelle anteriori dei quadri devono essere protette in modo adatto. Vi
devono essere tappeti isolanti o grate isolanti (carabottini) davanti
e dietro se necessario. Le parti esposte dove la tensione in rapporto
alla   massa   superi    quella    che    deve    essere    stabilita
dall'Amministrazione non devono essere installate sulla facciata  dei
quadri; 
    iii) 1) quando viene usato, come sistema di distribuzione, quello
del "ritorno per scafo", devono essere prese speciali  precauzioni  a
soddisfazione dell'Amministrazione; 
      2) il sistema del ritorno per scafo non deve essere usato nelle
navi petroliere; 
    iv) 1) tutti i rivestimenti metallici  e  le  armature  dei  cavi
devono essere elettricamente continui e  devono  essere  collegati  a
massa; 
      2) se i cavi non hanno ne' rivestimento metallico ne'  armatura
e vi puo' essere rischio di incendio in  caso  di  guasto  di  natura
elettrica, l'Amministrazione deve esigere che  siano  prese  speciali
precauzioni; 
    v) le apparecchiature di illuminazione devono essere sistemate in
modo da evitare sovratemperature dannose ai conduttori e da  impedire
che il materiale circostante si riscaldi eccessivamente; 
    vi) le condutture devono essere sollevate  in  modo  da  impedire
l'usura per sfregamenti od altri danni; 
    vii)  ogni  singolo  circuito  deve  essere  protetto  contro   i
cortocircuiti. Ogni singolo circuito deve pure essere protetto contro
i sovraccarichi,  eccetto  nel  caso  indicato  alla  Regola  30  del
presente capitolo o dove l'Amministrazione consente deroghe. 
  L'intensita' nominale di ogni circuito deve essere  permanentemente
indicata insieme con la portata e la taratura dell'adatto apparecchio
di protezione contro il sovraccarico; 
  viii)  le  batterie  di  accumulatori   devono   essere   sistemate
convenientemente,  e  i  locali  destinati  prevalentemente  per   le
batterie devono  essere  opportunamente  costruiti  ed  efficacemente
ventilati. 
 
b) Navi esclusivamente da passeggeri: 
    i) i sistemi di distribuzione devono essere tali che un  incendio
in una zona principale di incendio non ostacoli il  funzionamento  di
servizi essenziali di ogni altra zona principale  d'incendio.  Questa
norma si intendera' osservata se i circuiti  elettrici  principali  e
d'emergenza  che   attraversano   una   qualsivoglia   zona   saranno
distanziati  il  piu'  possibile  tra  loro,  sia  verticalmente  che
orizzontalmente; 
    ii) i cavi elettrici devono essere di un tipo che non propaghi la
fiamma, a soddisfazione dell'Amministrazione. Questa  puo'  domandare
requisiti addizionali per i  cavi  elettrici,  in  spazi  particolari
della nave, allo scopo di prevenire incendi od esplosioni; 
    iii) negli spazi dove e' possibile che si accumulino  miscele  di
gas e di vapori infiammabili, non deve  esservi  alcuna  sistemazione
elettrica, a meno che sia del tipo che non provochi l'applicazione di
dette miscele, come per esempio una  apparecchiatura  antideflagrante
appropriata; 
    iv) un circuito elettrico che si trovi in un carbonile o  in  una
stiva deve essere provvisto, fuori dal locale, di un interruttore  di
isolamento; 
    v) giunzioni  di  tutti  i  conduttori  -  salvo  i  circuiti  di
trasmissione a bassa tensione - devono essere fatte solo in  cassette
di  giunzione  o  di  derivazione.  Tali  cassette  o  accessori   di
condutture elettriche devono essere costruiti in modo da impedire che
il fuoco si sprigioni dalla cassetta  o  dall'accessorio.  Quando  la
giunzione di un cavo viene  effettuata  per  impiombatura  cio'  deve
essere fatto solo con un metodo approvato, tale che  siano  mantenute
le proprieta' originali - meccaniche ed elettriche - del cavo stesso; 
    vi) i cavi elettrici delle comunicazioni interne,  indispensabili
al mantenimento  della  sicurezza  e  al  funzionamento  dei  segnali
d'allarme, non devono attraversare le cucine, i compartimenti  e  gli
altri locali che presentano un elevato rischio d'incendio, salvo  che
nella misura in cui e' necessario per assicurare le comunicazioni con
i locali chiusi o per darvi l'allarme. Per le navi la cui struttura e
le cui piccole  dimensioni  non  permettono  il  rispetto  di  queste
prescrizioni, a  soddisfazione  dell'Amministrazione,  devono  essere
prese disposizioni per assicurare una efficace protezione  di  questi
cavi elettrici nei tratti che attraversano le cucine, i compartimenti
macchine e gli altri locali chiusi che presentano un elevato  rischio
d'incendio. 
 
c) Navi esclusivamente da carico. 
  Dispositivi che possono generare archi non devono essere installati
in compartimenti adibiti principalmente a batterie di accumulatori, a
meno  che  detti  dispositivi  non  siano  del  tipo  antideflagrante
appropriato. 
 
                              Regola 28 
                          Marcia indietro. 
 
  a) Navi da passeggeri e navi da carico. 
    Le navi devono avere una sufficiente potenza di marcia  indietro,
in modo da assicurare  un  adeguato  controllo  della  nave  in  ogni
circostanza normale. 
  b) Navi esclusivamente da passeggeri. 
    La  capacita'  del  macchinario   di   invertire   la   direzione
dell'albero dell'elica in un tempo sufficiente, sotto  condizioni  di
manovra normali, e cosi' di  portare  la  nave  ad  arrestarsi  dalla
massima  velocita'  di  marcia  avanti  di  servizio,   deve   essere
dimostrata alla prima visita. 
 
                              Regola 29 
                          Mezzi di governo (*) 
 
  a) Navi da passeggeri e navi da carico: 
    i) le navi devono avere un mezzo di governo principale e un mezzo
di governo ausiliario, a soddisfazione dell'Amministrazione; 
    ii) il mezzo  di  governo  principale  deve  essere  di  adeguata
robustezza e deve essere  sufficiente  per  governare  la  nave  alla
massima velocita' di servizio. Esso e l'asta del timone devono essere
di costruzione tale da non essere danneggiati alla massima  velocita'
in marcia indietro; 
    iii) il mezzo di  governo  ausiliario  deve  essere  di  adeguata
robustezza e deve essere sufficiente per governare  la  nave  ad  una
velocita' che possa ancora essere considerata  di  navigazione;  esso
deve essere tale da poter essere messo in azione rapidamente in  caso
di emergenza; 
    iv) la posizione esatta del timone, se manovrato  meccanicamente,
deve essere indicata alla stazione principale di governo. 
  b) Navi esclusivamente da passeggeri: 
    i) il mezzo di governo principale deve essere capace  di  portare
il timone da 35° da una parte a 35° dalla parte opposta con  la  nave
in marcia avanti alla massima velocita' di servizio. Il  timone  deve
poter essere portato da 35° da una parte a 30° dalla parte opposta in
almeno 28 secondi, alla massima velocita' di servizio; 
    ii)  il  mezzo  di  governo  ausiliario  deve   essere   azionato
meccanicamente ogni qual volta l'Amministrazione richieda un'asta  di
timone  di  oltre  228,6  millimetri  (9  pollici)  di  diametro,  in
corrispondenza della barra; 
    iii) se le unita' meccaniche del mezzo di governo principale e le
loro  connessioni  sono   sistemate   in   doppio   a   soddisfazione
dell'Amministrazione, e ciascuna unita' meccanica consente  al  mezzo
di governo di  soddisfare  alle  norme  del  comma  i)  del  presente
paragrafo, non e' richiesto un mezzo di governo ausiliario; 
    iv) qualora l'Amministrazione richieda un'asta di  timone  avente
diametro maggiore di 228,6 millimetri (9 pollici), in  corrispondenza
della barra, vi deve essere un'altra stazione di  governo  situata  a
soddisfazione  dell'Amministrazione.  I  dispositivi  di  manovra   a
distanza dei mezzi di governo dalle stazioni principale e  ausiliaria
devono essere tali - a soddisfazione dell'Amministrazione  -  che  la
messa fuori uso di un dispositivo non impedisca di governare la  nave
per mezzo dell'altro dispositivo; 
    v)   devono   essere   provveduti    mezzi,    a    soddisfazione
dell'Amministrazione, atti a trasmettere ordini dal ponte di  comando
alla stazione di governo ausiliaria. 
  c) Navi esclusivamente da carico: 
    i)  il  mezzo  di  governo  ausiliario   deve   essere   azionato
meccanicamente ogni qual volta l'Amministrazione richieda un'asta  di
timone di diametro maggiore  di  355,6  millimetri  (14  pollici)  in
corrispondenza della barra; 
    ii) se le unita' meccaniche  del  mezzo  di  governo  e  le  loro
connessioni   sono    sistemate    in    doppio    a    soddisfazione
dell'Amministrazione, e ciascuna unita' soddisfa a quanto  prescritto
al comma  iii)  del  paragrafo  a)  della  presente  Regola,  non  e'
richiesto un mezzo di governo ausiliario,  purche'  le  unita'  e  le
connessioni sistemate in doppio ed  operanti  insieme  soddisfino  al
comma ii) del paragrafo a) della presente Regola. 
 
-------------- 
(*)E'  conveniente  riportarsi  alla  raccomandazione  sui  mezzi  di
governo    delle    navi    di    grosso    tonnellaggio     adottata
dall'Organizzazione (risoluzione A. 210 - VII). 
 
                              Regola 30 
           Mezzi di governo elettrici ed elettro-idraulici (*) 
 
  a) Navi da passeggeri e da carico. 
  In un luogo adatto, a  soddisfazione  dell'Amministrazione,  devono
essere sistemati indicatori di marcia dei motori del mezzo di governo
elettrico od elettro-idraulico. 
  b) Navi da passeggeri (di qualunque stazza) e  navi  da  carico  di
stazza lorda uguale o superiore a 5.000 tonnellate: 
    i) i mezzi  di  governo  elettrici  ed  elettro-idraulici  devono
essere serviti da due circuiti alimentati dal quadro principale.  Uno
dei circuiti puo' passare  attraverso  il  quadro  di  emergenza,  se
esiste. 
  Ogni circuito deve essere  proporzionato  per  alimentare  tutti  i
motori che sono  ad  esso  normalmente  collegati  e  che  funzionano
contemporaneamente. Se nel locale del meccanismo del timone  vi  sono
dispositivi di commutazione che permettono ai circuiti di  alimentare
certi motori, o combinazione di motori, ciascun circuito deve  essere
proporzionato per la condizione di carico  piu'  severa.  I  circuiti
devono essere distanziati tra loro il piu' possibile,  per  tutta  la
loro lunghezza; 
    ii) per questi circuiti e motori deve essere prevista soltanto la
protezione contro i cortocircuiti. 
  c) Navi da carico di meno di 5.000 tonnellate di stazza lorda: 
    i) le navi da carico sulle quali l'energia elettrica e'  la  sola
sorgente  di  energia,  sia  per  la  timoniera  principale  sia  per
l'ausiliaria, devono rispondere al comma b) della presente Regola; se
pero' la timoniera ausiliaria e'  azionata  da  un  motore  destinato
prevalentemente ad altri servizi, il comma b)  ii)  puo'  non  essere
osservato, purche' l'Amministrazione sia soddisfatta dei  dispositivi
di protezione adottati; 
    ii) per i motori del mezzo di  governo  principale  elettrico  od
elettro-idraulico, e per il circuito o i circuiti che li  alimentano,
deve essere prevista soltanto la protezione contro i corto circuiti. 
 
-------------- 
(*)E'  conveniente  riportarsi  alla  raccomandazione  sui  mezzi  di
governo    delle    navi    di    grosso    tonnellaggio     adottata
dall'Organizzazione (risoluzione A. 210 - VII). 
 
                              Regola 31 
Posizione delle installazioni di emergenza sulle navi da passeggeri. 
 
  La fonte di energia elettrica di emergenza, le pompe da incendio di
emergenza, le pompe di sentina di emergenza, le batterie  di  bombole
di CO2 per l'estinzione degli incendi, e le  altre  installazioni  di
emergenza essenziali per la sicurezza della nave  non  devono  essere
installate a proravia della paratia di collisione. 
 
                              Regola 32 
      Comunicazioni tra il ponte di comando e la sala macchine. 
 
  Le navi devono essere dotate di due mezzi di comunicazione d'ordini
dal ponte di comando alla sala macchine. Uno  di  questi  mezzi  deve
essere un telegrafo da locale macchine. 
 
          (1) Le  regole  relative  alla  compartimentazione  e  alla
          stabilita' delle navi da passeggeri che sono state adottate
          a titolo d'equivalenza delle disposizioni della parte B del
          capitolo II della Convenzione internazionale del  1960  per
          la salvaguardia della vita umana in mare (risoluzione A 265
          (VIII)  adottata   dall'Organizzazione)   potranno   essere
          applicate in luogo delle disposizioni della seguente parte,
          ma integralmente. 
          (2) E' conveniente riferirsi  alla  raccomandazione  su  un
          metodo  normalizzato  che   permette   di   soddisfare   le
          prescrizioni  relative  all'equilibrazione  trasversale   a
          bordo    delle     navi     da     passeggeri,     adottata
          dall'Organizzazione (risoluzione A 266 - VIII). 
          (3) E' necessario riferirsi alla  raccomandazione  relativa
          alla stabilita' allo stato integro delle navi da passeggeri
          e da carico la cui lunghezza non superi i 100 metri, che e'
          stata adottata dall'Organizzazione (risoluzione A. 167 - ES
          IV)  e  agli   emendamenti   adottati   dall'Organizzazione
          (risoluzione A. 206 - VII). 
          (4) E' necessario riferirsi alla raccomandazione  circa  le
          misure  di  sicurezza  applicabili  alle  navi  da   carico
          governate senza che il personale sia  sempre  presente  nei
          locali macchina e completando quelle che  sono  normalmente
          giudicate necessarie per le navi governate con personale di
          guardia  nei  locali  macchine,  che  e'   stata   adottata
          dall'Organizzazione (risoluzione A. 211 - VII). 
          (5) E'  conveniente  riportarsi  alla  raccomandazione  sui
          mezzi di governo delle navi di grosso tonnellaggio adottata
          dall'Organizzazione (risoluzione A. 210 - VII). 
          (6) E'  conveniente  riportarsi  alla  raccomandazione  sui
          mezzi di governo delle navi di grosso tonnellaggio adottata
          dall'Organizzazione (risoluzione A. 210 - VII).