(Allegato-Capitolo II-2) (parte 2)
                              Regola 29 
Dispositivi automatici di estinzione ad acqua spruzzata,  dispositivo
d'allarme  e  di  segnalazione  d'incendio  o  avvisatore  d'incendio
        automatico e dispositivo di segnalazione d'incendio. 
 
  In tutte le navi alle quali  si  applicano  le  disposizioni  della
presente parte e all'interno di alcune zone orizzontali o  verticali,
gli alloggi  e  i  locali  di  servizio  e,  nella  misura  giudicata
necessaria dall'Amministrazione, le stazioni di comando devono tutti,
eccettuati quelli  che  non  presentano  alcun  rischio  apprezzabile
d'incendio (locali vuoti, locali sanitari, ecc.) essere provvisti  di
una delle installazioni seguenti: 
    i) dispositivo  automatico  d'estinzione  ad  acqua  spruzzata  e
dispositivo d'allarme e di segnalazione d'incendio di tipo  approvato
conforme alle disposizioni della Regola 12 del presente  capitolo  la
cui installazione e  disposizione  permettano  di  proteggere  questi
locali; 
    ii)   avvisatore   automatico   d'incendio   e   dispositivo   di
segnalazione d'incendio di tipo approvato conforme alle  disposizioni
della  Regola  13  del  presente  capitolo  la  cui  installazione  e
disposizione permettano di rivelare la presenza  di  un  incendio  in
questi locali. 
 
                              Regola 30 
            Protezione dei locali di categoria speciale. 
 
Disposizioni applicabili ai locali  di  categoria  speciale,  situati
sopra o sotto il ponte di paratia 
  a) Generalita': 
    i)  le  disposizioni  della  presente  Regola  sono  fondate  sul
principio che la divisione ordinaria in sezioni verticali  principali
pub andare incontro a difficolta' pratiche  nei  casi  di  locali  di
categoria speciale e che si  deve,  in  conseguenza,  dare  a  questi
locali  una  protezione  equivalente  mediante  zone  orizzontali,  e
dispositivi fissi di estinzione d'incendio efficaci.  Ai  fini  della
presente Regola, queste zone orizzontali possono estendersi a piu' di
un ponte, a condizione che la loro altezza totale  non  superi  i  10
metri (33 piedi); 
    ii) tutte le disposizioni delle  Regole  23  e  25  del  presente
capitolo tendenti a preservare l'integrita' delle  sezioni  verticali
si applicano ugualmente ai ponti e alle paratie che  costituiscono  i
limiti tra le zone orizzontali e tra queste zone  e  il  resto  della
nave. 
  b) Protezione alla costruzione: 
    i) le paratie che costituiscono i limiti verticali dei locali  di
categoria speciale, devono essere isolati nella maniera prevista  per
i locali della categoria II  della  tavola  I  della  Regola  20  del
presente  capitolo,  e  le  paratie  che   costituiscono   i   limiti
orizzontali, nella maniera prevista per i  locali  di  categoria  11,
tavola 3 della, stessa regola; 
    ii) sul ponte di comando devono  essere  previsti  indicatori  di
chiusura delle porte d'incendio che servono di accesso o di uscita ai
locali di categoria speciale. 
  c) Impianti fissi d'estinzione incendio (*) 
  Tutti i locali di categoria speciale devono essere  muniti  di  una
installazione fissa, a comando manuale, di mandata d'acqua  spruzzata
a pressione di un modello, approvato, che protegga tutte le parti dei
ponti e delle piattaforme  per  veicoli,  se  esistenti,  nel  locale
considerato.    Tuttavia,    l'Amministrazione    puo'    autorizzare
l'utilizzazione di ogni altro dispositivo fisso d'estinzione,  se  e'
stato provato, con un esperimento simulante un incendio in un  locale
di categoria speciale  dove  si  sparge  della  benzina,  che  questo
dispositivo e' altrettanto efficace di quello menzionato per spegnere
un incendio che si manifesti in questo locale. 
  d) Servizio di ronda e rivelazione d'incendio: 
    i) in tutti i locali di categoria speciale deve essere assicurato
un servizio di ronda efficiente. Quando nei locali di questo tipo non
e  previsto  un  servizio  di  guardia  continuo  durante  tutta   la
traversata, deve  essere  installato  un  dispositivo  automatico  di
segnalazione d'incendio di tipo approvato; 
    ii) nei locali  di  categoria  speciale  e,  particolarmente,  in
prossimita'  di  ogni  uscita,  e'  opportuno  piazzare,  in   numero
sufficiente, degli avvisatori d'incendio manuali. 
  e) Materiale per l'estinzione d'incendio. 
  E' opportuno prevedere in ogni locale di categoria speciale: 
    i) un certo numero di prese d'incendio munite di manichette e  di
boccalini a doppio uso di tipo approvato, disposti in modo  tale  che
tutte le parti del locale siano a portata di almeno due getti d'acqua
provenienti da due  tubi  senza  prolunghe  innestati  a  due  bocche
differenti; 
    ii) almeno tre erogatori d'acqua nebulizzata; 
    iii) un  diffusore  portatile  conforme  alle,  disposizioni  del
paragrafo d) della Regola 7 del presente capitolo, a  condizione  che
vi siano a bordo almeno due diffusori utilizzabili in questi locali; 
    iv) estintori portatili di tipo approvato,  in  numero  giudicato
sufficiente dall'Amministrazione. 
  f) Dispositivi di ventilazione: 
    i) nei  locali  di  categoria  speciale  si  deve  installare  un
efficace  dispositivo  di  ventilazione  meccanica  che  permette  di
rinnovare l'aria almeno dieci volte ogni ora. Questo dispositivo deve
essere assolutamente indipendente dagli altri, e deve  funzionare  in
permanenza quando nei locali in questione  si  trovano  dei  veicoli.
L'Amministrazione  puo'  esigere  che  sia  rinnovata   l'aria   piu'
frequentemente durante il carico e lo scarico dei veicoli; 
    ii) la ventilazione deve permettere di evitare la stratificazione
dell'aria e la formazione di sacche d'aria; 
    iii) deve essere previsto un dispositivo che segnali sul ponte di
comando ogni attasamento del ritmo di  ventilazione  al  disotto  dei
limiti voluti. 
 
  Disposizioni  supplementari  applicabili  ai  locali  di  categoria
speciale situati sopra il ponte di paratia 
  g) Ombrinali. 
  A causa delle gravi perdite di stabilita' che possono risultare per
l'accumulazione di grandi quantita' d'acqua  sui  ponti,  durante  il
funzionamento del dispositivo  d'estinzione  ad  acqua  spruzzata,  e
necessario installare degli ombrinali che permettano di scaricare  in
mare direttamente e rapidamente l'acqua cosi' accumulata. 
  h) Misure adatte ad impedire l'accensione dei vapori infiammabili: 
    i)  il  materiale,  e  particolarmente  il  materiale  e  i  cavi
elettrici  che  rischiano  di  cagionare  l'accensione   dei   vapori
infiammabili, deve essere installato  almeno  a  450  millimetri  (18
pollici) al disopra del ponte. Tuttavia se l'Amministrazione  giudica
necessario installare il materiale e i cavi elettrici  a  un  livello
inferiore per governare la nave in  tutta  sicurezza,  questi  devono
essere di un tipo omologato in vista della loro  utilizzazione  nelle
miscele esplosive di benzina e d'aria. Tutto il  materiale  elettrico
installato a piu' di 450  millimetri  (18  pollici)  al  disopra  del
ponte, deve essere circondato da uno schermo protettivo che impedisca
il passaggio  delle  scintille.  I  ponti  cui  si  riferisce  questa
disposizione  sono  quelli  dove  sono  trasportati  veicoli  o  dove
normalmente rischiano di accumularsi vapori esplosivi; 
    ii) quando il materiale e i cavi elettrici  sono  installati  nei
condotti di evacuazione d'aria viziata,  devono  essere  di  un  tipo
approvato in vista della loro utilizzazione in  presenza  di  miscele
esplosive di benzina e  d'aria,  e  l'estremita'  del  condotto  deve
trovarsi in un luogo dove non esiste alcun pericolo dovuto  ad  altre
possibili sorgenti d'accensione. 
 
  Disposizioni  supplementari  applicabili  ai  locali  di  categoria
speciale situati sotto il ponte di paratia 
  i) Prosciugamento e svuotamento delle stive. 
  A causa delle  gravi  perdite  di  stabilita'  che  puo'  procurare
l'accumulazione di grandi quantita' d'acqua sul ponte o sul cielo  di
doppiofondo  nel  corso  del  funzionamento  di  un  dispositivo   di
estinzione ad acqua spruzzata  a  pressione,  l'Amministrazione  puo'
esigere  l'installazione  di  dispositivi  di  prosciugamento  e   di
svuotamento  che  completino  quelli  previsti  alla  Regola  18  del
capitolo II-1 della presente Convenzione. 
  j) Misure adatte ad impedire l'accensione dei vapori infiammabili: 
    i) quando in questi  locali  sono  installati  materiali  e  cavi
elettrici, essi devono poter essere utilizzati in presenza di miscele
esplosive di benzina  e  d'aria.  Non  e'  autorizzato  l'impiego  di
materiale che possa provocare l'accensione di vapori infiammabili; 
    ii) quando in  un  condotto  d'evacuazione  d'aria  viziata  sono
installati materiali e cavi elettrici, essi devono essere di un  tipo
approvato in vista della loro utilizzazione in  presenza  di  miscele
esplosive di benzina  e  d'aria  e  l'estremita'  del  condotto  deve
trovarsi in un luogo dove non esiste alcun pericolo dovuto  ad  altre
sorgenti d'accensione. 
 
-------------- 
(*)E' opportuno fare riferimento  alla  raccomandazione  relativa  ai
dispositivi fissi d'estinzione d'incendio  nei  locali  di  categoria
speciale, , adottate dall'Organizzazione (risoluzione A, 123 - V). 
 
                              Regola 31 
Protezione degli spazi per il carico, esclusi i locali  di  categoria
speciale destinati al trasporto di veicoli aventi  nel  serbatoio  il
            carburante necessario alla loro propulsione. 
 
  In ogni spazio  per  il  carico,  esclusi  i  locali  di  categoria
speciale che contengono veicoli aventi nel  serbatoio  il  carburante
necessario  alla  loro  propulsione,  e'  necessario  soddisfare   le
disposizioni seguenti: 
  a) Segnalazione incendio. 
  Deve essere previsto un dispositivo di segnalazione  e  di  allarme
approvato. 
  b) Dispositivi d'estinzione d'incendio: 
    i) si deve installare un dispositivo fisso di  estinzione  a  gas
conforme alle disposizioni della Regola 8 del  presente  capitolo,  a
condizione che, se si tratti di un dispositivo ad anidride carbonica,
la quantita' di gas disponibile sia sufficiente a liberare un  volume
di gas uguale almeno al 45 per cento del volume totale lordo del piu'
grande degli spazi per il carico che possa essere reso stagno al gas.
I dispositivi devono essere tali da assicurare un  arrivo  rapido  ed
efficace di gas nel locale. E' concessa l'installazione di ogni altro
tipo di dispositivo fisso a gas  o  a  schiuma  ad  alta  espansione,
purche' assicuri una protezione equivalente; 
    ii) in ognuno di questi locali, devono essere previsti  estintori
portatili, di tipo approvato  e  in  numero  giudicato  soddisfacente
dall'Amministrazione. 
  c) Dispositivi di ventilazione: 
    i) in tutti gli spazi per  il  carico  deve  essere  previsto  un
efficace  dispositivo  di  ventilazione  meccanica  che  permetta  di
rinnovare l'aria almeno dieci volte ogni ora. Questo dispositivo deve
essere assolutamente indipendente dagli altri e  deve  funzionare  in
permanenza. Quando in questi locali vi sono dei veicoli; 
    ii)  la  ventilazione  deve  impedire  la  stratificazione  e  la
formazione di sacche d'aria; 
    iii) deve essere previsto un dispositivo sul ponte di comando che
segnali ogni abbassamento del ritmo di ventilazione  sotto  i  limiti
dovuti. 
  d) Misure adatte ad impedire l'accensione dei vapori infiammabili: 
    i) quando in  questi  spazi  sono  installati  materiali  e  cavi
elettrici, essi devono poter essere utilizzati in presenza di miscele
esplosive di benzina e d'aria. L'impiego di altro materiale che possa
produrre l'accensione dei vapori infiammabili non e' autorizzato; 
    ii) quando questi materiali e cavi elettrici  si  trovano  in  un
condotto di eliminazione d'aria viziata, essi  devono  essere  di  un
tipo approvato per poter essere utilizzati  in  presenza  di  miscele
esplosive di benzina e di  aria  e  l'estremita'  del  condotto  deve
trovarsi in un luogo dove non esiste alcun pericolo dovuto  ad  altre
possibili sorgenti di accensione. 
 
                             Regola 32. 
Organizzazione di un servizio  di  ronda,  ecc.  e  installazione  di
              materiale per l'estinzione dell'incendio 
 
  a) Servizio di ronda  e  dispositivi  di  segnalazione  d'incendio,
sistemi di avvertimento e di altoparlanti: 
    i) deve essere previsto un servizio di ronda efficiente  in  modo
che ogni principio  d'incendio  possa  essere  prontamente  rivelato.
Tutti i componenti del servizio di ronda  devono  avere  familiarita'
con la disposizione della nave cosi' come della  dislocazione  e  del
funzionamento  del  materiale  che   possono   essere   chiamati   ad
utilizzare; 
    ii) in tutti gli alloggi  e  locali  di  servizio  devono  essere
installati degli avvisatori  a  comando  manuale  per  permettere  al
personale di ronda di  dare  immediatamente  l'allarme  al  ponte  di
comando o ad una stazione principale di sicurezza; 
    iii) deve essere sistemato un impianto approvato di avvisatori  e
di rivelatori d'incendio per segnalare automaticamente in uno o  piu'
punti  o  stazioni  appropriate,  la  presenza  o  l'indizio  nonche'
l'ubicazione di un incendio in ogni  locale  per  il  carico  che,  a
giudizio dell'Amministrazione, non sia accessibile alla ronda.  Detto
impianto puo' non essere installato  quando  l'Amministrazione  stimi
che la nave effettua viaggi di cosi'  breve  durata  da  rendere  non
ragionevole richiederlo; 
    iv) durante tutta la traversata  e  le  soste  nei  porti  (salvo
quando non e' in servizio), la nave deve essere dotata di personale e
di materiale in modo da garantire che ogni allarme  d'incendio  sara'
immediatamente ricevuto da un membro responsabile dell'equipaggio; 
    v) per  l'adunata  dell'equipaggio,  deve  essere  installato  un
avvisatore,  comandato  dal  ponte  di  comando  dalla  stazione   di
sicurezza.  Questo  avvisatore  puo'  far  parte   del   sistema   di
avvertimento  generale  della  nave,  ma  deve  poter   essere   reso
indipendente dall'avvisatore  previsto  per  i  locali  riservati  ai
passeggeri; 
    vi)in tutti  gli  alloggi,  locali  di  servizio  e  stazioni  di
comando, deve essere installato  un  sistema  di  altoparlanti  o  un
qualsivoglia altro dispositivo efficace di comunicazione. 
  b) Pompe d'incendio e sistemi di collettori principali d'incendio. 
  Tutte  le  navi  devono  essere  munite  di  pompe  d'incendio,  di
collettori principali, di prese e di manichette in  conformita'  alle
disposizioni della Regola 5 del presente  capitolo  e  soddisfare  le
prescrizioni seguenti: 
    i) le navi di stazza lorda uguale o superiore a 4.000  tonnellate
devono essere dotate di almeno tre pompe d'incendio  indipendenti,  e
le navi di stazza lorda inferiore a 4.000 tonnellate  di  almeno  due
pompe di questo tipo; 
    ii) sulle navi  di  stazza  lorda  uguale  o  superiore  a  1.000
tonnellate, le tubazioni di collegamento a mare, le pompe  d'incendio
e le sorgenti di energia che le azionano, devono essere  disposte  in
modo da evitare che un incendio che si manifesti in uno qualunque dei
compartimenti possa mettere fuori uso tutte le pompe d'incendio; 
    iii) sulle navi di  stazza  lorda  uguale  o  superiore  a  1.000
tonnellate, le pompe; i collettori principali e le  prese  d'incendio
devono essere disposte in modo  che  possa  ottenersi  immediatamente
almeno un getto d'acqua  efficace,  conforme  alle  disposizioni  del
paragrafo c) della Regola 5 del presente capitolo, da  una  qualunque
delle prese d'incendio situate all'interno della nave. Devono  essere
altresi' prese misure per assicurare una mandata continua d'acqua per
mezzo della messa in moto automatica di una  delle  pompe  d'incendio
richieste; 
    iv) sulle navi di stazza  lorda  inferiore  a  1.000  tonnellate,
l'installazione    deve    adeguarsi    alle    condizioni    imposte
dall'Amministrazione. 
  c) Prese da incendio, manichette e boccalini: 
    i) le navi devono essere dotate  di  manichette  da  incendio  in
numero   e   di   un    diametro    sufficienti    a    soddisfazione
dell'Amministrazione.  Vi  deve  essere  almeno  una  manichetta  per
ciascuna presa richiesta dal paragrafo d) della Regola 5 del presente
capitolo e queste manichette devono essere  usate  solamente  per  la
estinzione di incendi o per provare gli impianti nelle  esercitazioni
e nei controlli; 
    ii) nei locali di alloggio, locali di servizio e locali  macchine
il numero e la posizione delle prese deve essere tale  da  soddisfare
le prescrizioni del paragrafo d) della Regola 5 del presente capitolo
quando tutte le porte stagne e tutte le porte situate  nelle  paratie
delimitanti le zone principali verticali sono chiuse; 
    iii) l'impianto deve essere realizzato in  modo  che  almeno  due
getti d'acqua possano raggiungere qualunque punto di qualsiasi locale
da carico, quando vuoto; 
    iv) tutte le prese nei locali macchine devono  essere  munite  di
manichette da incendio che, oltre ad avere i boccalini  richiesti  in
conformita' alle prescrizioni del paragrafo g)  della  Regola  5  del
presente capitolo, devono anche avere degli ugelli che permettano  di
spruzzare acqua sul combustibile liquido  oppure  dei  boccalini  che
servano ai due usi. Inoltre, ogni locale macchine della  categoria  A
deve  ugualmente  avere  almeno  due  lance   erogatrici   di   acqua
nebulizzata appropriati; (*) 
    v) bisogna prevedere un numero di  boccalini  che  permettano  di
proiettare acqua a pioggia o di boccalini che servano a due  usi,  di
numero uguale  almeno  ad  un  quarto  del  numero  delle  manichette
richieste nelle altre parti della nave che non siano locali macchine; 
    vi) vicino ad ogni coppia di apparecchi respiratori  deve  essere
sistemata una lancia erogatrice di acqua nebulizzata; 
    vii) quando si accede ad un locale macchina  della  categoria  A,
nella sua parte inferiore, attraverso un condotto  d'asse  adiacente,
si devono prevedere,  all'esterno  del  locale  ma  vicino  alla  sua
entrata,  due  prese  d'incendio  equipaggiate  di  manichette  e  di
boccalini che servano ai due usi. Se si accede a questo  locale,  non
attraverso un condotto, ma attraverso uno o piu' locali,  in  uno  di
questi locali e,  vicino  all'entrata  del  locale  macchine,  devono
essere previste due  prese  d'incendio  munite  di  manichette  e  di
boccalini che servano a due  usi.  Quando  il  condotto  o  i  locali
adiacenti  non  costituiscono  una  uscita   di   sicurezza,   questa
disposizione non si applica. 
  d) Raccordo internazionale per il collegamento a terra: 
    i) le navi di stazza lorda uguale o superiore a 1.000  tonnellate
devono essere provvedute di almeno un raccordo internazionale per  il
collegamento a terra in conformita' alle prescrizioni  del  paragrafo
h) della Regola 5 del presente capitolo; 
    ii) la sistemazione del raccordo (o dei raccordi, nel caso ve  ne
sia piu' d'uno) deve essere tale che  esso  possa  essere  facilmente
utilizzato da tutti e due i lati della nave. 
  e)  Estintori  portatili  nei  locali  d'alloggio,  nei  locali  di
servizio e nelle stazioni di comando: 
    i) le navi devono essere provvedute nei  locali  d'alloggio,  nei
locali di servizio e nelle stazioni di comando di estintori portatili
di tipo approvato, nel numero  giudicato  appropriato  e  sufficiente
dall'Amministrazione. 
  f) Impianti fissi per l'estinzione di incendi nei locali da carico: 
    i) i locali destinati al carico sulle navi di stazza lorda uguale
o superiore a 1.000 tonnellate devono essere dotati di impianti fissi
di estinzione a gas in conformita' alle prescrizioni della  Regola  8
del presente capitolo, o di un impianto di estinzione  a  schiuma  ad
alta espansione che assicuri una protezione equivalente; 
    ii) quando e' dimostrato che una nave effettua  viaggi  di  cosi'
breve durata che non sarebbe ragionevole  applicare  le  prescrizioni
del comma i) del presente paragrafo e cosi' pure sulle navi di stazza
lorda inferiore a 1.000  tonnellate,  i  mezzi  per  l'estinzione  di
incendi nei locali destinati al carico devono essere di soddisfazione
dell'Amministrazione. 
  g) Dispositivi per l'estinzione di incendi nei locali caldaie, ecc. 
  I locali ove sono situate le caldaie a combustibile liquido e i 
  gruppi di trattamento del combustibile liquido devono essere muniti
dei seguenti dispositivi: 
    i) uno qualsiasi dei seguenti impianti fissi di estinzione: 
      1) un impianto di estinzione ad  acqua  spruzzata  a  pressione
conforme alle prescrizioni della Regola 11 del presente capitolo; 
      2) un impianto di estinzione a gas conforme  alle  prescrizioni
della Regola 8 del presente capitolo; 
      3) un impianto fisso di  estinzione  a  schiuma  conforme  alle
prescrizioni della Regola 9 del presente capitolo; 
      4) un impianto di  estinzione  a  schiuma  ad  alta  espansione
conforme alle prescrizioni della Regola 10 del presente capitolo. 
      In ognuno di questi casi, se i locali macchine e locali caldaie
non  sono  completamente  separati,  o  vi  e'  la  possibilita'  che
combustibile liquido defluisca dal locale caldaie nelle  sentine  del
locale macchine, lo spazio formato dal locale caldaie  e  dal  locale
macchine deve essere considerato come un solo compartimento; 
    ii)  in  ciascun  locale  caldaie,  vi  deve  essere  almeno   un
equipaggiamento portatile  di  estinzione  a  schiuma  conforme  alle
disposizioni del paragrafo d) della Regola 7 del presente capitolo; 
    iii) in ogni spazio antistante ai forni di ciascun locale caldaie
ed in ogni spazio in cui si trovi installata una parte degli impianti
di combustibile  liquido,  vi  devono  essere  almeno  due  estintori
portatili scaricanti schiuma od altro agente approvato. 
    In ciascun locale caldaie vi deve essere almeno  un  estintore  a
schiuma di tipo approvato della capacita' di  almeno  136  litri  (30
galloni) o un estintore equivalente. 
    Questi estintori devono essere muniti di manichette su  carrello,
atte a raggiungere qualsiasi parte del locale caldaie; 
    iv) in ogni spazio antistante i forni deve  essere  sistemato  un
recipiente contenente sabbia, segatura di legno impregnata di soda  o
altro  materiale  asciutto  approvato,  nella   quantita'   giudicata
soddisfacente   dall'Amministrazione.   Puo'    essere    considerato
equivalente a tale scopo un estintore portatile di tipo approvato. 
  h) Dispositivi di  estinzione  di  incendi  nei  locali  contenenti
macchine a combustione interna. 
  I locali contenenti macchine a combustione interna  per  l'apparato
motore principale o per un complesso  di  servizi  ausiliari  di  una
potenza totale non inferiore  a  373  kW  devono  essere  muniti  dei
dispositivi seguenti: 
    i) uno degli impianti d'estinzione d'incendio previsti  al  comma
i) del paragrafo g) della presente regola; 
    ii) almeno un equipaggiamento portatile  d'estinzione  a  schiuma
conforme alle disposizioni  del  paragrafo  d)  della  Regola  7  del
presente capitolo; 
    iii) in ogni locale macchine devono essere sistemati estintori  a
schiuma, di tipo approvato e di capacita' non inferiore  a  45  litri
(10 galloni), o dispositivi equivalenti, in  numero  sufficiente  per
permettere  di  inviare  la  schiuma  o  altro  agente  d'estinzione,
dovunque, nei sistemi di alimentazione a combustibile e  ad  olio  di
grassaggio  sotto  pressione,  nella  trasmissione  e   negli   altri
meccanismi, rischia di manifestarsi un incendio. Inoltre,  un  numero
sufficiente di  estintori  portatili  a  schiuma  o  dei  dispositivi
equivalenti sistemati in modo che non  sia  necessario  spostarsi  di
oltre 10 metri (33 piedi) per raggiungere un estintore a  partire  da
un punto qualunque di questi locali. Il numero totale degli estintori
forniti a tale titolo, non deve essere inferiore a due. 
  i)  Dispositivi  d'estinzione  di  incendi  nei  locali  contenenti
turbine a vapore o macchine alternative a vapore. 
  I locali che contengono turbine a vapore o macchine  alternative  a
vapore utilizzate per la propulsione principale o ad altri  fini,  se
hanno una potenza totale non inferiore a 373 kW, devono essere munite
dei seguenti dispositivi: 
    i) estintori a schiuma di capacita' non inferiore a 45 litri  (10
galloni), o dispositivi equivalenti, in numero sufficiente ad inviare
la schiuma, o ogni altro genere di estinzione dovunque,  nel  sistema
di grassaggio a pressione, nei carter che racchiudono le parti  delle
turbine  ingrassate  a  pressione,  motori  e  meccanismi  adiacenti,
rischia di  manifestarsi  un  incendio.  Questi  estintori  non  sono
tuttavia obbligatori se in questi locali e' prevista  una  protezione
equivalente consistente in un sistema fisso  d'estinzione  d'incendio
installato  in  conformita'  delle  disposizioni  del  comma  i)  del
paragrafo g) della presente Regola; 
    ii) un numero sufficiente di  estintori  portatili  a  schiuma  o
dispositivi equivalenti, in modo che non sia necessario spostarsi  di
piu' di 10 metri (33 piedi) per raggiungere un estintore a partire da
un punto qualunque di questi locali. Tuttavia dovranno esserci almeno
due estintori di questo tipo in ognuno dei  locali  in  questione,  e
tali estintori non devono essere richiesti piu' di  quelli  che  sono
installati in virtu' del comma iii) del paragrafo h)  della  presente
Regola. 
  j) Dispositivi d'estinzione d'incendio negli altri locali macchine. 
  Quando l'Amministrazione ritiene che esista un pericolo  d'incendio
in un locale macchine per il quale i paragrafi  g),  h)  e  i)  della
presente Regola non prevedono alcuna speciale  prescrizione  relativa
ad  un  impianto  di  estinzione  d'incendio,  si  devono  prevedere,
all'interno o  in  prossimita'  di  questo  locale,  degli  estintori
portatili di un tipo approvato o ogni altro dispositivo di estinzione
d'incendio in numero giudicato sufficiente da questa Amministrazione. 
  k) Impianti fissi  d'estinzione  d'incendio  non  prescritti  dalla
presente parte. 
  Quando e' previsto un impianto fisso  d'estinzione  d'incendio  non
prescritto  dalla  seguente  parte,  questo  impianto   deve   essere
giudicato soddisfacente dall'Amministrazione. 
  l) Prescrizioni particolari applicabili ai locali macchine: 
    i) quando si accede a un locale macchine della categoria A, nella
sua parte inferiore, attraverso un condotto  d'asse  adiacente,  ogni
porta stagna deve essere accompagnata, dal lato opposto  del  locale,
da una porta diaframma leggera in acciaio, manovrabile dai due lati; 
    ii) i locali macchine  dove  non  sostano  in  permanenza  membri
dell'equipaggio   e   dove   in   sostituzione   e'   stata   ammessa
l'installazione dei dispositivi automatici  manovrabili  a  distanza,
devono  essere  provvisti  di  un  sistema  di  avvertimento   e   di
segnalazione d'incendio, quando l'Amministrazione e' dell'avviso  che
questa particolare precauzione e' giustificata. 
  m) Equipaggiamenti per pompieri ed equipaggiamenti individuali. 
    i) Il numero minimo d'equipaggiamento da pompiere in  conformita'
delle disposizioni della Regola 14 del presente capitolo e delle mute
individuali  supplementari   comprendenti   ciascuno   gli   elementi
enumerati ai commi i), ii) e iii) del paragrafo a) della detta Regola
che bisogna prevedere e' il seguente: 
      1) due equipaggiamenti da pompiere: 
      2) inoltre, un numero di equipaggiamenti da pompiere e di  mute
individuali, comprendenti ciascuno gli elementi  enumerati  ai  commi
i), ii) e  iii)  del  paragrafo  a)  della  Regola  14  del  presente
capitolo, in rapporto con la lunghezza totale di tutti  i  locali  da
passeggeri e di  servizio,  in  ragione  di  due  equipaggiamenti  da
pompiere e di due mute individuali  ogni  80  metri  (262  piedi)  di
lunghezza o frazione di questa lunghezza; a questo effetto, si prende
in considerazione il ponte dove sono ubicati i locali,  in  questione
o, se ve ne sono molti, quello dove la somma delle  lunghezze  e'  la
piu' elevata; 
    ii)  per  ogni  equipaggiamento  da  pompiere  che  comporti   un
autorespiratore in conformita' delle disposizioni  del  paragrafo  b)
della Regola 14 del presente capitolo, devono esserci  delle  bombole
di ricambio in numero giudicato sufficiente dall'Amministrazione; 
    iii)  gli  equipaggiamenti  da  pompiere  e  gli  equipaggiamenti
individuali devono essere  tenuti  pronti  per  l'uso  in  posti  ben
lontani l'uno dall'altro. In ognuno di questi posti si devono trovare
come minimo due equipaggiamenti da  pompiere  ed  un  equipaggiamento
individuale. 
 
-------------- 
(*)la lancia erogatrice di acqua nebulizzata puo'  consistere  in  un
tubo metallico a forma di "L", nel quale la parte lunga,  che  misura
circa 2 metri (6 piedi)  possa  essere  fissata  su  una  macchinetta
d'incendio e la sua parte corta, che misura circa 250 millimetri  (10
pollici), sia provvista in permanenza di un boccalino che permetta la
diffusione d'acqua nebulizzata o che possa  essere  provvisto  di  un
boccalino che permetta l'erogazione a pioggia dell'acqua. 
 
                              Regola 33 
Disposizioni   relative    ai    combustibili    liquidi,    all'olio
           d'ingrassaggio e agli altri olii infiammabili. 
 
  a) Disposizioni relative ai combustibili liquidi. 
  Quando una  nave  utilizza  del  combustibile  liquido,  le  misure
relative allo stoccaggio, alla distribuzione e alla utilizzazione  di
questo combustibile non devono essere di natura tale da compromettere
la sicurezza della nave e delle persone a bordo, e devono  soddisfare
almeno alle disposizioni seguenti: 
    i) nessun combustibile liquido il cui punto  di  infiammabilita',
determinato con un dispositivo di prova approvato,  sia  inferiore  a
60° C (140° F) (esame in crogiolo chiuso) puo' essere utilizzato come
combustibile salvo che nei generatori di emergenza, nel qual caso  il
punto di infiammabilita' non deve essere inferiore a 43° C (110° F). 
    L'Amministrazione tuttavia puo' autorizzare  che  i  combustibili
liquidi che hanno un punto di infiammabilita' uguale  o  superiore  a
43°  C  (110°  F)  siano  utilizzati  in  linea  di  massima  con  le
precauzioni giudicate necessarie, e a condizione che  la  temperatura
del locale nel quale sono riposti o utilizzati non raggiunga i 10°  C
(18° F) al disotto del punto di infiammabilita' dei  combustibili  in
questione; 
    ii)  per  quanto  possibile,  le   parti   del   dispositivo   di
alimentazione che contengono combustibile riscaldato a una  pressione
di oltre 1,8 kg. per  centimetro  quadrato  (25  libbre  per  pollice
quadrato) non devono trovarsi in un luogo nascosto dove i difetti  di
funzionamento o le perdite non potrebbero essere scoperte facilmente.
Il locale macchine deve essere convenientemente  illuminato  al  loro
livello; 
    iii) la ventilazione dei locali macchine,  in  tutte  le  normali
condizioni di funzionamento,  deve  essere  sufficiente  ad  impedire
l'accumulazione di vapori d'idrocarburi: 
    iv) 1) per quanto possibile,  le  cisterne  per  il  combustibile
devono far  parte  della  struttura  della  nave  e  devono  trovarsi
all'esterno dei locali macchine  della  categoria  A.  Quando  queste
cisterne, ad  eccezione  di  quelle  del  doppio  fondo,  si  trovano
obbligatoriamente accanto  ai  locali  macchine  della  categoria  A,
devono di preferenza avere una fiancata comune con  le  cisterne  del
doppio fondo, e la superficie  della  loro  fiancata  comune  con  il
locale macchine deve essere  la  piu'  ridotta  possibile.  In  linea
generale,  e'  conveniente  evitare  l'impiego  di  cisterne  mobili;
tuttavia, quando si utilizzano devono essere piazzate all'esterno dei
locali di macchine della categoria A; 
      2) nessuna cisterna per combustibile deve  trovarsi  in  luoghi
dove trabocchi e perdite possano provocare un incendio in conseguenza
del contatto del combustibile  con  superfici  calde.  Devono  essere
presi provvedimenti per impedire che il combustibile a pressione  che
puo' uscire da una pompa, da un filtro o da un riscaldatore, entri in
contatto con superfici calde; 
    v)  tutte  le  tubazioni  del  combustibile   che,   guastandosi,
consentirebbero al combustibile di fuoriuscire da  un  serbatoio,  da
una cisterna di decantazione o da una  cisterna  ad  uso  giornaliero
situata sopra i doppi fondi, devono essere munite di un  rubinetto  o
di una valvola, fissati sulla cisterna,  che  possano  essere  chiusi
dall'esterno del locale interessato, nel caso in cui si manifesti  un
incendio nel  locale  dove  si  trovano  queste  cisterne.  Nel  caso
speciale di cisterne situate in una galleria d'asse, di  tubazioni  o
in un luogo della stessa  natura,  su  tali  cisterne  devono  essere
sistemate valvole, ma, in caso d'incendio,  la  manovra  di  chiusura
deve potersi effettuare  attraverso  valvole  addizionali  "sistemate
sulla tubazione o tubazioni, al di fuori della galleria o  del  luogo
della stessa natura; 
    vi) dispositivi sicuri ed efficaci  devono  essere  previsti  per
determinare la quantita' di combustibile contenuta in ogni  cisterna.
Questi dispositivi possono consistere in tubi di sondaggio  provvisti
di mezzi di chiusura, a condizione che le loro  estremita'  superiori
siano situate in punti sicuri. Si possono utilizzare  altri  tipi  di
dispositivi  a  condizione  che  non  attraversino  la  parete  della
cisterna al di sotto della sua sommita' e che in casi  di  avaria  di
questi  dispositivi  o  di  eccessivo  riempimento  della   cisterna,
impediscano al combustibile di fuoriuscire; 
    vii) devono essere prese disposizioni per prevenire ogni  eccesso
di pressione nelle cisterne o in una parte qualunque del  sistema  di
alimentazione  a  combustibile  liquido,  ivi  compresi  i  tubi   di
riempimento. Le valvole di scarico e le tubazioni d'aria o del troppo
pieno, devono riversare il combustibile in un posto dove, a  giudizio
dell'Amministrazione, non esiste alcun rischio d'incendio; 
    viii) le tubazioni del  combustibile  liquido  devono  essere  in
acciaio o in altro materiale  approvato;  tuttavia  nei  luoghi  dove
l'Amministrazione lo giudichi  necessario,  puo'  essere  autorizzato
l'impiego limitato di tubi flessibili. Questi tubi flessibili  e  gli
accessori che comportano  alle  loro  estremita',  devono  essere  in
materiale di tipo approvato, resistente  al  fuoco,  sufficientemente
solidi    e    costruiti    in    modo    giudicato     soddisfacente
dall'Amministrazione. 
  b) Disposizioni relative all'olio di grassaggio. 
  Le misure per lo stoccaggio,  la  distribuzione  e  l'utilizzazione
dell'olio destinato ai  sistemi  di  grassaggio  a  pressione  devono
essere di natura tale da non compromettere la sicurezza della nave  e
delle persone a bordo, e le misure prese nei  locali  macchine  della
categoria A e, per quanto possibile,  negli  altri  locali  macchine,
devono almeno soddisfare alle disposizioni dei commi ii), iv-2),  v),
vi) e vii) del paragrafo a) della presente Regola. 
  c) Disposizioni relative agli altri olii infiammabili. 
  Le  misure  prese  per  lo  stoccaggio,  la  distribuzione   e   la
utilizzazione degli altri olii infiammabili destinati a un impiego  a
pressione nei sistemi di  trasmissione  di  energia,  di  comando  di
avviamento e di riscaldamento devono essere di  natura  tale  da  non
compromettere la sicurezza della nave e delle persone imbarcate.  Nei
punti dove sono presenti sorgenti di ignizione i dispositivi previsti
devono soddisfare almeno alle disposizioni dei commi iv-2) e vi)  del
paragrafo a) della presente Regola, cosi' come quella del comma viii)
del paragrafo a) relative alla loro solidita' e costruzione. 
 
                              Regola 34 
             Disposizioni speciali nei locali macchine. 
 
  a) Le disposizioni della presente Regola  si  applicano  ai  locali
macchine della categoria A e, quando  l'Amministrazione  lo  giudichi
opportuno, ad altri tipi di locali macchine. 
  b) i) Il numero  degli  osteriggi,  delle  porte,  delle  prese  di
ventilazione,  delle  aperture  nei  fumaioli   che   permettono   la
fuoriuscita dell'aria viziata, e altre aperture nei locali  macchine,
deve essere ridotto al minimo necessario per la buona ventilazione  e
per il buon funzionamento della nave; 
    ii) le coperture degli  osteriggi,  quando  ve  ne  sono,  devono
essere in acciaio. Dispositivi appropriati devono permettere, in caso
d'incendio, la fuoriuscita del fumo dal locale da proteggere; 
    iiii) le aperture delle porte, escluse quelle delle porte  stagne
a manovra meccanica, devono poter essere bloccate in  modo  efficace,
in caso d'incendio  nel  locale,  con  l'ausilio  di  dispositivi  di
chiusura ad energia  meccanica  o  con  l'ausilio  di  porte  che  si
chiudono  automaticamente   anche   nel   caso   di   un'inclinazione
sfavorevole di 3,5 gradi e che abbiano un dispositivo di ritenuta  di
tutta sicurezza e un sistema di scatto manovrabile a distanza. 
  c) Nei cofani dei  locali  macchine  non  devono  essere  praticate
finestre. 
  d) Mezzi di  comando  devono  essere  previsti  per  le  operazioni
seguenti: 
    i) apertura e chiusura degli osteriggi, chiusura  delle  aperture
dei  fumaioli  che  permettono  normalmente  la  ventilazione   verso
l'esterno e chiusura delle serrande delle prese di ventilazione; 
    ii) eliminazione del fumo; 
    iii) chiusura delle porte mosse da energia meccanica o scatto del
meccanismo di chiusura di tutte le altre porte che non  siano  quelle
stagne mosse da energia meccanica; 
    iv) arresto dei ventilatori; 
    v)  arresto  dei  ventilatori  a  tiraggio  forzato,  a  tiraggio
indotto, delle pompe di travaso del  combustibile,  delle  pompe  dei
servizi del combustibile liquido e altre pompe della stessa natura. 
  e) I comandi richiesti per i  ventilatori  devono  soddisfare  alle
prescrizioni del paragrafo g) della Regola 25 del presente  capitolo.
I comandi di ogni installazione  regolamentare  fissa  di  estinzione
d'incendio come pure i mezzi di comando prescritti dai commi i), ii),
iii) e v) del paragrafo d) della presente Regola e del comma  v)  del
paragrafo a) della Regola 33 del  presente  capitolo,  devono  essere
raggruppati in modo giudicato soddisfacente dall'Amministrazione,  in
un unico posto o in posti il meno numerosi  possibile.  Questi  posti
non devono correre il rischio  di  restare  isolati  a  causa  di  un
incendio che si manifesti nel locale da loro servito e devono  essere
accessibili dal ponte scoperto in buone condizioni di sicurezza. 
 
PARTE C. - MISURE DI PROTEZIONE CONTRO  L'INCENDIO  APPLICABILI  ALLE
    NAVI DA PASSEGGERI CHE NON TRASPORTANO PIU' DI 36 PASSEGGERI 
 
                              Regola 35 
                              Struttura 
 
  a) Lo scafo, le sovrastrutture, le paratie di struttura, i ponti  e
le tughe devono essere in acciaio o in altro materiale equivalente. 
  b) Quando si applicano le misure di  protezione  contro  l'incendio
previste al paragrafo b) della Regola 40 del  presente  capitolo,  le
sovrastrutture possono essere,  per  esempio,  in  lega  d'alluminio,
purche' si soddisfino le condizioni seguenti: 
    i) per cio' che concerne l'aumento della  temperatura  dell'anima
metallica delle compartimentazioni di tipo "A"  quando  esposte  alla
prova standard del fuoco, si deve tener debito conto delle proprieta'
meccaniche del materiale; 
    ii) che l'Amministrazione  sia  convinta  che  la  quantita'  dei
materiali combustibili utilizzata nella  corrispondente  parte  della
nave  e'  sufficientemente  limitata;  i  soffitti  (per  esempio   i
rivestimenti di cieli dei  ponti)  devono  essere  in  materiale  non
combustibile; 
    iii) che siano prese appropriate disposizioni affinche', in  caso
d'incendio,  le  installazioni  utilizzate  per  la  sistemazione  di
riposo, per la messa in mare dei mezzi  di  salvataggio  e  l'imbarco
negli stessi, rimangono nelle stesse condizioni di efficienza come se
le sovrastrutture fossero in acciaio; e 
    iv) i cieli e gli osteriggi dei  locali  caldaie  e  le  macchine
siano in acciaio convenientemente isolato e le aperture, se vi  sono,
siano disposte convenientemente e protette in maniera da impedire  la
propagazione dell'incendio. 
 
                              Regola 36 
                     Zone verticali principali. 
 
  a) Lo scafo, le sovrastrutture e le tughe  devono  essere  in  zone
principali verticali. I gradini e le nicchie devono essere ridotti al
minimo e, quando sono necessari,  la  loro  costruzione  deve  essere
effettuata con divisioni del tipo "A". 
  b) Nella misura del  possibile,  le  paratie  che  costituiscono  i
limiti delle zone verticali principali al  disopra  del  ponte  delle
paratie, devono essere sulla verticale delle paratie  stagne  situate
immediatamente al disotto del ponte delle paratie. 
  c) Queste paratie devono estendersi  da  ponte  a  ponte,  fino  al
fasciame esterno o altre delimitazioni. 
  d) A bordo delle navi destinate a servizi speciali, come  trasporti
d'automobili e di vagoni ferroviari, dove la sistemazione di  paratie
di questo genere sarebbe incompatibile  con  la  loro  utilizzazione,
devono     essere     previsti     e     approvati      espressamente
dall'Amministrazione, mezzi equivalenti che permettano di controllare
e di circoscrivere un incendio. 
 
                              Regola 37 
Aperture praticate nelle compartimentazioni d'incendio del tipo "A". 
 
  a) Quando delle compartimentazioni di tipo "A" sono forate  per  il
passaggio di cavi elettrici, tubolature, gallerie, condotti, correnti
longitudinali, bagli o altri elementi  di  struttura,  devono  essere
adottati dei provvedimenti affinche' la loro resistenza al fuoco  non
ne venga compromessa. 
  b) Quando, per necessita', un condotto attraversa la paratia di una
zona verticale principale, deve installarsi di  fianco  alla  paratia
una serranda di chiusura automatica  e  di  tutta  sicurezza.  Questa
serranda deve poter essere bloccata a  mano  da  ciascun  lato  della
paratia. Le posizioni di manovra devono essere facilmente accessibili
e indicate con tinta rossa che rifletta la luce. Il condotto  situato
tra la paratia e la serranda di chiusura deve  essere  in  acciaio  o
altro materiale equivalente e,  se  necessario,  avere  un  grado  di
isolamento conforme alle disposizioni del paragrafo a) della presente
Regola. La serranda deve essere  munita,  su  almeno  un  lato  della
paratia, di un indicatore bene in vista che mostri se la serranda  e'
in posizione aperta. 
  c) Ad eccezione  della  boccaporta  situata  entro  gli  spazi  del
carico, i magazzini e i bagagliai e  tra  questi  locali  e  i  ponti
scoperti, tutte le aperture devono essere munite  di  dispositivi  di
chiusura fissati in modo permanente e aventi una resistenza al  fuoco
almeno uguale a quella  delle  compartimentazioni  sulle  quali  sono
fissate. 
  d)   Tutte   le   porte   e   i   loro   telai,   sistemate   nelle
compartimentazioni  di  tipo  "A",  cosi'  come  i  dispositivi   che
permettono di mantenere chiuse queste porte, devono essere  costruiti
in maniera tale da offrire una resistenza al fuoco, al passaggio  del
fumo e delle fiamme, per quanto possibile equivalente a quella  delle
paratie nelle quali queste porte  sono  fissate.  Non  e'  necessario
isolare le porte stagne. 
  e) Ciascuna di queste porte deve poter essere aperta da  ogni  lato
della paratia, da una sola persona. 
  f) Le porte  tagliafuoco,  situate  nelle  paratie  delimitanti  le
sezioni verticali principali, e nei cofani delle scale, ad esclusione
delle porte stagne a comando meccanico, e quelle che normalmente sono
chiuse con chiavistelli,  devono  essere  munite  di  dispositivi  di
chiusura automatica che possano funzionare malgrado una  inclinazione
sfavorevole di 3,5 gradi. Tutte queste porte, ad eccezione di  quelle
che  normalmente  sono  chiuse,   devono   poter   essere   manovrate
simultaneamente o a gruppi, a partire da una stazione di  comando,  e
anche separatamente a partire da un punto situato  al  livello  della
porta. Il meccanismo di scatto deve essere concepito in  maniera  che
la porta si chiuda automaticamente in caso di avaria del  sistema  di
comando; tuttavia le porte: stagne approvate a comando meccanico sono
giudicate accettabili. Non  e'  permesso  installare  dispositivi  di
ritenuta che non siano controllabili da una stazione di  comando.  Le
porte a due battenti, quando autorizzate, devono essere munite di una
serratura che si innesti automaticamente al momento della manovra del
sistema di chiusura. 
 
                              Regola 38 
Resistenza al fuoco delle compartimentazioni d'incendio del tipo "A". 
 
  Quando le compartimentazioni del tipo "A" sono prescritte in virtu'
delle disposizioni della parte presente, l'Amministrazione decide  il
grado di isolamento  da  richiedere,  riferendosi  alle  disposizioni
della parte B del presente capitolo;  tuttavia,  puo'  ammettere  una
riduzione del grado d'isolamento in rapporto  ai  valori  specificati
nella detta parte. 
 
                              Regola 39 
Separazione dei locali di alloggio dai locali macchina, dai locali da
                  carico e dei locali di servizio. 
 
  Le paratie ed i ponti che separano i locali di alloggio dai  locali
macchina, dai locali da carico e dai locali di servizio, devono avere
strutture corrispondenti alle divisioni di Classe "A" e devono  avere
un grado di isolamento giudicato  soddisfacente  dall'Amministrazione
in rapporto alla natura dei locali adiacenti. 
 
                              Regola 40 
            Protezione dei locali alloggio e di servizio. 
 
  I  locali  alloggio  e   di   servizio   devono   essere   protetti
conformemente alle disposizioni del  paragrafo  a)  o  a  quelle  del
paragrafo b) della presente Regola: 
    a)  i)  Nell'interno  dei  locali  alloggio,  tutte  le   paratie
divisorie, escluse quelle che  devono  essere  di  tipo  "A",  devono
essere di tipo "B", costruite con materiale incombustibile  che  puo'
nondimeno  essere  rivestito  di   un   materiale   combustibile   in
conformita' delle disposizioni del comma iii) del presente paragrafo; 
      ii) tutte le paratie di corridoio devono estendersi da ponte  a
ponte. Nelle porte di paratie di tipo "B", di preferenza nella  parte
inferiore, possono essere autorizzate aperture di ventilazione. Tutte
le altre paratie perimetrali devono estendersi da ponte a  ponte  nel
senso verticale e fino al fasciame esterno e ad  altre  delimitazioni
nel senso orizzontale, a meno che l'installazione  non  comporti  una
soffittatura   o   rivestimenti   incombustibili    che    assicurino
l'integrita' al fuoco, nel qual caso  la  paratia  puo',  fermarsi  a
dette soffittature o rivestimenti; 
      iii) salvo che negli spazi per il  carico  nei  vani  destinati
alla corrispondenza ed ai bagagli e nelle camere frigorifere, tutti i
rivestimenti e loro sostegni, tutte le soffittature e gli  isolamenti
devono essere in materiale incombustibile.  Il  volume  totale  degli
elementi  combustibili:  rivestimenti,  modanature,   decorazioni   e
impiallacciature in tutti i locali alloggio o di  riunione  non  deve
superare il volume equivalente a quello di  una  impiallacciatura  di
2,54 millimetri (1/10 di pollice)  di  spessore,  che  ricoprisse  la
superficie totale delle pareti o del  soffitto.  Tutte  le  superfici
visibili dei corridoi e dei cofani delle scale, e quelle degli  spazi
nascosti  o  inaccessibili,  devono  avere  un   debole   potere   di
propagazione delle fiamme. (*) 
  b) i) Tutte le paratie di corridoio  situate  nei  locali  alloggio
devono essere in acciaio o costruite con pannelli del tipo "B"; 
    ii) tutti i locali chiusi destinati ad  uso  e  al  servizio  dei
passeggeri o dell'equipaggio (ad eccezione dei locali che  presentano
un rischio d'incendio irrilevante)  devono  essere  provvisti  di  un
dispositivo di segnalazione  d'incendio  di  tipo  approvato  la  cui
installazione e disposizione permetta di rivelare la presenza  di  un
incendio  in  questi  locali.  Questo  dispositivo   deve   segnalare
automaticamente l'esistenza e gli indizi di un incendio come pure  la
sua localizzazione. Le indicazioni sono ricevute in uno o piu'  punti
o stazioni di sicurezza della nave  ove  gli  ufficiali  e  i  membri
dell'equipaggio possono osservarle con la massima rapidita'. 
 
-------------- 
(*)E' opportuno riportarsi alle direttive concernenti la  valutazione
dei  rischi  d'incendio  presentati  dai  materiali  che  sono  stati
adottati dall'Amministrazione (risoluzione A, 166 - ES. IV). 
 
                              Regola 41 
                       Rivestimenti dei ponti (**) 
 
  I sottofondi dei rivestimenti  dei  ponti  all'interno  dei  locali
alloggio, delle stazioni di  comando,  delle  scale  e  dei  corridoi
devono  essere  di  materiali  approvati  e  che  non  si  infiammino
facilmente. 
 
-------------- 
(**)E' opportuno riportarsi alle direttive  provvisorie  migliorative
sui metodi di prova applicabili ai sottostrati  che  costituiscono  i
rivestimenti del ponte, che sono stati  adottati  dall'Organizzazione
(risoluzione A, 214 - VII). 
 
                              Regola 42 
Protezione delle scale e degli ascensori nei  locali  alloggio  e  di
                              servizio. 
 
  a) Tutte le scale e i punti di sfuggita dei locali  alloggio  e  di
servizio devono essere in acciaio o altro materiale appropriato. 
  b) I cofani degli ascensori e dei montacarichi, i cofani  verticali
per la luce e per l'areazione ai locali alloggio, ecc. devono  essere
costituiti da paratie del tipo "A". Le porte devono essere in acciaio
o  altro  materiale  equivalente  e,  quando  sono   chiuse,   devono
assicurare una resistenza al fuoco  almeno  altrettanto  efficace  di
quella delle pareti sulle quali sono sistemate. 
 
                              Regola 43 
        Protezione delle stazioni di comando e dei magazzini. 
 
  a) Le stazioni di comando devono essere separate  dal  resto  della
nave con paratie e ponti del tipo "A". 
  b) Le paratie che delimitano i bagagliai, i vani per la  posta,  le
cambuse, i depositi pitture e fanali,  le  cucine  e  simili  locali,
devono essere del tipo "A". I locali contenenti oggetti  o  materiali
molto infiammabili devono essere situati in  maniera  da  ridurre  al
minimo il pericolo  per  i  passeggeri  o  l'equipaggio  in  caso  di
incendio. 
 
                              Regola 44 
                       Finestre e portellini. 
 
  a) Tutte le finestre e tutti i portellini nelle pareti che separano
i  locali  di  alloggio  dall'esterno  devono  essere  costruiti  con
intelaiature di acciaio o altro materiale  appropriato.  I  cristalli
devono essere fissati mediante un collare metallico. 
  b) Tutte le finestre e i portellini nelle paratie  all'interno  dei
locali abitati devono essere costruiti in  modo  da  rispondere  alle
caratteristiche di integrita' richieste per il tipo di paratia in cui
sono situati. 
 
                              Regola 45 
                      Sistemi di ventilazione. 
 
  Gli apparecchi di ventilazione meccanica dei locali macchine devono
poter essere fermati  da  un  luogo  facilmente  accessibile  situato
all'esterno di questi locali. 
 
                              Regola 46 
                     Particolari di costruzione. 
 
  a)  Le  pitture,  vernici  e   sostanze   analoghe,   a   base   di
nitrocellulosa o di altri prodotti  molto  infiammabili,  non  devono
essere impiegati in nessun punto della nave. 
  b) Le tubazioni che attraversano paratie del tipo "A" o "B"  devono
essere di  materiale  approvato  dall'Amministrazione,  tenuto  conto
della temperatura alla quale queste paratie e' prescritto che debbano
poter resistere. Le tubazioni per olio e liquidi combustibili  devono
essere di materiale approvato dall'Amministrazione, tenuto conto  del
rischio d'incendio.  Materiali  che  col  calore  possono  facilmente
essere  resi  inefficienti  non   devono   essere   impiegati   nella
costruzione degli ombrinali o fuori bordo, degli scarichi sanitari od
altri scarichi situati vicino alla linea di galleggiamento e dove  il
cedimento del materiale in caso di incendio  potrebbe  dar  luogo  al
rischio di allagamento. 
  c) Le seguenti prescrizioni  devono  essere  osservate  nei  locali
macchine principali di propulsione, nei locali caldaie a combustibile
liquido o nei locali macchine ausiliarie  a  combustione  interna  di
potenza totale uguale o superiore a 746 kW: 
    i) gli osteriggi devono poter essere  bloccati  dall'esterno  dei
locali; 
    ii) gli osteriggi che  hanno  pannelli  di  vetro  devono  essere
muniti all'esterno di controportelli di acciaio o di altro  materiale
equivalente fissati in maniera permanente agli osteriggi stessi; 
    iii) tutte le finestre sistemate nei cofani di questi locali  con
l'autorizzazione  dell'Amministrazione  devono  essere  di  tipo  non
apribile e munite di controportelli esterni di  acciaio  o  di  altro
materiale equivalente, fissati in maniera permanente, e iv)  i  vetri
delle finestre e degli osteriggi menzionati ai commi i), ii)  e  iii)
del presente paragrafo devono essere in cristallo rinforzato. 
 
                              Regola 47 
  Dispositivi di segnalazione e materiali d'estinzione di incendio. 
 
  a) Servizio di ronda e segnalazione d'incendio: 
    i) su tutte le navi deve essere previsto un efficace servizio  di
ronda che permetta di rilevare rapidamente ogni principio d'incendio. 
In tutti i locali alloggio dei passeggeri  e  dell'equipaggio  devono
essere installati degli avvisatori d'incendio a  comando  manuale  in
modo da permettere alla ronda di  dare  immediatamente  l'allarme  al
ponte di comando o a una stazione di sicurezza; 
    ii) deve essere sistemato un sistema approvato di avvisatori o di
rivelatori d'incendio per segnalare automaticamente, in  uno  o  piu'
punti o  stazioni  appropriate,  l'esistenza  o  gli  indizi  nonche'
l'ubicazione di un incendio in ogni parte della nave  che  ad  avviso
dell'Amministrazione non sia accessibile al servizio di ronda,  salvo
che l'Amministrazione stimi che la  nave  effettui  viaggi  di  cosi'
breve durata da rendere  non  ragionevole  l'applicazione  di  questa
disposizione; 
    iii) tutte le navi, sia nuove che esistenti, per tutta la  durata
della traversata e della sosta nei porti (salvo  quando  non  sia  in
servizio), devono essere dotate di personale e di materiale  in  modo
da  garantire  che  ogni  allarme  d'incendio  sara'   immediatamente
ricevuto da un membro responsabile dell'equipaggio. 
  b) Pompe d'incendio e collettore principale d'incendio. 
  Tutte  le  navi  devono  essere  munite  di  pompe  d'incendio,  di
collettori principali, di prese e di manichette in  conformita'  alle
disposizioni della Regola 5 del presente  capitolo  e  alle  seguenti
prescrizioni: 
    i) le navi di stazza lorda uguale o superiore a 4.000  tonnellate
devono essere provvedute di almeno 3 pompe da incendio indipendenti e
le navi di stazza lorda inferiore a 4.000 tonnellate, di almeno 2  di
tali pompe da incendio; 
    ii) sulle navi  di  stazza  lorda  uguale  o  superiore  a  1.000
tonnellate, le prese dal mare; le pompe e le sorgenti di energia  per
il loro funzionamento devono essere tali da evitare che  un  incendio
in un qualsiasi compartimento possa mettere fuori servizio  tutte  le
pompe da incendio; 
    iii) sulle navi di stazza lorda inferiore a 1.000 tonnellate,  la
installazione    deve    rispondere    alle    condizioni     imposte
dall'Amministrazione. 
  c) Prese d'incendio, manichette e boccalini: 
    i) tutte  le  navi  devono  essere  provviste  di  un  numero  di
manichette  d'incendio  giudicato  sufficiente  dall'Amministrazione.
Deve esserci almeno una manichetta per ognuna delle prese  d'incendio
prescritte al paragrafo d) della Regola 5  del  presente  capitolo  e
queste manichette devono essere utilizzate soltanto per  l'estinzione
dell'incendio  o  per  provare   gli   impianti   nel   corso   delle
esercitazioni antincendio e delle ispezioni; 
    ii) nei locali alloggio, di servizio e nei  locali  macchine,  il
numero e l'ubicazione delle prese  d'incendio  deve  essere  tale  da
osservare le  prescrizioni  del  paragrafo  d)  della  Regola  5  del
presente capitolo, allorquando sono chiuse tutte le porte stagne e le
porte  situate  nelle  paratie  delimitanti  le   sezioni   verticali
principali; 
    iii) la sistemazione deve essere tale che su qualsiasi  punto  di
qualunque locale per il  carico,  quando  e'  vuoto,  devono  potersi
dirigere almeno due getti d'acqua; 
    iv) tutte le prese d'incendio richieste nei locali macchine delle
navi fornite  di  caldaie  a  combustibile  liquido  o  di  motori  a
combustione interna devono  essere  dotate  di  manichette  aventi  i
boccalini prescritti al paragrafo g)  della  Regola  5  del  presente
capitolo. 
  d) Raccordo internazionale per il collegamento a terra: 
    i) tutte le navi di stazza  lorda  uguale  o  superiore  a  1.000
tonnellate  devono  essere  fornite  come  minimo  di   un   raccordo
internazionale di collegamento a terra conforme alle prescrizioni del
paragrafo h) della Regola 5 del presente capitolo; 
    ii) la sistemazione del raccordo (o dei raccordi nel caso  ve  ne
sia piu' di uno) deve essere tale che esso possa essere utilizzato da
tutti e due i lati della nave. 
  e) Estintori portatili nei locali alloggio e di servizio. 
  Le navi devono avere, nei locali alloggio e di servizio,  estintori
portatili di tipo  approvato,  nel  numero  giudicato  appropriato  e
sufficiente dall'Amministrazione. 
  f) Impianti fissi d'estinzione d'incendio nei locali da carico: 
    i) i locali destinati al carico sulle navi di stazza lorda uguale
o superiore a 1.000 tonnellate devono essere protetti da un  impianto
fisso di estinzione a gas conforme alle prescrizioni della  Regola  8
del presente capitolo; 
    ii) quando l'Amministrazione ritiene che una nave effettua viaggi
di durata cosi' breve che l'applicazione delle disposizioni del comma
precedente non sarebbero giustificate e nel caso di  navi  di  stazza
lorda inferiore a 1.000 tonnellate, gli impianti di estinzione  degli
incendi  nei  locali  da  carico  devono  essere   di   soddisfazione
dell'Amministrazione. 
  g) Dispositivi d'estinzione d'incendio nelle caldaie, ecc. 
  A  bordo  delle  navi,  i  locali  dove  sono  situate  le  caldaie
principali  o  ausiliarie  a  combustibile  liquido  e   quelli   che
contengono gruppi di trattamento del combustibile liquido o casse  di
decantazione devono essere muniti dei seguenti impianti: 
  i) uno qualsiasi degli impianti fissi d'estinzione seguenti: 
      1)  impianto  d'estinzione  ad  acqua  spruzzata  a  pressione,
conforme alle disposizioni della Regola 11 del presente capitolo; 
      2) impianto d'estinzione a gas conforme alle disposizioni della
Regola 8 del presente capitolo; 
      3)  impianto  fisso  d'estinzione  a  schiuma,  conforme   alle
disposizioni della Regola 9 del presente capitolo.  L'Amministrazione
puo' prescrivere degli impianti fissi o mobili d'estinzione  a  getto
d'acqua a pressione o di schiuma, per combattere un incendio  che  si
manifestasse al di sopra del livello dei paglioli. 
    In  ognuno  di  questi  casi,  se  il  locale  macchine  non   e'
completamente separato dal locale caldaie, o vi  e'  la  possibilita'
che del combustibile  liquido  defluisca  dal  locale  caldaie  nelle
sentine del locale macchine, lo spazio formato dal locale  caldaie  e
dal  locale  macchine  deve   essere   considerato   come   un   solo
compartimento; 
    ii) in ogni spazio antistante i forni in ciascun  locale  caldaie
ed in ogni spazio in cui si trovi installata una parte degli impianti
relativi  al  combustibile  liquido  vi  devono  essere  almeno   due
estintori portatili di tipo approvato  scaricanti  schiuma  od  altro
agente approvato, adatto a estinguere  un  incendio  di  combustibile
liquido. In ciascun locale caldaie vi deve essere almeno un estintore
a schiuma di tipo approvato della capacita' almeno di 136  litri  (30
galloni) o un impianto equivalente. Questi  estintori  devono  essere
provvisti di manichette su carrello,  atte  a  raggiungere  qualsiasi
parte del locale caldaie e  dei  locali  contenenti  qualsiasi  parte
dell'impianto a combustibile liquido; 
    iii) in ogni spazio antistante i forni deve essere  sistemato  un
recipiente contenente sabbia, segatura di legno impregnata di soda  o
altro  materiale   asciutto   approvato,   in   quantita'   giudicata
soddisfacente   dall'Amministrazione.   Puo'    essere    considerato
equivalente, a tale scopo, un estintore portatile di tipo approvato. 
  h) Dispositivi di lotta contro  l'incendio  nei  locali  contenenti
motori del tipo a combustione interna. 
  Tutte le navi che utilizzano motori del tipo a combustione  interna
come  apparato  motore  principale  di  propulsione  o  come   motore
ausiliario di una potenza non inferiore a 746 kW devono essere munite
dei seguenti dispositivi: 
    i) uno degli impianti fissi previsti al comma i),  del  paragrafo
g) della presente Regola; 
    ii) in ogni  locale  macchine  vi  deve  essere  un  estintore  a
schiuma, di tipo approvato, di capacita' non inferiore a 45 litri (10
galloni) o un suo equivalente, ed  inoltre  un  estintore  a  schiuma
portatile, di tipo approvato, per ogni 746 kW di potenza  o  frazione
di questa. Il numero totale di questi estintori  portatili  non  deve
essere inferiore a due o superiore a sei; 
  i) Dispositivi di difesa contro gli incendi nei  locali  contenenti
turbine a vapore, per i quali non sono richiesti impianti fissi. 
  L'Amministrazione  deve   rivolgere   particolare   attenzione   ai
dispositivi per la difesa contro gli incendi richiesti, per i  locali
contenenti turbine a vapore, che sono separati con paratie stagne dai
locali caldaie. 
  j) Equipaggiamenti da pompiere ed equipaggiamenti individuali: 
    i) il numero minimo di equipaggiamenti da pompiere conformi  alle
disposizioni della Regola 14  del  presente  capitolo  e  delle  mute
individuali supplementari comprendenti ognuna gli elementi  enumerati
ai commi i), ii), e iii) del paragrafo a) della presente Regola,  che
bisogna prevedere e' il seguente: 
      1) due equipaggiamenti da pompiere; 
      2) inoltre, un numero d'equipaggiamenti da pompieri e  di  mute
individuali, comprendenti ognuna gli elementi enumerati ai commi  i),
ii) e iii) del paragrafo a) della Regola 14 del presente capitolo, in
rapporto con la lunghezza, totale di tutti i  locali  alloggio  e  di
servizio, in ragione di due equipaggiamenti da pompiere  e  due  mute
individuali ogni 80 metri (262 piedi)  di  lunghezza  o  frazione  di
questa lunghezza; a questo effetto, si prende  in  considerazione  il
ponte dove sono ubicati i locali in questione o, se ve ne sono molti,
quello dove la somma delle lunghezze e' la piu' elevata; 
    ii)  per  ogni  equipaggiamento  da  pompiere,  che  comporti  un
autorespiratore conforme alle disposizioni  del  paragrafo  b)  della
Regola 14 del presente capitolo,  devono  esserci  delle  bombole  di
ricambio in numero giudicato soddisfacente dall'Amministrazione; 
    iii) gli equipaggiamenti da pompiere e quelli individuali  devono
essere  sistemati  in  luoghi  sufficientemente   distanziati   l'uno
dall'altro e pronti ad essere utilizzati. In ognuno di questi  luoghi
si devono trovare  almeno  due  equipaggiamenti  da  pompiere  ed  un
equipaggiamento individuale. 
 
                              Regola 48 
                         Mezzi di sfuggita. 
 
    a) In tutti i locali per  i  passeggeri,  per  l'equipaggio  e  i
locali in cui l'equipaggio normalmente  presta  servizio,  escluso  i
locali macchina, devono essere sistemate scale e scalette in modo  da
assicurare un mezzo di sfuggita rapido per raggiungere il ponte delle
imbarcazioni. In particolare  devono  essere  osservate  le  seguenti
disposizioni: 
      i) sotto il ponte  delle  paratie,  per  ciascun  compartimento
stagno o locale o gruppo  di  locali  similmente  delimitati,  devono
essere  installati  due  mezzi  di  sfuggita,  di  cui   almeno   uno
indipendente dalle porte stagne. L'Amministrazione puo' dispensare da
uno di questi mezzi di  sfuggita,  tenuto  conto  del  tipo  e  della
ubicazione dei locali interessati e  del  numero  delle  persone  che
normalmente vi possono essere alloggiate o prestarvi servizio; 
      ii) sopra il ponte delle paratie, per la sfuggita  da  ciascuna
zona principale verticale o da ciascun  locale  o  gruppo  di  locali
similmente delimitati, vi devono essere almeno due mezzi di  sfuggita
praticabili, di cui almeno uno deve dare accesso  ad  una  scala  che
costituisca un mezzo di sfuggita verticale; 
      iii) almeno uno dei mezzi di sfuggita deve essere costituito da
una scala rapidamente accessibile rinchiusa, dalla sua base  fino  al
ponte delle imbarcazioni, con pareti che devono formare,  per  quanto
possibile, una protezione continua contro un incendio. La  larghezza,
il numero e la susseguenza delle scale devono essere di soddisfazione
dell'Amministrazione. 
    b) Negli spazi dell'apparato motore,  per  ciascun  locale  delle
macchine, per ciascuna galleria d'assi e per ciascun locale  caldaie,
vi devono essere due mezzi di sfuggita, di cui uno  puo'  essere  una
porta stagna. 
  Nei locali macchine che non hanno porte stagne utilizzabili per  la
sfuggita, i due mezzi per la sfuggita devono essere costituiti da due
gruppi di scalette in acciaio, distanziati tra loro il piu' possibile
e terminanti a due porte del cofano, anch'esse tra loro distanziate e
dalle quali sia possibile l'accesso al ponte delle imbarcazioni.  Nel
caso  di  navi  di  stazza  lorda  inferiore  a   2.000   tonnellate,
l'Amministrazione puo' esonerare da questa prescrizione tenuto  conto
della larghezza e conformazione del cofano. 
 
                              Regola 49 
Utilizzazione dei  combustibili  liquidi  per  motori  a  combustione
                              interna. 
 
  Nessun motore a combustione la funzionante a combustibile  liquido,
che abbia un punto di infiammabilita', misurato con l'ausilio  di  un
apparecchio di prova approvato, uguale o inferiore a 43° C  (110°  F)
(esame  in  crogiolo  chiuso)  deve   essere   utilizzato   per   una
installazione fissa di bordo. 
                              Regola 50 
             Accorgimenti speciali per locali macchine. 
 
  a) Devono essere installati dispositivi per arrestare i ventilatori
dei locali macchine e dei locali adibiti al  carico  e  per  chiudere
tutti i passaggi,  le  condotte  di  ventilazione,  le  intercapedini
perimetrali intorno ai fumaioli ed altre eventuali aperture  di  tali
locali. In caso di  incendio,  questi  dispositivi  si  devono  poter
manovrare dall'esterno di detti locali. 
  b) Le macchine azionanti i ventilatori per il  tiraggio  forzato  o
attivato, le pompe per il travaso del combustibile liquido, le  pompe
dei servizi del combustibile liquido e  altre  simili  pompe,  devono
essere munite di  comandi  a  distanza  collocati  fuori  dei  locali
stessi, in modo da poter fermare tali macchinari nel caso di incendio
nel locale ove essi sono situati. 
  c) Tutte le tubolature  di  aspirazione  del  combustibile  liquido
dalle cisterne, dalle casse di decantazione e dalle casse di servizio
che siano situate al di sopra del doppio fondo devono  essere  munite
di rubinetti o valvole in modo che,  nel  caso  che  un  incendio  si
sviluppi nel  locale  in  cui  le  casse  si  trovano,  i  rispettivi
rubinetti o valvole possano essere chiusi dal  di  fuori  del  locale
interessato. 
  Nel caso speciale di cisterne situate sopra una qualunque  galleria
d'asse o galleria di tubi, su tali cisterne devono  essere  sistemate
valvole, ma in caso di incendio la manovra  di  chiusura  deve  poter
essere  effettuata  mediante  valvole  addizionali  sistemate   sulla
tubazione o tubazioni al di fuori della galleria o gallerie. 
 
PARTE D. - MISURE DI PROTEZIONE CONTRO  L'INCENDIO  APPLICABILI  ALLE
NAVI DA CARICO (*) 
 
                              Regola 51 
Prescrizioni generali applicabili alle navi da carico di stazza lorda
uguale o superiore  a  4.000  tonnellate  escluse  le  navi  cisterna
            esaminate nella parte E del presente capitolo 
 
  a) Lo scafo, le sovrastrutture, le paratie strutturali, i  ponti  e
le  tughe  devono  essere  costruiti  in  acciaio,   eccetto   quando
l'Amministrazione, in casi speciali, ritenga di  ammettere  l'impiego
di altro materiale adatto, tenuto conto del pericolo di incendio. 
  b) Nei locali di alloggio le paratie dei corridoi devono essere  di
acciaio o costruite con pannelli di classe "B". 
  c) I rivestimenti dei ponti nell'interno dei  locali  di  alloggio,
che si trovino sui  ponti  che  costituiscono  cielo  dei  locali  di
macchina e del carico,  devono  essere  di  un  tipo  non  facilmente
infiammabile. (**) 
  d) Le scale interne situate sotto al ponte esposto devono essere di
acciaio o materiale equivalente. 
  e) Le paratie delle cucine,  dei  depositi  pittura,  dei  depositi
lampade, dei depositi nostromo (quando sono  adiacenti  a  locali  di
alloggio) e dei locali che contengono generatori di emergenza, se  ve
ne sono, devono essere di acciaio o di materiale equivalente. 
  f) Nei locali di alloggio e nei locali macchine e'  proibito  l'uso
di pitture, vernici o preparati simili a base  di  nitrocellulosa  od
altra sostanza molto infiammabile. 
  g) Le tubazioni  per  idrocarburi  o  combustibili  liquidi  devono
essere di materiale approvato dall'Amministrazione tenuto  conto  del
pericolo di incendio. Materiali che col calore  possono  essere  resi
particolarmente  inefficienti  non  devono  essere  usati   per   gli
ombrinali fuori bordo, per scarichi sanitari od  altri  scarichi  che
siano situati vicino alla linea di galleggiamento e dove il cedimento
del materiale in caso di incendio potrebbe dar luogo  al  rischio  di
allagamento. 
  h) La ventilazione meccanica dei locali macchine deve poter  essere
arrestata da un punto facilmente accessibile situato al di fuori  dei
locali stessi. 
 
-------------- 
(*)E' opportuno  riportarsi  alla  raccomandazione  sulle  misure  di
sicurezza applicabili alle navi da carico governate senza la presenza
continua del personale nei locali macchina e completando  quelle  che
sono normalmente giudicate  necessarie  per  le  navi  governate  con
personale di guardia nei  locali  macchine,  che  e'  stata  adottata
dall'Organizzazione (risoluzione A, 211 - VII). 
(**)E' opportuno riportarsi alle direttive  provvisorie  migliorative
sui metodi di prova applicabili ai  sottofondi  che  costituiscono  i
rivestimenti del ponte, che sono state  adottate  dall'Organizzazione
(risoluzione A, 214 -VII). 
 
                              Regola 52 
          Dispositivi e materiale d'estinzione d'incendio. 
 
  a) Campo d'applicazione. 
  Quando una prescrizione qualsiasi non e' applicabile a una nave  da
carico perche' il suo  tonnellaggio  lordo  e'  inferiore  al  minimo
contemplato dalla presente Regola, i  mezzi  per  la  segnalazione  e
l'estinzione   di   incendio   devono   essere    di    soddisfazione
dell'Amministrazione. 
  b) Pompe d'incendio e collettore principale d'incendio. 
  Tutte  le  navi  devono  essere  munite  di  pompe  d'incendio,  di
collettori principali d'incendio, di prese d'incendio e di manichette
conformi alle disposizioni della Regola 5  del  presente  capitolo  e
soddisfare alle seguenti prescrizioni: 
    i) le navi da carico di stazza lorda uguale o superiore  a  1.000
tonnellate devono avere due pompe indipendenti; 
    ii)  le  navi  di  stazza  lorda  uguale  o  superiore  a   1.000
tonnellate,  nelle  quali  un  incendio  scoppiato  in  un  qualunque
compartimento puo' rendere  inutilizzabili  tutte  le  pompe,  devono
avere a bordo un altro mezzo per spegnere l'incendio. Sulle  navi  di
stazza lorda uguale o superiore  a  2.000  tonnellate,  questo  mozzo
supplementare deve  consistere  in  una  pompa  di  emergenza  fissa,
indipendente. Questa pompa di emergenza deve avere una  potenza  tale
da fornire due getti  d'acqua  rispondenti  alle  condizioni  imposte
dall'Amministrazione. 
  c) Prese da incendio, manichette e boccalini: 
    i) sulle  navi  di  stazza  lorda  uguale  o  superiore  a  1.000
tonnellate il numero delle  manichette  da  incendio  di  cui  devono
essere dotate, con relativi raccordi e boccalini,  deve  essere:  una
manichetta per ogni trenta metri (100 piedi) di lunghezza della nave,
piu' una di riserva ma in nessun caso meno di  cinque  in  tutto.  In
questo numero non sono comprese le manichette prescritte per i locali
macchine e caldaie. L'Amministrazione, tenuto conto  del  tipo  della
nave e della natura dei viaggi cui essa e' adibita, puo' aumentare il
numero delle manichette prescritte in modo che in qualsiasi  momento,
il numero delle manichette disponibili ed accessibili sia sufficiente
in relazione alle necessita'; 
    ii) nei locali di alloggio, nei locali di servizio e  nei  locali
macchine, il numero e la posizione delle prese deve  essere  tale  da
soddisfare alle prescrizioni del paragrafo  c)  della  Regola  5  del
presente capitolo; 
    iii) sulle navi la sistemazione deve essere tale che  almeno  due
getti d'acqua possano raggiungere qualsiasi punto di qualunque locale
per il carico, quando vuoto; 
    iv) tutte le prese nei locali macchine delle navi con  caldaie  a
combustibile  liquido  o  con  apparato  motore  di   propulsione   a
combustione interna devono essere munite di  manichette  da  incendio
aventi i boccalini richiesti in  conformita'  alle  prescrizioni  del
paragrafo g) della Regola 5 del presente capitolo. 
  d) Raccordo internazionale per il collegamento a terra: 
    i) le navi da carico di stazza lorda uguale o superiore  a  1.000
tonnellate  devono  essere   provvedute   di   almeno   un   raccordo
internazionale per  il  collegamento  a  terra  in  conformita'  alle
prescrizioni del paragrafo h) della Regola 5 del presente capitolo; 
    ii) la sistemazione del raccordo deve essere tale che esso  possa
essere utilizzato da tutti e due i lati della nave. 
  e) Estintori portatili nei locali  di  alloggio  e  nei  locali  di
servizio. 
  Le navi devono avere  nei  locali  di  alloggio  e  nei  locali  di
servizio estintori portatili di tipo approvato ed in numero giudicato
sufficiente dall'Amministrazione. Questo  numero  non  puo'  comunque
essere inferiore a 4 per le navi di stazza lorda uguale o superiore a
1.000 tonnellate. 
  f) Dispositivi fissi d'estinzione di incendio nei locali da carico: 
    i) i locali destinati al carico sulle navi di stazza lorda uguale
o superiore a 2.000 tonnellate devono  essere  protetti  mediante  un
impianto fisso di estinzione in conformita' alle  prescrizioni  della
Regola 8 del presente capitolo; 
    ii)  l'Amministrazione  puo'  esentare  dall'applicazione   delle
disposizioni del comma i) del presente paragrafo i  locali  destinati
al carico di qualsiasi nave (che non siano le cisterne  di  una  nave
cisterna): 
      1) se sono provvisti di boccaporte di  acciaio  e  di  efficaci
mezzi per la chiusura di tutte  le  trombe  a  vento  e  delle  altre
aperture che portano nelle stive; 
      2) se la nave  e'  costruita  e  destinata  esclusivamente  per
portare carichi come: minerali, carbone o granaglie; o 
      3) quando e' dimostrato  a  soddisfazione  dell'Amministrazione
che la nave  e'  impiegata  in  viaggi  di  durata  cosi'  breve  che
l'applicazione delle disposizioni del presente paragrafo non  sarebbe
ragionevole; 
    iii) le navi, quando trasportano esplosivi di natura  tale  o  in
tale quantita' che non sarebbero ammessi al trasporto di una nave  da
passeggeri in base alle prescrizioni della Regola 7 del capitolo  VII
della presente Convenzione, oltre che uniformarsi  alle  prescrizioni
della presente Regola, devono uniformarsi alle seguenti prescrizioni: 
      1) non puo' essere usato il vapore per l'estinzione di  incendi
in qualsiasi compartimento contenente esplosivi. Ai fini del presente
comma "compartimento" significa tutti  gli  spazi  compresi  tra  due
adiacenti paratie permanenti, e comprende la stiva bassa  e  tutti  i
locali destinati al carico al disopra di essa; 
      2) inoltre, in ogni compartimento contenente  esplosivi  e  nei
compartimenti ad  esso  adiacenti  destinati  a  carico  deve  essere
sistemato un impianto rivelatore di fumo o di incendio. 
  g) Dispositivi per l'estinzione di incendi nei locali caldaie, ecc. 
  Sulle navi di stazza lorda uguale o superiore a 1.000 tonnellate  i
locali ove sono situate caldaie principali o ausiliare a combustibile
liquido e quelli che contengono macchinari a combustibile  liquido  o
casse di decantazione devono essere muniti dei seguenti dispositivi: 
    i) uno qualsiasi dei seguenti impianti fissi di estinzione: 
      1) un impianto fisso ad acqua spruzzata  a  pressione  conforme
alle prescrizioni della Regola 11 del presente capitolo; 
      2) un impianto  fisso  di  estinzione  incendio  conforme  alle
prescrizioni della Regola 8 del presente capitolo; 
      3) un impianto fisso di estinzione incendio a schiuma  conforme
alle   prescrizioni   della   Regola   9   del   presente    capitolo
(L'Amministrazione puo' prescrivere dei dispositivi fissi o mobili  a
getto di schiuma o a spruzzo d'acqua a pressione, per  combattere  un
incendio che si manifesti al di sopra dei paglioli). 
      In ciascuno di questi casi, se il locale macchine e  il  locale
caldaie non sono completamente separati o se vi  e'  la  possibilita'
che il  combustibile  liquido  defluisca  dal  locale  caldaie  nelle
sentine del locale macchine, l'insieme costituito dal locale macchine
e  dal  locale  caldaie  deve  essere  considerato   come   un   solo
compartimento; 
    ii) in ogni spazio antistante i forni in ciascun  locale  caldaie
ed in ogni spazio in cui si trovi installata una parte degli impianti
relativi,  al  combustibile  liquido  vi  devono  essere  almeno  due
estintori portatili di tipo  approvato  scaricanti  schiuma  o  altro
agente approvato adatti per estinguere un  incendio  di  combustibile
liquido. Inoltre vi deve essere non meno di un estintore dello stesso
tipo  e  della  capacita'  di  9  litri  (due  galloni)  per  ciascun
bruciatore; tuttavia non si richiede  che  la  capacita'  complessiva
degli estintori addizionali oltrepassi i 45 litri  (10  galloni)  per
ciascun locale caldaie; 
    iii) in ogni spazio antistante i forni deve essere  sistemato  un
recipiente contenente sabbia, segatura impregnata  di  soda  o  altro
materiale  asciutto  approvato,  nella  quantita'  che  puo'   essere
richiesta dall'Amministrazione. Puo' essere considerato equivalente a
tale scopo un estintore portatile di tipo approvato. 
  h) Dispositivi contro gli incendi nei  locali  contenenti  macchine
del tipo a combustione interna. 
  Le navi di stazza lorda uguale  o  superiore  a  1.000  tonnellate,
nelle quali siano installate macchine del tipo a combustione interna,
sia per l'apparato principale di propulsione che per un complesso  di
servizi ausiliari di una potenza  totale  non  inferiore  a  746  kW,
devono essere muniti dei seguenti dispositivi: 
    i) uno degli impianti fissi previsti al comma i) del paragrafo g)
della presente Regola; 
    ii) in ogni locale macchine, un  estintore  a  schiuma,  di  tipo
approvato, di capacita' non inferiore a 45 litri (10 galloni)  o  suo
equivalente, ed inoltre un estintore portatile  a  schiuma,  di  tipo
approvato, per ogni 746 kW di potenza o frazione,  di  potenza  delle
macchine. 
    Il numero totale degli estintori portatili forniti a tale  titolo
non deve essere inferiore a due e non e' richiesto che superi i sei. 
  i) Dispositivi di difesa contro gli incendi nei  locali  contenenti
turbine a vapore, per i quali non sono richiesti impianti fissi. 
  L'Amministrazione  deve   rivolgere   particolare   attenzione   ai
dispositivi per la difesa contro gli incendi richiesti per  i  locali
contenenti turbine a vapore, che sono separati con paratie stagne dai
locali caldaie. 
  j)  Equipaggiamento  da  vigile  del   fuoco   ed   equipaggiamenti
individuali: 
    i) ogni nave nuova o esistente deve  avere  a  bordo  almeno  due
equipaggiamenti per vigili del fuoco conformi alle disposizioni della
Regola 14 del presente capitolo. Inoltre le  Amministrazioni  possono
esigere, a  bordo  delle  grandi  navi,  equipaggiamenti  individuali
complementari, e, a bordo delle navi cisterna, delle navi speciali  e
delle navi officina,  equipaggiamenti  supplementari  da  vigile  del
fuoco; 
    ii) per ogni equipaggiamento da vigile del fuoco che comporti  un
autorespiratore conforme alle disposizioni  del  paragrafo  b)  della
Regola 14 del presente capitolo, si devono  avere  delle  bombole  di
ricambio in numero giudicato sufficiente dall'Amministrazione; 
    iii) gli equipaggiamenti da vigile del fuoco gli  equipaggiamenti
individuali devono essere sistemati, vicino al luogo di  impiego,  in
luoghi facilmente accessibili e, quando la nave e' dotata di piu'  di
un  equipaggiamento  da  vigile  del  fuoco   e   di   piu'   di   un
equipaggiamento, individuale questi devono essere sistemati in luoghi
sufficientemente distanziati gli uni dagli altri. 
 
                              Regola 53 
                         Mezzi di sfuggita. 
 
  a) in tutti i locali per passeggeri, per l'equipaggio e i locali in
cui  normalmente  l'equipaggio  presta  servizio,  esclusi  i  locali
macchina, devono  essere  sistemate  scale  e  scalette  in  modo  da
assicurare un mezzo di sfuggita rapido per raggiungere il ponte delle
imbarcazioni. 
  b) Negli spazi  dell'apparato  motore,  per  ciascun  locale  delle
macchine, per ciascuna galleria d'assi e per ciascun locale  caldaie,
vi devono essere due mezzi di sfuggita, di cui uno  puo'  essere  una
porta stagna. 
  Nei locali macchine che non hanno porte stagne utilizzabili per  la
sfuggita, i due mezzi per la sfuggita devono essere costituiti da due
gruppi di scalette in acciaio, distanziati tra loro il piu' possibile
e terminanti a porte del cofano, anch'esse  tra  loro  distanziate  e
dalle quali sia possibile l'accesso al ponte delle imbarcazioni.  Nel
caso  di  navi  di  stazza  lorda  inferiore  a   2.000   tonnellate,
l'Amministrazione puo' esonerare da questa prescrizione, tenuto conto
della larghezza e conformita' del cofano. 
 
                              Regola 54 
             Disposizioni speciali nei locali macchine. 
 
  a) Devono essere installati dispositivi per arrestare i ventilatori
dei locali macchine e dei locali adibiti al  carico  e  per  chiudere
tutti i passaggi,  le  condotte  di  ventilazione,  le  intercapedini
perimetrali intorno alle ciminiere ed  altre  eventuali  aperture  di
tali locali. In caso di incendio, questi dispositivi si devono  poter
manovrare dall'esterno di detti locali. 
  b) Le macchine azionanti i ventilatori per il  tiraggio  forzato  o
attivato, le pompe per il travaso del combustibile liquido, le  pompe
dei servizi del combustibile liquido  e  altre  simili  pompe  devono
essere munite di  comandi  a  distanza  collocati  fuori  dei  locali
stessi, in modo da poter fermare tali macchinari nel caso di incendio
nel locale ove essi sono situati. 
  c) Tutte le tubolature  di  aspirazione  del  combustibile  liquido
dalle cisterne, dalle casse di decantazione e dalle casse di servizio
che siano situate al di sopra del doppio fondo, devono essere  munite
di rubinetti o valvole in modo che,  nel  caso  che  un  incendio  si
sviluppi nel  locale  in  cui  le  casse  si  trovano,  i  rispettivi
rubinetti o valvole possano essere chiusi dal  di  fuori  del  locale
interessato. 
  Nel caso speciale di cisterne situate sopra una qualunque  galleria
d'asse o galleria di tubi, a tali cisterne  devono  essere  sistemate
valvole, ma in caso di incendio, la manovra di chiusura  deve  potere
essere  effettuata  mediante  valvole  addizionali  sistemate   sulla
tubazione o tubazioni al di fuori della galleria. 
 
          PARTE E. - MISURE DI PROTEZIONE CONTRO L'INCENDIO 
                   APPLICABILI ALLE NAVI-CISTERNA 
 
                              Regola 55 
                        Campo d'applicazione 
 
  a) La presente parte si applica a tutte le navi-cisterna nuove  che
trasportano petrolio grezzo e prodotti  petroliferi  che  abbiano  un
punto d'infiammabilita', determinato  per  mezzo  di  un  apparecchio
approvato, che non superi i 60° C (140° F) (esame in crogiolo chiuso)
e una tensione di vapore Reid inferiore alla  pressione  atmosferica,
cosi' come altri prodotti  liquidi  che  presentano  analoghi  rischi
d'incendio. 
  b) Inoltre tutte le navi alle quali si riferisce la presente  parte
devono soddisfare le disposizioni  delle  Regole  52,  53  e  54  del
presente capitolo. Tuttavia, il paragrafo f) della Regola 52  non  si
applica  necessariamente  alle  navi  cisterna  che   soddisfano   le
disposizioni della Regola 60 del presente capitolo. 
  c) Quando si prevede di trasportare carichi  differenti  da  quelli
menzionati al paragrafo a) della presente Regola,  e  che  presentano
rischi d'incendio  supplementari,  sono  richieste  delle  misure  di
sicurezza complementari giudicate soddisfacenti dall'Amministrazione. 
  d) Le navi che trasportano carichi  misti  non  devono  trasportare
merci solide, a meno che le cisterne per il carico liquido non  siano
state vuotate e degassate o che, in ogni caso, l'Amministrazione  sia
soddisfatta delle disposizioni prese. 
 
                              Regola 56 
                Ubicazione e separazione dei locali. 
 
  a) I locali macchine della categoria A  devono  essere  disposti  a
poppavia delle cisterne da carico e  di  quelle  di  decantazione,  e
devono essere isolati da queste ultime con un cofferdam con un locale
pompe per il carico oppure con  un  deposito  di  carburante;  devono
ugualmente  essere  sistemati  dietro  i  predetti  locali,  ma   non
necessariamente dietro i depositi di carburante. Tuttavia,  la  parte
inferiore del locale pompe puo' essere sistemata  in  un  recesso  in
questi locali e destinata a  ricevere  le  pompe,  a  condizione  che
l'altezza  del  recesso  non  superi  di  un   terzo   l'altezza   di
costruzione, salvo che, nel caso di navi la  cui  portata  lorda  non
superi le 25.000 tonnellate e  quando  si  puo'  stabilire  che,  per
ragioni di accessibilita'  e  per  la  disposizione  delle  tubature,
questo e' impossibile, in tal caso l'Amministrazione puo' autorizzare
un recesso di un'altezza superiore, che non  superi  pero'  la  meta'
dell'altezza di costruzione. 
  b) I locali alloggio, i posti principali di controllo  del  carico,
le stazioni di comando e i locali di servizio devono essere  disposti
a poppavia di tutte le cisterne per  il  carico,  delle  cisterne  di
decantazione, del locale pompe per il carico e di tutti  i  cofferdam
che isolano le cisterne per il carico o le cisterne  di  decantazione
dei locali macchine della categoria A. Ogni paratia comune che separa
un locale pompe per il carico compresa l'entrata di detto locale, dai
locali alloggio e di servizio, e  dalle  stazioni  di  comando,  deve
essere del tipo  "A-60".  Se  lo  si  ritiene  necessario,  i  locali
alloggio, le stazioni di comando, i locali  macchine  esclusi  quelli
della categoria A e i locali di servizio  possono  essere  ubicati  a
proravia di tutte le cisterne da carico,  cisterne  di  decantazione,
locale pompe per il carico e di tutti i cofferdam a condizione che vi
siano delle norme di sicurezza equivalenti ed impianti di  estinzione
di incendio giudicati soddisfacenti dall'Amministrazione. 
  c) Quando l'installazione di una sala per  la  navigazione,  al  di
sopra della  sezione  delle  cisterne  per  il  carico,  si  dimostra
necessaria, questa sala deve essere utilizzata esclusivamente per  le
necessita' della navigazione e separata dal ponte delle  cisterne  da
carico con un compartimento non chiuso di altezza non inferiore a due
metri. Le misure di prevenzione contro l'incendio  prese  per  questa
sala  di  navigazione  devono  inoltre  soddisfare  le   disposizioni
applicabili alle stazioni di comando prescritte ai paragrafi a) e  b)
della Regola 57 e alle  altre  disposizioni  pertinenti  della  parte
presente. 
  d) Devono essere prese precauzioni affinche' le sostanze sparse sul
ponte non penetrino nei locali alloggio e di servizio. A questo scopo
si puo' installare  una  mastra  continua  e  permanente  di  altezza
appropriata  che  si  estenda  da  un  lato  all'altro  della   nave.
Particolare attenzione deve essere prestata ai  dispositivi  previsti
in materia di caricamento da poppa. 
  e) Si deve prevedere un isolamento del tipo "A-60"  per  le  pareti
esterne delle sovrastrutture e delle tughe  ce  delimitano  i  locali
alloggio e di servizio, ivi compresi i ponti sporgenti che sostengono
tali locali, per l'insieme delle superfici vicine  alle  cisterne  da
carico e per 3 metri a partire dalla facciata a proravia per le parti
laterali. Nel caso di pareti laterali delle  sovrastrutture  e  delle
tughe  l'isolamento  deve   essere   previsto   per   un'altezza   di
soddisfazione dell'Amministrazione. 
  f) Le seguenti disposizioni si applicano alle paratie che  limitano
le sovrastrutture e le tughe che chiudono  i  locali  alloggio  e  di
servizio e che danno sulle cisterne da carico: 
    i) e  proibito  sistemare  porte  in  queste  paratie;  tuttavia,
l'Amministrazione puo' autorizzare l'installazione di  porte  che  si
aprono su dei locali che non diano accesso diretto ai locali alloggio
e di servizio, come i punti di manipolazione del carico,  le  cambuse
ed i magazzini. Se vi sono porte  di  questo  tipo,  le  paratie  dei
locali devono essere del  tipo  "A-60".  Su  queste  paratie  possono
essere previsti dei pannelli bullonati che permettano di piazzare dei
macchinari; 
    ii) i portellini installati su queste paratie  devono  essere  di
tipo fisso (non apribili). Le finestre della timoneria possono essere
di tipo non fisso (apribile); 
    iii) gli oblot del primo piano del ponte principale devono essere
muniti di copri oblot interni in acciaio o materiale equivalente. 
  Le disposizioni pertinenti  del  presente  paragrafo  si  applicano
ugualmente alle paratie che limitano le sovrastrutture e le tughe  su
una distanza di 5 metri (16 piedi) misurata nel senso della lunghezza
a partire dall'estremita' anteriore di queste  strutture,  salvo  per
cio' che concerne l'accesso ai locali del ponte di comando.