(Allegato-Capitolo VII)
                            CAPITOLO VII 
                    TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE 
 
                              Regola 1 
                            Applicazione 
 
  a) Salvo che non sia diversamente disposto, il presente capitolo si
applica al trasporto di merci pericolose a  bordo  di  navi  soggette
alle norme della presente Convenzione. 
  b) Le disposizioni del presente  capitolo  non  si  applicano  alle
provviste di bordo o al materiale d'armamento delle navi o a  carichi
particolari trasportati su navi specialmente costruite o  trasformate
interamente a tale scopo, quali le navi cisterna. 
  c) Il trasporto  di  merci  pericolose  e'  vietato  se  non  viene
effettuato in conformita' alle disposizioni del presente capitolo. 
  d) Per  completare  le  disposizioni  del  presente  capitolo  ogni
Governo  contraente  emanera',  o  fara'  emanare,  particolareggiate
istruzioni sul sicuro imballaggio e stivaggio  di  determinate  merci
pericolose  o  categorie  di  merci  pericolose,  ivi   comprese   le
precauzioni necessarie in relazione ad altro carico. 
 
                              Regola 2 
                           Classificazione 
 
  Le merci pericolose si dividono nelle seguenti classi: 
 
  Classe 1 - Esplosivi; 
  Classe 2 - Gas compressi, liquefatti o disciolti sotto pressione; 
  Classe 3 - Liquidi infiammabili; 
  Classe 4.1 - Solidi infiammabili; 
  Classe  4.2  -  Solidi  infiammabili  o  sostanze  suscettibili  di
combustione spontanea; 
  Classe 4.3 - Solidi infiammabili o  sostanze  che  a  contatto  con
l'acqua sviluppano gas infiammabili; 
  Classe 5.1 - Sostanze comburenti; 
  Classe 5.2 - Perossidi organici; 
  Classe 6.1 - Sostanze velenose (tossiche); 
  Classe 6.2 - Sostanze infettanti; 
  Classe 7 - Sostanze radioattive; 
  Classe 8 - Corrosivi; 
  Classe 9 - Sostanze pericolose diverse, cioe' ogni  altra  sostanza
che  l'esperienza  ha  dimostrato,  o  potra'  dimostrare,   presenti
carattere  pericoloso  tale  da  rendere  ad  essa   applicabili   le
prescrizioni del presente capitolo. 
 
                              Regola 3 
                             Imballaggio 
 
  a) L'imballaggio delle merci pericolose deve essere: 
    i) ben fatto ed in buono stato; 
    ii) di caratteristiche tali che qualsiasi superficie interna  con
la quale il contenuto puo' venire in contatto non sia pericolosamente
attaccabile dalla sostanza trasportata; 
    iii) capace di sopportare gli ordinari rischi del maneggio e  del
trasporto marittimo. 
  b) Quando  l'uso  di  materiale  assorbente  o  di  imbottitura  e'
abituale nell'imballaggio di liquidi in recipienti, questo  materiale
deve essere: 
    i) capace di ridurre al minimo i rischi che il liquido  puo'  far
sorgere; 
    ii) disposto in modo da evitare ogni movimento  e  da  assicurare
che il recipiente rimanga protetto; e, 
    iii) per quanto possibile, in quantita' sufficiente da  assorbire
il liquido in caso di rottura del recipiente. 
  c) I recipienti che contengono liquidi pericolosi devono  avere  un
margine di sicurezza,  calcolato  alla  temperatura  di  riempimento,
adeguato alla massima temperatura che puo' essere raggiunta nel corso
di normale trasporto. 
  d) Le bombole e i recipienti per gas sotto pressione devono  essere
adeguatamente  costruiti,  collaudati,  conservati  e   correttamente
riempiti. 
  e) I recipienti vuoti, che sono stati usati precedentemente per  il
trasporto di merci pericolose, devono essere trattati anche essi come
merci pericolose a meno che non siano  stati  puliti  e  asciugati  o
chiusi  saldamente,  quando  la  natura  delle  sostanze  che   hanno
contenuto lo consenta senza pericolo. 
 
                              Regola 4 
                    Contrassegni ed etichettatura 
 
  Ogni   recipiente   contenente   merci   pericolose   deve   essere
contrassegnato con il corretto nome tecnico (il nome  commerciale  e'
escluso) e identificato  con  una  etichetta  distintiva  o  con  una
etichetta stampigliata in modo da rendere chiara la natura pericolosa
della  merce.  Ogni  recipiente  deve  essere  cosi'  etichettato  ad
eccezione dei recipienti contenenti  prodotti  chimici  imballati  in
quantita' limitate o di grandi carichi che  possono  essere  stivati,
maneggiati e identificati come una sola unita'. 
 
                              Regola 5 
                              Documenti 
 
  a) In tutti i documenti relativi al trasporto  marittimo  di  merci
pericolose le merci devono  essere  indicate  con  il  corretto  nome
tecnico (il nome commerciale e' escluso) e descritte correttamente in
conformita' alla  classificazione  specificata  dalla  Regola  2  del
presente capitolo. 
  b) I documenti d'imbarco preparati  dallo  spedizioniere  marittimo
devono essere accompagnati da un certificato o dichiarazione  che  il
carico da trasportare e' correttamente imballato,  contrassegnato  ed
etichettato nelle condizioni richieste per il trasporto. 
  c) Ogni nave che trasporta merci pericolose deve avere una distinta
speciale o un manifesto che dichiari, in conformita'  alla  Regola  2
del presente capitolo,  le  merci  pericolose  imbarcate  e  la  loro
ubicazione a bordo. Un piano di carico  dettagliato  che  identifichi
per classe e specifichi la ubicazione  a  bordo  di  tutte  le  merci
pericolose  imbarcate  puo'  essere  usato  in  sostituzione   ditale
distinta speciale o manifesto. 
 
                              Regola 6 
                       Requisiti di stivaggio 
 
  a) Le merci pericolose devono essere  stivate  in  modo  sicuro  ed
appropriato,  tenendo,   conto   della   loro   natura.   LeĀ·   merci
incompatibili devono essere separate le une dalle altre. 
  b) Gli esplosivi (ad eccezione delle munizioni) che  presentano  un
serio rischio devono essere stivati in un deposito  che  deve  essere
tenuto perfettamente chiuso durante la  navigazione.  Tali  esplosivi
devono  essere  tenuti  separati  dai  detonatori.   Gli   apparecchi
elettrici e i cavi  dei  compartimenti  nei  quali  sono  trasportati
esplosivi devono essere impiantati ed usati in  modo  da  ridurre  al
minimo il rischio di incendio o di esplosione. 
  c) Le merci che sviluppano vapori pericolosi devono essere  stivate
in locali ben ventilati o sopra coperta. 
  d) Sulle navi che trasportano liquidi  o  gas  infiammabili  devono
essere  adottate,  quando  necessario,  speciali  precauzioni  contro
l'incendio o esplosione. 
  e) Le sostanze che sono  suscettibili  di  autoriscaldamento  o  di
combustione spontanea non devono essere trasportate senza  l'adozione
di adeguate precauzioni per evitare lo scoppio di un incendio. 
 
                              Regola 7 
         Esplosivi trasportati a bordo di navi da passeggeri 
 
  a) Sulle navi da passeggeri possono essere trasportata  soltanto  i
seguenti esplosivi: 
    i) cartucce e razzi per il servizio di sicurezza; 
    ii) piccole quantita' di  esplosivi  di  peso  netto  totale  non
superiore a 9 chilogrammi (20 libbre); 
    iii)  segnali  di  pericolo  per  navi  o  aeromobili,  di   peso
complessivo non superiore a 1.016 chilogrammi (2.240 libbre); 
    iv) fuochi artificiali che non siano  suscettibili  di  esplodere
violentemente, fatta eccezione delle navi che trasportano  passeggeri
di ponte. 
  b) Nonostante le  disposizioni  del  paragrafo  a)  della  presente
Regola, maggiori quantita' o tipi  differenti  di  esplosivi  possono
essere trasportati sulle navi da passeggeri a bordo  delle  quali  vi
siano speciali misure di sicurezza approvate dall'Amministrazione.