Art. 3.

  Gli  articoli  110 e 111, relativi alle norme generali delle scuole
di  specializzazione  di  medicina  e  chirurgia,  sono  soppressi  e
sostituiti   dal   seguente   nuovo   articolo,  con  il  conseguente
spostamento della numerazione degli articoli successivi.
  Art. 110. - Non sono consentite abbreviazioni di corso.