Art. 4. L'art. 112, relativo alle norme generali delle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia, e' soppresso e sostituito dal seguente nuovo articolo: Art. 112. - Il numero degli allievi assegnati al corso non puo' essere superato, fatta eccezione per l'ammissione dei riprovati degli anni precedenti e di coloro che, per giustificato motivo, avessero interrotto la successione dei corsi, i quali ultimi saranno ammessi in soprannumero in analogia alla normativa prevista per la reiscrizione degli studenti ai corsi di laurea.