Art. 4.

  L'art.   112,   relativo   alle  norme  generali  delle  scuole  di
specializzazione  in  medicina e chirurgia, e' soppresso e sostituito
dal seguente nuovo articolo:
  Art.  112.  -  Il  numero degli allievi assegnati al corso non puo'
essere superato, fatta eccezione per l'ammissione dei riprovati degli
anni  precedenti  e  di coloro che, per giustificato motivo, avessero
interrotto  la  successione dei corsi, i quali ultimi saranno ammessi
in   soprannumero   in   analogia  alla  normativa  prevista  per  la
reiscrizione degli studenti ai corsi di laurea.