Art. 3. L'importo massimo delle anticipazioni che il Ministro del tesoro e' autorizzato a concedere all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per l'anno finanziario 1980, fissato in lire 1.194.244.959.000 dall'articolo 6 della legge 30 aprile 1980, n. 149, relativa al "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1980 e bilancio pluriennale per il triennio 1980-1982", e' aumentato di lire 38.000.000.000 in relazione all'applicazione della legge 24 marzo 1980, n. 93, tenuto conto del disposto di cui al sesto e settimo comma dell'articolo 10 della legge 5 agosto 1978, n. 468. Correlativamente, al quarto comma dello stesso articolo 6 il limite massimo dei pagamenti che possono effettuarsi nell'anno finanziario 1980, in conto competenza ed in conto residui, stabilito in lire 1.044.689.781.000 per il capitolo n. 8316 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario, viene rideterminato in lire 1.423.690.381.000.