Art. 3.

  L'importo massimo delle anticipazioni che il Ministro del tesoro e'
autorizzato  a  concedere  all'Amministrazione  delle  poste  e delle
telecomunicazioni  per  l'anno  finanziario  1980,  fissato  in  lire
1.194.244.959.000 dall'articolo 6 della legge 30 aprile 1980, n. 149,
relativa   al   "Bilancio   di  previsione  dello  Stato  per  l'anno
finanziario  1980  e bilancio pluriennale per il triennio 1980-1982",
e'  aumentato  di  lire  38.000.000.000 in relazione all'applicazione
della legge 24 marzo 1980, n. 93, tenuto conto del disposto di cui al
sesto  e settimo comma dell'articolo 10 della legge 5 agosto 1978, n.
468.
  Correlativamente, al quarto comma dello stesso articolo 6 il limite
massimo  dei  pagamenti che possono effettuarsi nell'anno finanziario
1980,  in  conto  competenza  ed  in conto residui, stabilito in lire
1.044.689.781.000  per  il capitolo n. 8316 dello stato di previsione
del  Ministero  del  tesoro  per  il medesimo anno finanziario, viene
rideterminato in lire 1.423.690.381.000.