Art. 8. L'articolo 38 della legge 30 aprile 1980, n. 149, e' sostituito dal seguente: "Le quote variabili del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sono stabilite, per l'anno finanziario 1980, in lire 216.396.412.000 ed in lire 514.784.850.000, rispettivamente ai sensi della lettera b) e della lettera c) dell'articolo 2 della legge 10 maggio 1976, n. 356. La quota di cui al predetto articolo 2, lettera c), corrisponde agli stanziamenti previsti, per l'anno finanziario 1980, dalle leggi: 28 marzo 1968, n. 437; 9 maggio 1975, n. 153; 5 agosto 1975, n. 412; 10 maggio 1976, n. 261; 10 maggio 1976, n. 352; 1 luglio 1977, n. 403, articolo 2. Il limite massimo dei pagamenti che possono effettuarsi nell'anno finanziario 1980, in conto competenza e in conto residui, sulle somme iscritte al capitolo n. 7081 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dei precedenti commi, nonche' sulle altre somme considerate nella dotazione del capitolo medesimo, resta complessivamente determinato, escluse le somme di cui al successivo comma, in lire 2.500.000.000.000. Gli importi dei versamenti effettuati con imputazione ai capitoli nn. 3345, 3346, 3347 e 4561 dello stato di previsione dell'entrata sono correlativamente iscritti, in termini di competenza e di cassa, con decreti del Ministro del tesoro, al predetto capitolo n. 7081 del menzionato stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica.