Art. 8. 
 
  L'articolo 38 della legge 30 aprile 1980, n. 149, e' sostituito dal
seguente: 
  "Le quote variabili del fondo per il  finanziamento  dei  programmi
regionali di sviluppo di cui all'articolo 9  della  legge  16  maggio
1970, n. 281, sono stabilite, per l'anno finanziario  1980,  in  lire
216.396.412.000 ed in lire 514.784.850.000, rispettivamente ai  sensi
della lettera b) e della lettera c) dell'articolo 2  della  legge  10
maggio 1976, n. 356. 
  La quota di cui al predetto articolo  2,  lettera  c),  corrisponde
agli stanziamenti previsti, per l'anno finanziario 1980, dalle leggi: 
28 marzo 1968, n. 437; 9 maggio 1975, n. 153; 5 agosto 1975, n.  412;
10 maggio 1976, n. 261; 10 maggio 1976, n. 352;  1  luglio  1977,  n.
403, articolo 2. 
  Il limite massimo dei pagamenti che possono  effettuarsi  nell'anno
finanziario 1980, in conto competenza e in conto residui, sulle somme
iscritte al capitolo n. 7081 dello stato di previsione del  Ministero
del  bilancio  e  della  programmazione  economica,  ai   sensi   dei
precedenti  commi,  nonche'  sulle  altre  somme  considerate   nella
dotazione del capitolo medesimo, resta complessivamente  determinato,
escluse  le   somme   di   cui   al   successivo   comma,   in   lire
2.500.000.000.000. 
  Gli importi dei versamenti effettuati con imputazione  ai  capitoli
nn. 3345, 3346, 3347 e 4561 dello stato  di  previsione  dell'entrata
sono correlativamente iscritti, in termini di competenza e di  cassa,
con decreti del Ministro del tesoro, al predetto capitolo n. 7081 del
menzionato stato di previsione del Ministero  del  bilancio  e  della
programmazione economica.