Art. 10. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge il commissario conferisce e l'ENI assume, anche al fine di salvaguardarne l'unita' funzionale e la continuita' della produzione, la gestione degli impianti del gruppo Liquigas-Liquichimica in amministrazione straordinaria, che, unitamente alle attivita' gia' inquadrate nell'ENI, consentano una razionale ed efficiente gestione dell'attivita' dei settori chimico petrolifero. Entro tre mesi dalla data predetta gli impianti di cui al comma precedente, gli immobili ad essi pertinenti, nonche' i beni mobili di qualsiasi genere necessari all'esercizio delle singole attivita' produttive, ivi compresi i brevetti e le licenze, sono ceduti in blocco all'ENI a trattativa diretta. La stima del valore dei singoli complessi di beni per ciascuna societa' che ne sia titolare e' effettuata da tre esperti nominati rispettivamente dal commissario, dall'ENI e dai presidenti del Consiglio di Stato. Entro un mese dalla data della cessione cessa i mandato di cui al primo comma.