Art. 10.

  A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge il
commissario   conferisce   e   l'ENI   assume,   anche   al  fine  di
salvaguardarne l'unita' funzionale e la continuita' della produzione,
la  gestione  degli  impianti  del  gruppo  Liquigas-Liquichimica  in
amministrazione  straordinaria,  che,  unitamente alle attivita' gia'
inquadrate  nell'ENI, consentano una razionale ed efficiente gestione
dell'attivita' dei settori chimico petrolifero.
  Entro  tre  mesi  dalla  data predetta gli impianti di cui al comma
precedente, gli immobili ad essi pertinenti, nonche' i beni mobili di
qualsiasi  genere  necessari  all'esercizio  delle  singole attivita'
produttive,  ivi  compresi  i  brevetti  e le licenze, sono ceduti in
blocco  all'ENI a trattativa diretta. La stima del valore dei singoli
complessi  di  beni  per  ciascuna  societa'  che  ne sia titolare e'
effettuata  da  tre esperti nominati rispettivamente dal commissario,
dall'ENI e dai presidenti del Consiglio di Stato.
  Entro  un  mese dalla data della cessione cessa i mandato di cui al
primo comma.