Art. 6.

  A  favore  del  comitato  e'  versata, per le finalita' di cui agli
articoli precedenti, la somma di lire 269 miliardi.
  Con  decreto  di  cui all'articolo 4, ultimo comma, il Ministro del
tesoro  e'  autorizzato  a  disporre  il versamento delle altre somme
necessarie nel limite massimo di ulteriori lire 150 miliardi.
  Delle  somme  ad  esso  erogate il comitato rende conto, al termine
della  gestione,  al  Ministero del tesoro che lo approva con proprio
decreto.
  Le  somme  di  cui  al  presente  articolo sono depositate in conto
corrente  infruttifero  presso  la  tesoreria  centrale dello Stato e
vengono prelevate su richiesta del comitato istituito con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 5 settembre 1980, per quote non
inferiori a lire 10 miliardi.