D.P.R. 26 OTTOBRE 1972, N. 633 Testo aggiornato e coordinato con le disposizioni recate dal D.L. 31 ottobre 1980, n. 693, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 891, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 889, e dal D.P.R. 30 dicembre 1980, n. 897 Titolo primo DISPOSIZIONI GENERALI Art 1 Operazioni imponibili L'imposta sul valore aggiunto si applica sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese o nell'esercizio di arti e professioni e sulle importazioni da chiunque effettuate. Art. 2 Cessioni di beni Costituiscono cessioni di beni gli atti a titolo oneroso che importano trasferimento della proprieta' ovvero costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento su beni di ogni genere Costituiscono inoltre cessioni di beni 1) le vendite con riserva di proprieta'; 2) le locazioni con clausola di trasferimento della proprieta' vincolante per ambedue le parti; 3) i passaggi dal committente al commissionario o dal commissionario al commitente di beni venduti o acquistati in esecuzione di contratti di commissione; 4) le cessioni gratuite di beni la cui produzione o il cui commercio rientra nell'attivita' propria dell'impresa; 5) la destinazione di beni al consumo personale o familiare dell'imprenditore e ad altre finalita' estranee all'esercizio dell'impresa, anche se determinata da cessazione dell'attivita', con esclusione degli immobili e degli altri beni iscritti in pubblici registri, acquistati anteriormente al 1° gennaio 1973; 6) le assegnazioni ai soci fatte a qualsiasi titolo da societa' di ogni tipo e oggetto nonche' le assegnazioni o le analoghe operazioni fatte da altri enti privati o pubblici, compresi i consorzi e le associazioni o altre organizzazioni senza personalita' giuridica. Non sono considerate cessioni di beni a) le cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro; b) le cessioni che hanno per oggetto aziende, compresi i complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa; c) le cessioni che hanno per oggetto terreni non suscettibili di utilizzazione edificatoria a norma delle vigenti disposizioni Non costituisce utilizzazione edificatoria la costruzione delle opere indicate nell'art 9, lett a), della legge 28 gennaio 1977, n. 10; d) le cessioni di campioni gratuiti di modico valore appositamente contrassegnati; e) i conferimenti in societa' e altri enti, compresi i consorzi e le associazioni o altre organizzazioni; f) i passaggi di beni in dipendenza di fusioni o trasformazioni di societa' e di analoghe operazioni poste in essere da altri enti; g) le assegnazioni di case di abitazione fatte ai soci da cooperative edilizie a norma del R.D. 28 aprile 1938, n. 1165, recante il testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, e successive modificazioni; h) le cessioni che hanno per oggetto beni acquistati o importati dal cedente senza poter detrarre la relativa imposta per effetto del secondo comma dell'art. 19; i) le cessioni di giornali quotidiani e le cessioni di valori bollati e postali, marche assicurative e similari; l) le cessioni di paste alimentari (v d. 19 03); le cessioni di pane, biscotto di mare, e di altri prodotti della panetteria ordinaria, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova, materie grasse, formaggio o frutta (v.d. 19 07); le cessioni di latte fresco, non concentrato ne' zuccherato, destinato al consumo alimentare, confezionato per la vendita al minuto, sottoposto a pastorizzazione o ad altri trattamenti previsti da leggi sanitarie (1). Art 3 Prestazioni di servizi Costituiscono prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d'opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte ------------ (1) Lettera aggiunta dall'art 2, secondo comma, della legge 22 dicembre 1980, n. 889 Costituiscono inoltre prestazioni di servizi, se effettuale verso corrispettivo: 1) le concessioni di beni in locazione, affitto, noleggio e simili; 2) le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d'autore, quelle relative ad invenzioni industriali, modelli, disegni, processi, formule e simili e quelle relative a marchi e insegne; 3) i prestiti di denaro e di titoli non rappresentativi di merci, compreso lo sconto di crediti, cambiali o assegni bancari. Non sono considerati prestiti i depositi di denaro presso aziende e istituti di credito o presso amministrazioni statali, anche se regolati in conto corrente; 4) le somministrazioni di alimenti e bevande; 5) le cessioni di contratti di ogni tipo e oggetto Le assegnazioni indicate al n 6) dell'art 2 sono considerate prestazioni di servizi quando hanno per oggetto cessioni, concessioni o licenze di cui ai nn. 1), 2) e 5) del comma precedente. Le prestazioni di servizi rese o ricevute dai mandatari senza rappresentanza sono considerate prestazioni di servizi anche nei rapporti tra il mandante e il mandatario. Non sono considerate prestazioni di servizi: a) le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d'autore effettuate dagli autori e loro eredi o legatari, tranne quelle relative alle opere di cui ai nn. 5) e 6) dell'art 2 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e alle opere di ogni genere utilizzate da imprese a fini di pubblicita' commerciale; b) i prestiti obbligazionari; c) le cessioni dei contratti di cui alle lettere a), b) e c) del terzo comma dell'art 2; d) i conferimenti e i passaggi di cui alle lettere e) ed f) del terzo comma dell'art. 2; e) le prestazioni di mandato e di mediazione relative ai diritti di autore, tranne quelli concernenti opere di cui alla lett. a), e le prestazioni relative alla protezione dei diritti d'autore di ogni genere, comprese quelle di intermediazione nella riscossione dei proventi; f) le prestazioni di mandato e di mediazione relative ai prestiti obbligazionari; g) Ie assegnazioni in godimento di case di abitazione fatte ai soci da cooperative a proprieta' indivisa a norma del testo unico sull'edilizia popolare ed economica approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni; h) le prestazioni dei commissionari relative ai passaggi di cui al n. 3) del secondo comma dell'art. 2 e quelle dei mandatari di cui al terzo comma del presente articolo. Art 4 Esercizio di imprese Per esercizio di imprese si intende l'esercizio per professione abituale, ancorche' non esclusiva, delle attivita' commerciali o agricole di cui agli articoli 2135 e 2195 del Codice civile, anche se non organizzate in forma di impresa. Si considerano in ogni caso effettuate nell'esercizio di imprese 1) le cessioni dei beni e le prestazioni di servizi fatte dalle societa' in nome collettivo e in accomandita semplice, dalle societa' per azioni e in accomandita per azioni, dalle societa' a responsabilita' limitata, dalle societa' cooperative, di mutua assicurazione e di armamento, dalle societa' estere di cui all'art 2507 del Codice civile e dalle societa' di fatto; 2) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte da altri enti pubblici e privati, compresi i consorzi, le associazioni o altre organizzazioni senza personalita' giuridica e le societa' semplici, che abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali o agricole. Si considerano effettuate in ogni caso nell'esercizio di imprese, a norma del precedente comma, anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte dalle societa' e dagli enti ivi indicati ai propri soci, associati o partecipanti. Per gli enti indicati al n 2) del secondo comma, che non abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali o agricole, si considerano effettuate nell'esercizio di imprese soltanto le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte nell'esercizio di attivita' commerciali o agricole. Si considerano fatte nell'esercizio di attivita' commerciali anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto, ad esclusione di quelle effettuate in conformita' alle finalita' istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali e sportive. Agli effetti delle disposizioni di questo articolo sono considerate in ogni caso commerciali, ancorche' esercitate da enti pubblici, le seguenti attivita': a) cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita, escluse le pubblicazioni delle asssociazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali e sportive cedute prevalentemente ai propri associati (1); b) erogazione di acqua, gas, energia elettrica e vapore; c) gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale; d) gestione di spacci aziendali, gestioni di mense e somministrazioni di pasti; e) trasporto e deposito di merci; f) trasporto di persone; g) organizzazioni di viaggi e soggiorni turistici; prestazioni alberghiere o di alloggio; h) servizi portuali e aeroportuali; i) pubblicita' commerciale; 1) telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari. Non sono invece considerate attivita' commerciali: le operazioni relative all'oro e alle valute estere, compresi i depositi anche in conto corrente, di cui siano parti la Banca d'Italia, l'Ufficio italiano dei cambi o le banche agenti; la gestione, da parte delle amministrazioni militari o dei corpi di polizia, di mense e spacci riservati esclusivamente al personale dipendente; la prestazione alle imprese consorziate o socie, da parte di consorzi o cooperative, di garanzie mutualistiche e di servizi concernenti il controllo qualitativo dei prodotti, compresa l'applicazione di marchi di' qualita'; le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche dai partiti politici rappresentati nelle assemblee nazionali e regionali. ------------ (1) Lettera integrata dall'art 8 della legge 22 dicembre 1980, n 889 Art 5 Esercizio di arti e professioni Per esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per professione abituale, ancorche' non esclusiva, di qualsiasi attivita' di lavoro autonomo da parte di persone fisiche ovvero da parte di societa' semplici o di associazioni senza personalita' giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata delle attivita' stesse. Non si considerano effettuate nell'esercizio di arti e professioni le prestazioni di servizi inerenti ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 49 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, rese da soggetti che non esercitano per professione abituale altre attivita' di lavoro autonomo. Art 6 Effettuazione delle operazioni Le cessioni di beni si considerano effettuate nel momento della stipulazione se riguardano beni immobili e nel momento della consegna o spedizione se riguardano beni mobili. Tuttavia le cessioni i cui effetti traslativi o costituiti si producono posteriormente, tranne quelle indicate ai nn. 1) e 2) dell'art. 2, si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti e comunque, se riguardano beni mobili, dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione In deroga al precedente comma l'operazione si considera effettuata a) per le cessioni di beni per atto della pubblica autorita', per quelle fatte allo Stato,agli enti pubblici territoriali e agli enti ospedalieri, di' assistenza e di beneficenza, per le cessioni periodiche o continuative di beni in esecuzione di contratti di somministrazione e per le cessioni dei prodotti indicati nel n. 78) della seconda parte dell'allegata Tabella A effettuate dai farmacisti,all'atto del pagamento del corrispettivo; b) per i passaggi dal committente al commissionario, di cui al n. 3) dell'art. 2, all'atto della vendita dei beni da parte del commissionario; c) per la destinazione al consumo personale o familiare dell'imprenditore e ad altre finalita' estranee all'esercizio dell'impresa, di cui al n. 5) dell'art. 2, all'atto del prelievo dei beni; d) per le cessioni di beni inerenti a contratti estimatori, all'atto della rivendita a terzi ovvero, per i beni non restituiti, alla scadenza del termine convenuto tra le parti e comunque dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione. Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo. Se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nei precedenti commi o indipendentemente da essi sia emessa fattura, o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella dei pagamento. Tuttavia si considerano in ogni caso effettuate all'atto dei pagamento del corrispettivo le cessioni dei prodotti farmaceutici di cui alla lett. a) del secondo comma, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti, di cui al quarto comma dell'art. 4, nonche' quelle fatte allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli istituti universitari, agli enti ospedalieri di assistenza e di beneficenza e agli enti pubblici di previdenza. Art. 7 Territorialita' dell'imposta Si considera territorio dello Stato quello soggetto alla sua sovranita', fatta eccezione dei comuni di Livigno, Campione d'Italia e delle acque nazionali del lago di Lugano delimitate dall'art 2, quarto comma, del D P R. 23 gennaio 1973, n. 43 Le cessioni di beni si considerano effettuate nel territorio dello Stato se hanno per oggetto beni immobili ovvero beni mobili nazionali, nazionalizzati o vincolati al regime della temporanea importazione, esistenti nel territorio stesso. Le prestazioni di servizi si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono rese da soggetti che hanno il domicilio nel territorio stesso o da soggetti ivi residenti che non abbiano stabilito il domicilio all'estero, nonche' quando sono rese da stabili organizzazioni in Italia di soggetti domiciliati e residenti all'estero; non si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono rese da stabili organizzazioni all'estero di soggetti domiciliati o residenti in Italia. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, agli effetti del presente articolo, si considera domicilio il luogo in cui si trova la sede legale e residenza quello in cui si trova la sede effettiva. In deroga al precedente comma a) le prestazioni di servizi relativi a beni immobili, comprese le perizie, le prestazioni di agenzia e le prestazioni inerenti alla preparazione e al coordinamento dell'esecuzione dei lavori immobiliari, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando l'immobile e' situato nel territorio stesso; b) le prestazioni di servizi, comprese le perizie, relative a beni mobili materiali e le prestazioni di servizi culturali, scientifici, artistici, didattici, sportivi, ricreativi e simili, nonche' le operazioni di carico, scarico, manutenzione e simili, accessorie ai trasporti di beni, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono eseguite nel territorio stesso; c) le prestazioni di trasporto si considerano effettuate nel territorio dello Stato in proporzione alla distanza ivi percorsa; d) le prestazioni derivanti da contratti di locazione, noleggio e simili di beni mobili materiali diversi dai mezzi di trasporto si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando il bene che ne forma oggetto e' utilizzato nel territorio stesso; e) le prestazioni di servizi indicate al n. 2) dell'art 3, le prestazioni servizi pubblicitarie, di consulenza tecnica o legale, di elaborazione e fornitura di dati e simili, le prestazioni relative ad operazioni bancarie, finanziarie e assicurative e quelle relative a prestiti di personale, nonche' le prestazioni di intermediazione inerenti alle suddette prestazioni e quelle inerenti all'obbligo di non esercitarle, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono rese a soggetti domiciliati nel territorio stesso o a soggetti ivi residenti che non abbiano stabilito il domicilio all'estero e quando sono rese a stabili organizzazioni in Italia di soggetti domiciliati e residenti all'estero, a meno che non siano utilizzate fuori della Comunita' economica europea; f) le prestazioni di servizi di cui alla lettera precedente rese a soggetti domiciliati o residenti in altri Stati membri della Comunita' economica europea, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando il destinatario non e' soggetto passivo dell'imposta nello Stato in cui ha il domicilio o la residenza; g) le prestazioni di servizi di cui alla lett. e), escluse quelle di consulenza tecnica e legale, di elaborazione e fornitura di dati e simili, rese a soggetti domiciliati e residenti fuori della Comunita' economica europea e quelle derivanti da contratti di locazione, noleggio e simili di mezzi di trasporto rese da soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunita' stessa si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono ivi utilizzate; queste ultime prestazioni, se rese da soggetti domiciliati o residenti in Italia a soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunita' economica europea, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono utilizzate in Italia o in altro Stato membro della Comunita' stessa (1). Non si considerano effettuate nel territorio dello Stato le cessioni all'esportazione, le operazioni assimilate a cessioni all'esportazione e i servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali di cui ai successivi articoli 8, 8 bis e 9. Art 8 Cessioni all'esportazione (2) Costituiscono cessioni all'esportazione a) le cessioni, anche tramite commissionari, eseguite mediante trasporto o spedizione di beni all'estero o comunque fuori del territorio doganale, a cura o a nome dei cedenti o dei commissionari, anche per incarico dei propri cessionari o commissionari di questi. I beni possono essere sottoposti per conto del cessionario, ad opera del cedente stesso o di terzi, a lavorazione, trasformazione, montaggio, assiemaggio o adattamento ad altri beni. L'esportazione deve risultare da documento doganale, o da vidimazione apposta dall'ufficio doganale su un esemplare della fattura ovvero su un esemplare della bolla di accompagnamento emessa a norma dell'art 2 del D.P.R. 6 ottobre 1978, n. 627. Nel caso in cui avvenga tramite servizio postale l'esportazione deve risultare nei modi stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; ------------ (1) Lettera sostituita dall art i del D P R 30 dicembre 1980, n 897 La disposizione ha effetto dal 1° aprile 1979. (2) Articolo sostituito dall'art 2 del D P R 30 dicembre 1980, n 897 b) le cessioni con trasporto o spedizione all'estero o comunque fuori del territorio doganale entro 90 giorni dalla consegna, a cura del cessionario non residente o per suo conto, ad eccezione dei beni destinati a dotazione o provvista di bordo di imbarcazioni o navi da diporto, di aeromobili da turismo o di qualsiasi altro mezzo di trasporto ad uso privato; l'esportazione deve risultare da vidimazione apposta dall'ufficio doganale o dall'ufficio postale su un esemplare della fattura; c) le cessioni di beni fatte, anche tramite commissionari, ad un soggetto che intenda esportarli, anche tramite commissionari, nello stato originario o previa trasformazione, lavorazione, montaggio e simili, nonche' le prestazioni di servizi inerenti alla trasformazione, lavorazione, montaggio e ogni altra prestazione di servizi inerente all'attivita' di esportazione, rese da terzi al soggetto medesimo e le cessioni di energia sotto qualsiasi forma destinata alle suddette prestazioni. Le cessioni e le prestazioni di cui alla lett c) sono effettuate senza pagamento dell'imposta ai soggetti indicati nella lett. a), se residenti, ed ai soggetti che effettuano le cessioni di cui alla lett. b) del precedente comma su loro dichiarazione scritta e sotto la loro responsabilita', nei limiti dell'ammontare complessivo dei corrispettivi delle cessioni di cui alle stesse lettere dai medesimi fatte nel corso dell'anno solare precedente. I cessionari e i commissionari possono avvalersi di tale ammontare integralmente per gli acquisti di beni che siano esportati nello stato originario nei sei mesi successivi alla loro consegna e, nei limiti della differenza tra esso e l'ammontare delle cessioni dei beni effettuate nei loro confronti nello stesso anno ai sensi della lett. a), relativamente agli acquisti di' altri beni o di servizi. I soggetti che intendono avvalersi della facolta' di acquistare beni e servizi senza pagamento dell'imposta devono darne comunicazione scritta al competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto entro il 31 gennaio ovvero oltre tale data, ma anteriormente al momento di effettuazione della prima operazione, indicando l'ammontare dei corrispettivi delle esportazioni fatte nell'anno solare precedente. Gli stessi soggetti possono optare, dandone comunicazione entro il 31 gennaio, per la facolta' di acquistare beni e servizi senza pagamento dell'imposta assumendo come ammontare di riferimento, in ciascun mese, l'ammontare dei corrispettivi delle esportazioni fatte nei dodici mesi precedenti. L'opzione ha effetto per un triennio solare e, qualora non sia revocata, si estende di triennio in triennio. La revoca deve essere comunicata all'ufficio entro il 31 gennaio successivo a ciascun triennio. I soggetti che iniziano l'attivita' o non hanno comunque effettuato esportazioni nell'anno solare precedente possono avvalersi per la durata di un triennio solare della facolta' di acquistare beni e servizi senza pagamento dell'imposta, dandone preventiva comunicazione all'ufficio, assumendo come ammontare di riferimento, in ciascun mese, l'ammontare dei corrispettivi delle esportazioni fatte nei dodici mesi precedenti. I contribuenti che si avvalgono della facolta' di acquistare beni e servizi senza pagamento dell'imposta ai sensi del precedente comma devono annotare nei registri di cui agli articoli 23 o 24 ovvero 39, secondo comma, entro ciascun mese, l'ammontare di riferimento delle esportazioni e quello degli acquisti fatti senza pagamento dell'imposta ai sensi della lett. c) del primo comma risultanti dalle fatture e bollette doganali registrate o soggette a registrazione entro il mese precedente. I contribuenti che fanno riferimento ai corrispettivi delle esportazioni fatte nei dodici mesi precedenti devono inviare all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, entro il mese successivo a ciascun semestre solare, un prospetto analitico delle annotazioni del semestre. Art 8-bis Operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione Sono assimilate alle cessioni all'esportazione a) le cessioni di navi destinate all'esercizio di attivita' commerciali o della pesca o ad operazioni di salvataggio o di assistenza in mare, ovvero alla demolizione, escluse le unita' da diporto di cui alla legge 11 febbraio 1971, n. 50 (1); b) le cessioni di navi e di aeromobili, compresi i satelliti, ad organi dello Stato ancorche' dotati di personalita' giuridica; c) le cessioni di aeromobili destinati a imprese di navigazione aerea che effettuano prevalentemente trasporti internazionali; ci) le cessioni di apparati motori e loro componenti e ricambi, di beni destinati a dotazione di bordo e le forniture destinate al rifornimento e al vettovagliamento delle navi e degli aeromobili di cui alle lettere precedenti, escluso, per le navi adibite alla pesca costiera locale, il vettovagliamento; e) le prestazioni di servizi, compreso l'uso di bacini di carenaggio, relativi alla costruzione, manutenzione, riparazione, modificazione, trasformazione, assiemaggio, allestimento, arredamento, locazione e noleggio delle navi e degli aeromobili di cui alle lettere a), b) e c), degli apparati motori e loro componenti e ricambi e delle dotazioni di bordo, nonche' le prestazioni di servizi relativi alla demolizione delle navi di cui alle lettere a) e b) (1). Le disposizioni dell'ultimo. comma dell'art. 7 e quelle del secondo e terzo comma dell'art. 8 si applicano, con riferimento all'ammontare complessivo dei corrispettivi delle operazioni indicate nel precedente comma, anche per gli acquisti de beni non ammortizzabili e di servizi fatti dai soggetti che effettuano le operazioni stesse nell'esercizio dell'attivita' propria dell'impresa (2). ------------ (1) Lettera sostituita dall'art 3, primo comma, del D P R 30 dicembre 1980, n 897 (2) Comma sostituito dall'art 3, secondo comma, del D.P.R 30 dicembre 1980, n 897 Art. 9 Servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali Costituiscono servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali: 1) i trasporti di persone eseguiti in parte nel territorio dello Stato e in parte in territorio estero in dipendenza di unico contratto; 2) i trasporti relativi a beni in esportazione, in transito o in importazione temporanea, nonche' i trasporti relativi a beni in importazione i cui corrispettivi sono assoggettati all'imposta a norma del primo comma dell'art. 69 (1); 3) i noleggi e le locazioni di navi, aeromobili, autoveicoli; vagoni ferroviari, cabine-letto, containers e carrelli, adibiti ai trasporti di cui al precedente n. 1), ai trasporti di beni in esportazione, in transito o in temporanea importazione nonche' a quelli relativi a beni in importazione sempreche' i corrispettivi dei noleggi e delle locazioni siano assoggettati all'imposta a norma del primo comma dell'art. 69 (1); 4) i servizi di spedizione relativi ai trasporti di cui al precedente n. 1), ai trasporti di beni in esportazione, in transito o in temporanea importazione nonche' ai trasporti di beni in importazione sempreche' i corrispettivi dei servizi di spedizione siano assoggettati all'imposta a norma del primo comma dell'art. 69; i servizi relativi alle operazioni doganali (1); 5) i servizi di carico, scarico, trasbordo, manutenzione, stivaggio, disistivaggio, pesatura, misurazione, controllo, refrigerazione, magazzinaggio, deposito, custodia e simili, relativi ai beni in esportazione, in transito o in importazione temporanea ovvero relativi a beni in importazione sempreche' i corrispettivi dei servizi stessi siano assoggettati ad imposta a norma del primo comma dell'art. 69 (1); 6) i servizi prestati nei porti, autoporti, aeroporti e negli scali ferroviari di confine che riflettono direttamente il funzionamento e la manutenzione degli impianti ovvero il movimento di beni o mezzi di trasporto, nonche' quelli, resi dagli agenti marittimi raccomandatari; 7) i servizi di intermediazione relativi a beni in importazione, in esportazione o in transito, a trasporti internazionali di persone o di beni, ai noleggi e alle locazioni di cui al n. 3); 8) le manipolazioni usuali eseguite nei depositi doganali a norma dell'art. 152, primo comma, del testo unico approvato con D P.R 23 gennaio 1973, n. 43; 9) i trattamenti di cui all'art. 176 del testo unico approvato con D.P.R. 23 gennaio 1973, n 43, eseguiti su beni di provenienza estera non ancora definitivamente importati, nonche' su beni nazionali o nazionalizzati destinati ad essere esportati da o per conto del prestatore del servizio o del committente non residente nel territorio dello Stato; 10) i servizi relativi alle telecomunicazioni internazionali, con esclusione delle comunicazioni telefoniche in partenza dallo Stato; ------------ (1) Numero sostituito dall'art 4, primo comma, del D P R 30 dicembre 1980, n 897 11) il transito nei trafori internazionali; 12) le operazioni di cui ai nn. da 1) a 4) dell'art. 10, effettuate nei confronti di soggetti residenti fuori dalla Comunita' europea o relative a beni destinati ad essere esportati fuori dalla Comunita' stessa. Le disposizioni dell'ultimo comma dell'art 7 e quelle del secondo e terzo comma dell'art. 8 si applicano, con riferimento all'ammontare complessivo dei corrispettivi delle operazioni indicate nel precedente comma, anche per gli acquisti di beni non ammortizzabili e di servizi fatti dai soggetti che effettuano le operazioni stesse nell'esercizio dell'attivita' propria dell'impresa (1). Art 10 Operazioni esenti dall'imposta Sono esenti dall'imposta 1) le operazioni di credito e di finanziamento, compresi lo sconto di crediti, cambiali o assegni bancari, le fideiussioni o altre malleverie, le dilazioni di pagamento nonche' la gestione di fondi comuni di investimento e le gestioni similari; il servizio di banco-posta di cui al D.P.R 29 marzo 1973, n. 156; 2) le operazioni di assicurazione, di riassicurazione e di vitalizio; 3) le operazioni relative a valute estere aventi corso legale e a crediti in valute estere, ad eccezione delle monete e dei biglietti da collezione; 4) le operazioni relative ad azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci e a quote sociali eccettuate la custodia e l'amministrazione dei titoli; 5) le operazioni relative alla riscossione dei tributi, comprese quelle relative ai versamenti di imposte effettuati per conto dei contribuenti, a norma di specifiche disposizioni di legge, da aziende e istituti di credito; 6) le operazioni inerenti e connesse all'organizzazione e all'esercizio del lotto, delle lotterie nazionali e dei giuochi di abilita' o concorsi pronostici riservati allo Stato e agli enti indicati nel decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, nonche' all'organizzazione e all'esercizio dei totalizzatori e delle scommesse di cui alla legge 24 marzo 1942, n 315, ivi comprese le operazioni inerenti e connesse alla raccolta delle giuocate; 7) le operazioni relative all'esercizio delle scommesse in occasione di gare, corse, giuochi, concorsi e competizioni di ogni genere, diverse da quelle indicate al numero precedente, nonche' quelle relative all'esercizio del giuoco nelle case da giuoco autorizzate e alle operazioni di sorte locali autorizzate; 8) le locazioni e gli affitti di beni immobili, comprese le pertinenze, le scorte e in genere i beni mobili destinati durevolmente al servizio e arredamento degli immobili locati o affittati. L'esenzione non si applica agli affitti di aziende commerciali e alle locazioni finanziarie; ------------ (1) Comma suol tutto dall'art 4, secondo comma del D P R 30 dicembre 1980, n 897 9) le prestazioni di mandato mediazione e intermediazione relative alle operazioni di cui ai numeri da 1 a 7; 10) le cessioni agli editori della carta destinata alla stampa di giornali quotidiani e le prestazioni agli stessi dei servizi relativi alla composizione e stampa di tali giornali; 11) le cessioni di oro in lingotti, pani, verghe, bottoni, granuli; 12) le cessioni di cui al n. 4) dell'art. 2 fatte ad enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalita' di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica; 13) le cessioni di cui al n. 4) dell'art. 2 a favore delle popolazioni colpite da calamita' naturali o catastrofi dichiarate tali ai sensi della legge 8 dicembre 1970, n. 996; 14) le prestazioni di trasporto pubblico urbano di persone effettuate con qualsiasi mezzo. Si considerano urbani i trasporti effettuati nel territorio di un comune o tra comuni non distanti fra loro oltre cinquanta chilometri. Si considerano pubblici anche i trasporti mediante veicoli da piazza e i trasporti di cui al R.D L. 7 settembre 1938, n. 1696, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 8 (1); 15) le prestazioni di trasporto con autoambulanze effettuate da imprese autorizzate; 16) le prestazioni relative ai servizi postali e al servizio telegrafico nazionale; 17) le prestazioni di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani; 18) le prestazioni rese nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza ai sensi dell'art. 99 del testo unico approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni; 19) le prestazioni di ricovero e cura rese da enti ospedalieri o da cliniche e case di cura convenzionate nonche' da societa' di mutuo soccorso con personalita' giuridica, compresa la somministrazione di medicinali, presidi sanitari e vitto, nonche' le prestazioni di cura rese da stabilimenti termali; 20) le prestazioni educative dell'infanzia e della gioventu' e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione e riqualificazione professionale, rese da istituti o scuole riconosciute, comprese le prestazioni relative all'alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorche' forniti da collegi o pensioni annessi o dipendenti, nonche' le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti a titolo personale; ------------ (1) Ai sensi dell'art. 5 del D P R. 30 dicembre 1980, n 897, il numero e' stato sostituito, con effetto dal 1° ottobre 1981, dal seguente: 14) le prestazioni di trasporto pubblico urbano di persone effettuate con qualsiasi mezzo. Si considerano urbani i trasporti effettuati nel territorio di un comune o tra comuni non distanti tra loro oltre cinquanta chilometri e pubblici anche i trasporti mediante veicoli da piazza. Per i trasporti eseguiti con i mezzi di cui al regio decreto Legge 7 settembre 1938, n. 5696, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 8, l'esenzione si applica limitatamente a quelli costituenti l'unico sistema di collegamento tra comuni o frazioni di comuni ". 21) le prestazioni proprie del brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili, delle colonie marine, montane e campestri e degli alberghi e ostelli per la gioventu' di cui alla legge 21 marzo 1958, n 326, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, Ie prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie; 22) le prestazioni proprie delle biblioteche, discoteche e simili e quelle inerenti alla visita di musei, gallerie, pinacoteche, monumenti, ville, palazzi, parchi, giardini botanici e zoologici e simili; 23) le prestazioni previdenziali e assistenziali a fai ore del personale dipendente; 24) le cessioni di organi, sangue e latte umani e di plasma sanguigno; 25) soppresso (1); 26) le prestazioni di servizi di vigilanza effettuati direttamente da istituti autorizzati ad esercitare esclusivamente tale attivita'; 27) le prestazioni proprie dei servizi di pompe funebri Art 11 Operazioni per mutative e dazioni in pagamento Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in corrispettivo di altre cessioni di beni o prestazioni di servizi, o per estinguere precedenti obbligazioni, sono soggette all'imposta separatamente da quelle in corrispondenza delle quali sono effettuate. La disposizione del comma precedente non si applica per la cessione al prestatore del servizio di residuati o sottoprodotti della lavorazione di materie fornite dal committente quando il valore dei residuati o sottoprodotti ceduti, ,determinato a norma dell'art. 14, non supera il 5 % del corrispettivo in denaro. Art 12 Cessioni e prestazioni accessorie Il trasporto, la posa in opera, l'imballaggio, il confezionamento, la fornitura di recipienti o contenitori e le altre cessioni o prestazioni accessorie ad una cessione di beni o ad una prestazione di servizi, effettuati direttamente dal cedente o prestatore ovvero per suo conto e a sue spese, non sono soggetti autonomamente alla imposta nei rapporti fra le parti dell'operazione principale. Se la cessione o prestazione principale e' soggetta all'imposta, i corrispettivi delle cessioni o prestazioni accessorie imponibili concorrono a formarne la base imponibile ------------ (1) Numero soppresso dall'art 5, ultimo comma della legge 22 dicembre 1980, n 889 Art 13 Base imponibile La base imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi e' costituita dall'ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore secondo le condizioni contrattuali, compresi gli oneri e le spese inerenti all'esecuzione e i debiti o altri oneri verso terzi accollati al cessionario o al committente, aumentato delle integrazioni direttamente connesse con i corrispettivi dovuti da altri soggetti. Agli effetti del comma precedente i corrispettivi sono costituiti a) per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi dipendenti da atto della pubblica autorita', dall'indennizzo comunque denominato; b) per i passaggi di beni dal committente al commissionario o dal commissionario al committente, di cui al n. 3) dell'art. 2, rispettivamente dal prezzo di vendita pattuito dal commissionario, diminuito della provvigione, e dal prezzo di acquisto pattuito ,dal commissionario, aumentato della provvigione; per le prestazioni ,di servizi rese o ricevute dai mandatari senza rappresentanza, di cui al terzo comma dell'art. 3, rispettivamente dal prezzo di fornitura del servizio pattuito dal mandatario, diminuito della provvigione, e dal prezzo di acquisto del servizio ricevuto dal mandatario, aumentato, della provvigione; c) per le cessioni indicate ai numeri 4), 5) e 6) dell'art. 2, per le assegnazioni di cui al terzo comma dell'art. 3 e per le cessioni di beni di prestazioni di servizi effettuate per estinguere precedenti obbligazioni, dal valore normale dei beni e delle prestazioni; d) per le operazioni permutative di cui all'art. 11, dal valore normale dei beni e dei servizi che formano oggetto di ciascuna di esse; e) per le cessioni di beni vincolati al regime della temporanea importazione, dal corrispettivo della cessione diminuito del valore accertato dall'ufficio doganale all'atto della temporanea importazione. Per le cessioni di beni indicati alla lettera c) del secondo comma dell'art. 19 la base imponibile e' ridotta alla meta' qualora la detrazione dell'imposta relativa al loro acquisto da parte del cedente sia stata operata con la riduzione prevista nella disposizione stessa. Art 14 Determinazione della base imponibile Ai fini della determinazione della base imponibile i corrispettivi dovuti e le spese e gli oneri sostenuti in valuta estera sono computati secondo il cambio del giorno in cui e' stata effettuata l'operazione e, in mancanza, secondo il cambio del giorno antecedente piu' prossimo. I residuati o sottoprodotti della lavorazione di materie fornite dal committente sono computati secondo il loro valore normale Per valore normale dei beni e dei servizi si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per beni o servizi della stessa specie o similari in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui e' stata effettuata l'operazione o nel tempo e nel luogo piu' prossimi. Per la determinazione dei valore normale si fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe dell'impresa che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali ed ai listini della carnera di commercio piu' vicina, alle tariffe professionali ed ai listini di borsa. Art. 15 Esclusioni dal computo della base imponibile Non concorrono a formare la base imponibile 1) le somme dovute a titolo di interessi moratori o di penalita' per ritardi o altre irregolarita' nell'adempimento degli obblighi del cessionario o del committente; 2) il valore normale dei beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono in conformita' alle originarie condizioni contrattuali, tranne quelli la cui cessione e' soggetta ad aliquota piu' elevata; 3) le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte, purche' regolarmente documentate; 4) l'importo degli imballaggi e dei recipienti, quando ne sia stato espressamente pattuito il rimborso alla resa; 5) le somme dovute a titolo di rivalsa dell'imposta sul valore aggiunto Non si tiene conto, in diminuzione dell'ammontare imponibile, delle somme addebitate al cedente o prestatore a titolo di penalita' per ritardi o altre irregolarita' nella esecuzione del contratto. Art. 16 Aliquote dell'imposta (1) L'aliquota dell'imposta e' stabilita nella misura del 15 % della base imponibile dell'operazione. L'aliquota e' ridotta all'8 % per le operazioni che hanno per oggetto i beni e i servizi elencati nell'allegata tabella A, salvo il disposto dell'art 34, ------------ (1) Il testo e' stato coordinato con le disposizioni legislative emanate successivamente al decreto istitutivo. In particolare: a) l'aliquota ordinaria e' stata elevata dal (12 al 14 % dall'art. 12, primo comma, del D.L. 7 febbraio 1977, n. 15, convertito con modificazioni nella legge 7 aprile 1977, n. 102 e dal 14 al .15 % dall'art 1, primo comma, della legge 22 dicembre 1980, n. 889; b) l'aliquota ridotta del 6% e' stata elevata all'8% dall'art. 1, terzo comma, della legge 22 dicembre 1980, n 889; c) l'aliquota maggiorata del 18 % e' stata elevata al 30% dall'art. 1 del D L. 6 luglio 1974, n. 254, convertito con modificazioni nella legge 17 agosto (1974, n. 383, e dal 30 (al 35 i/o dall'art. 12, primo comma, del D L. 7 febbraio 4977, n. 15, convertito con modificazioni nella legge 7 aprile 1977, n. 102. ed e' elevata al 35% per quelle che hanno per oggetto i beni elencati nell'allegata tabella B Per le prestazioni di servizi dipendenti da contratti d'opera, di appalto esimili che hanno per oggetto la produzione di beni e per quelle dipendenti da contratti di locazione finanziaria, ,di noleggio e simili, l'imposta si applica con la stessa aliquota che sarebbe applicabile in caso di cessione dei beni prodotti, dati con contratti di locazione finanziaria, noleggio e simili. Art. 17 Soggetti passivi L'imposta e' dovuta dai soggetti che effettuano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi imponibili, i quali devono versarla all'erario, cumulativamente per tutte le operazioni effettuate e al netto della detrazione prevista nell'art. 19, nei modi e nei termini stabiliti nel titolo secondo Gli obblighi ed i diritti derivanti dalla applicazione del presente decreto relativamente a operazioni effettuate nel territorio dello Stato da o nei confronti di soggetti non residenti e senza stabile organizzazione in Italia, possono essere adempiuti o esercitati, nei modi ordinari, da un rappresentante residente nel territorio dello Stato e nominato nelle forme di cui al secondo comma dell'art. 53, il quale risponde in solido con il rappresentato degli obblighi derivanti dall'applicazione del presente decreto. La nomina del rappresentante deve essere comunicata all'altro contraente anteriormente all'effettuazione dell'operazione. In mancanza di un rappresentante nominato ai sensi del comma precedente, gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti residenti all'estero, nonche' gli obblighi relativi alle prestazioni di servizi di cui al n. 2) dell'art. 3, rese da soggetti residenti all'estero a soggetti residenti nello Stato, devono essere adempiuti dai cessionari o committenti che acquistino i beni o utilizzino i servizi nell'esercizio di imprese, arti o professioni. Le disposizioni del secondo e del terzo comma non si applicano per le operazioni effettuate da o nei confronti di stabili organizzazioni in Italia di soggetti residenti all'estero. Art. 18 Rivalsa Il soggetto che effettua la cessione di beni o prestazione di servizi imponibile deve addebitare la relativa imposta, a titolo di rivalsa, al cessionario o al committente. Per le operazioni per le quali non e' prescritta l'emissione della fattura il prezzo o il corrispettivo si intende comprensivo dell'imposta. Se la fattura e' emessa su richiesta del cliente il prezzo o il corrispettivo deve essere diminuito della percentuale indicata nel quarto comma dell'art. 27. La rivalsa non e' obbligatoria per le cessioni di cui ai numeri 4) e 5) dell'art. 2. E' nullo ogni patto contrario alle disposizioni dei commi precedenti Il credito di rivalsa ha privilegio speciale sui beni immobili oggetto della cessione o ai quali si riferisce il servizio ai sensi degli articoli 2758 e 2772 del codice civile e, se relativo alla cessione di beni mobili, ha privilegio sulla generalita dei mobili del debitore con lo stesso grado del privilegio generale stabilito nell'art. 2752 del codice civile, cui tuttavia e' posposto. Art 19 Detrazione Per la determinazione dell'imposta dovuta a norma del primo comma dell'art. 17, o dell'eccedenza di cui al secondo comma dell'art 30, e' ammesso in detrazione, dall'ammontare dell'imposta relativa alle operazioni effettuate, quello dell'imposta assolta o dovuta dal contribuente o a lui addebitata a titolo di rivalsa in relazione ai beni e ai servizi importati o acquistati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione. In deroga alle disposizioni del comma precedente: a) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione dei beni indicati ai numeri 14) e 15) dell'allegata tabella B e degli autoveicoli di cui al n. 16), lettera b), della tabella medesima quale ne sia la cilindrata, nonche' alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'art. 16 concernenti i beni stessi, e' ammessa in detrazione se i beni formano oggetto dell'attivita' propria dell'impresa o sono destinati ad essere esclusivamente utilizzati come strumentali nell'esercizio dell'attivita' propria dell'impresa, dell'arte o della professione (1); b) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione degli altri beni elencati nell'allegata tabella B e delle navi o imbarcazioni da diporto, nonche' alle prestazioni di servizi ,di cui al terzo comma dell'art. 16 concernenti i beni stessi, e' ammessa in detrazione soltanto se i beni formano oggetto dell'attivita' propria dell'impresa ed e' in ogni caso esclusa per gli esercenti arti o professioni; c) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di autovetture eautoveicoli di cui all'art. 26, lettere a) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n 393, non compresi nell'allegata tabella B e non adibiti ad uso pubblico, che non formano oggetto dell'attivita' propria dell'impresa, nonche' alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'art. 16 concernenti i beni stessi, e' ammessa in 'detrazione fino al 31 dicembre 1983 per la meta' del suo ammontare. La limitazione non si applica agli agenti o rappresentanti di commercio (2); d) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di carburanti e lubrificanti destinati a veicoli, navi e imbarcazioni e' ammessa in detrazione se e nella misura in cui e' ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di detti veicoli e natanti. Per gli esercenti arti e professioni, qualora l'imposta sia ammessa in detrazione per la meta' del suo ammontare, l'imposta detraibile non puo' in ogni caso superare le lire sessantamila ragguagliate ad anno (2); --------- (1) Con l'art. 10, terzo comma, del D L. 31 ottobre .1980, n 693, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 891, sono stati soppressi, in sostanza, i numeri 25) e 26); con Part. 9, ultimo comma, della legge 22 dicembre 1980, n. 889, sono stati soppressi i numeri 22), 23) e 24). (2) La lettera e' stata sostituita dall'art 6 del D P R 30 dicembre 1980, n 897 e) non e' ammessa in detrazione l'imposta relativa a prestazioni alberghiere, a somministrazioni di alimenti e bevande nei pubblici esercizi, a prestazioni di trasporto di persone e al transito stradale delle autovetture e autoveicoli di cui all'art. 26, lettere a) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393. Se il contribuente ha effettuato anche operazioni esenti ai sensi dell'art. 10 la detrazione e' ridotta della percentuale corrispondente al rapporto tra l'ammontare delle operazioni esenti effettuate nell'anno e il volume d'affari dell'anno stesso, arrotondata all'unita' inferiore. La riduzione e' provvisoriamente operata con l'applicazione della percentuale dell'anno precedente, salvo conguaglio alla fine dell'anno. I soggetti che iniziano l'attivita' operano la riduzione in base a una percentuale determinata presuntivamente, salvo conguaglio alla fine dell'anno. Per il calcolo della percentuale di riduzione l'ammontare delle operazioni esenti e' determinato senza tenere conto di quelle indicate ai numeri 6), 10) e 11) dell'art. 10 e non si tiene conto nemmeno nel volume di affari, quando non formano oggetto dell'attivita' propria dell'impresa o sono accessorie ad operazioni imponibili, delle altre operazioni esenti indicate ai numeri da 1) a 9) del detto articolo. Art 19-bis Rettifica della detrazione La detrazione dell'imposta relativa all'acquisto di beni ammortizzabili, compresi quelli indicati all'art 2425, n 3), del codice civile, operata ai sensi dell'art. 19, e' soggetta a rettifica, in ciascuno dei quattro anni successivi, in caso di variazione della percentuale di detrazione superiore a dieci punti. La rettifica si effettua aumentando o diminuendo l'imposta annuale in ragione di un quinto della differenza tra l'ammontare della detrazione operata e quello corrispondente alla percentuale di detrazione dell'anno di competenza. La rettifica non si applica all'imposta relativa all'acquisto di beni ammortizzabili di costo unitario non superiore al milione di lire, nei confronti delle imprese che secondo le norme del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n 600, e successive modificazioni, sono ammesse alla tenuta ,della contabilita' semplificata (1). In caso di cessione del bene durante il quadriennio, la rettifica e' operata in unica soluzione, in base alla variazione intervenuta nella percentuale di detrazione, tenendo conto anche dei residui anni del quadriennio Agli effetti del presente articolo non sono considerati ammortizzabili i beni per i quali il coefficiente d'ammortamento stabilito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, non e' inferiore al 25 per cento. Art 19-ter Detrazione per gli enti non commerciali Per gli enti indicati nel quarto comma dell'art 4 e' ammessa in detrazione, a norma degli articoli precedenti e con le limitazioni, riduzioni e rettifiche ivi previste, soltanto l'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni fatti nell'esercizio di attivita' commerciali o agricole. La detrazione spetta a condizione che l'attivita' commerciale o agricola sia gestita con contabilita' separata da quella relativa all'attivita' principale e conforme alle disposizioni di cui all'art. 20 del D P.R. 29 settembre 1973, n. 600. L'imposta relativa ai beni e ai servizi utilizzati promiscuamente nell'esercizio dell'attivita' commerciale o agricola e dell'attivita' principale e' ammessa in detrazione per la parte imputabile all'esercizio dell'attivita' commerciale o agricola. La detrazione non e' ammessa in caso di omessa tenuta, anche in relazione all'attivita' principale, della contabilita' obbligatoria a norma di legge o di statuto, ne' quando la contabilita' stessa presenti irregolarita' tali da renderla inattendibile. Per le regioni, province, comuni e loro consorzi, la contabilita' separata di cui al comma precedente e' realizzata nell'ambito e con l'osservanza delle modalita' previste per la contabilita' pubblica obbligatoria a norma di legge o di statuto. ------------ (1) Comma aggiunto dall'art 10 della legge 22 dicembre 1980, n 889 Art 20 Volume d'affari Per volume d'affari del contribuente si intende l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi dallo stesso effettuate, registrate o soggette a registrazione nel corso di un anno solare a norma degli articoli 23 e 24, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26. Non concorrono a formare il volume d'affari le cessioni di beni ammortizzabili, compresi quelli indicati nell'art. 2425, n. 3, del codice civile, nonche' ,i passaggi di cui all'ultimo comma dell'art 36 del presente decreto (1). L'ammontare delle singole operazioni registrate o soggette a registrazione, ancorche' non imponibili o esenti, e' determinato secondo le disposizioni degli articoli 13, 14 e 15. I corrispettivi delle operazioni imponibili registrati a norma dell'art 24 sono computati al netto della diminuzione prevista nel quarto comma dell'art. 27. Titolo secondo OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI Art 21 Fatturazione delle operazioni Per ciascuna operazione imponibile deve essere emessa una fattura, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili. La fattura si ha per emessa all'atto della sua consegna o spedizione all'altra parte. La fattura deve essere datata e numerata in ordine progressivo e deve contenere le seguenti indicazioni: 1) ditta, denominazione o ragione sociale e residenza o domicilio dei soggetti fra cui e' effettuata l'operazione, nonche' ubicazione della stabile organizzazione per i non residenti. Se non si tratta di imprese, societa' o enti devono essere indicati, in luogo della ditta, denominazione o ragione sociale, il nome e il cognome; 2) natura, qualita' e quantita' dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione; 3) corrispettivi od altri dati necessari per la determinazione della base imponibile, compreso il valore normale dei beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono di cui all'art. 15, n. 2); 4) valore normale degli altri beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono; 5) aliquota e ammontare dell'imposta, con arrotondamento alla lira delle frazioni inferiori. Se l'operazione o le operazioni cui si riferisce la fattura comprendono beni o servizi soggetti all'imposta con aliquote diverse, gli elementi e i dati di cui ai numeri 2), 3) e 5) devono essere indicati distintamente secondo l'aliquota applicabile. La fattura deve essere emessa in duplice esemplare, dal soggetto che effettua la cessione o la prestazione, al momento di effettuazione dell'operazione determinata a norma dell'art 6 ed uno degli esemplari deve essere consegnato o spedito all'altra parte. Per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulti da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali e' effettuata l'operazione ed avente le caratteristiche determinate con decreto del Ministro delle finanze, la fattura puo' essere emessa entro il mese successivo a quello della consegna o spedizione e deve contenere anche l'indicazione della data e del numero dei documenti stessi. In tale caso puo' essere emessa una sola fattura per le cessioni effettuate nel corso di un mese solare fra le stesse parti. Con lo stesso decreto sono determinate le modalita' per la tenuta e la conservazione dei predetti documenti. Nelle ipotesi di cui al terzo comma dell'art. 17 la fattura deve essere emessa, in unico esemplare, dal soggetto che riceve la cessione o la prestazione. La fattura deve essere emessa anche per le cessioni non soggette all'imposta a norma dell'art 2, lettera 1), per le cessioni relative a beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale, non imponibili a norma del secondo comma dell'art. 7, nonche' per le operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis e 9 e per le operazioni esenti di cui all'art. 10, tranne quelle indicate al n. 6). In questi casi la fattura, in luogo dell'indicazione dell'ammontare dell'imposta, deve recare l'annotazione che si tratta di operazione non soggetta, o non imponibile o esente, con l'indicazione della relativa norma (1). ------------ (1) Comma sostituito dall'art 7 del D P R 30 dicembre 1980, n 897 Se viene emessa fattura per operazioni inesistenti, ovvero se nella fattura i corrispettivi delle operazioni o le imposte relative sono indicati in misura superiore a quella reale,l'imposta e' dovuta per l'intero ammontare indicato o corrispondente alle indicazioni della fattura. Le spese di emissione della fattura e dei conseguenti adempimenti e formalita' non possono formare oggetto di addebito a qualsiasi titolo. Art 22 Commercio al minuto e attivita' assimilate L'emissione della fattura non e' obbligatoria, se non e' richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione: 1) per le cessioni di beni effettuate da commercianti al minuto autorizzati in locali aperti al pubblico, in spacci interni, mediante apparecchi di distribuzione automatica, per corrispondenza, a domicilio o in forma ambulante; 2) per le prestazioni alberghiere e le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dai pubblici esercizi, nelle mense aziendali o mediante apparecchi di .distribuzione automatica; 3) per le prestazioni di trasporto di persone nonche' di veicoli e bagagli al seguito; 4) per le prestazioni di servizi rese nell'esercizio di imprese in locali aperti al pubblico, in forma ambulante o nell'abitazione dei clienti; 5) per le prestazioni di custodia e amministrazione di titoli e per gli altri servizi resi da aziende o istituti di credito e da societa' finanziarie o fiduciarie; 6) per le operazioni esenti indicate ai numeri da 1) a 5) e ai numeri 7), 8), 9), 16) e 22) dell'art 10, rientranti nell'attivita' propria delle imprese che le effettuano. La disposizione del comma precedente puo' essere dichiarata applicabile, con decreto del Ministro delle finanze, ad altre categorie di contribuenti che prestino servizi al pubblico con caratteri di uniformita', frequenza e importo limitato tali da rendere particolarmente onerosa l'osservanza dell'obbligo di fatturazione e degli adempimenti connessi. Gli imprenditori che acquistano beni che formano oggetto dell'attivita' propria dell'impresa da commercianti al minuto ai quali e' consentita l'emissione della fattura sono obbligati a richiederla. Art 23 Registrazione delle fatture Il contribuente deve annotare entro quindici giorni le fatture emesse, nell'ordine della loro numerazione, in apposito registro Le fatture di cui al quarto comma, seconda parte, dell'art. 21, devono essere registrate entro il mese di emissione. Per ciascuna fattura devono essere indicati il numero progressivo di essa, l'ammontare imponibile dell'operazione o delle operazioni e l'ammontare dell'imposta, distinti secondo l'aliquota applicata, e la ditta, denominazione o ragione sociale del cessionario del bene o del committente del servizio, ovvero, nelle ipotesi di cui al terzo comma dell'art. 17, del cedente o, del prestatore. Se l'altro contraente non e' un'impresa, societa' o ente devono essere indicati, in luogo della ditta, denominazione o ragione sociale, il nome e il cognome. Per le fatture relative alle operazioni non imponibili o esenti di cui al sesto comma dell'art. 21 devono essere indicati, in luogo dell'ammontare dell'imposta, il titolo di inapplicabilita' di essa e la relativa norma. Per le fatture di importo inferiore a lire cinquantamila puo' essere annotato, in luogo di ciascuna, un documento riepilogativo sul quale devono essere indicati i numeri delle fatture cui si riferisce, l'ammontare complessivo imponibile delle operazioni e l'ammontare dell'imposta, distinti secondo l'aliquota applicata. Art 24 Registrazione dei corrispettivi I commercianti al minuto e gli altri contribuenti di cui all'art 22, in luogo di quanto stabilito nell'articolo precedente, possono annotare in apposito registro, relativamente alle operazioni effettuate in ciascun giorno, l'ammontare globale dei corrispettivi delle operazioni imponibili e delle relative imposte, distinto secondo l'aliquota applicabile, nonche' l'ammontare globale dei corrispettivi delle operazioni non imponibili di cui al sesto comma dell'art. 21 e quello delle operazioni esenti ivi indicate. L'annotazione deve essere eseguita entro il giorno non festivo successivo a quello in cui le operazioni sono state effettuate. Le operazioni assoggettate all'obbligo del rilascio della ricevuta fiscale devono essere annotate distintamente, secondo l'aliquota applicabile (1). Nella determinazione dell'ammontare giornaliero dei corrispettivi devono essere computati anche i corrispettivi delle operazioni effettuate con emissione di fattura, comprese quelle relative ad immobili e beni strumentali e quelle indicate nel terzo comma dell'art. 17, includendo nel corrispettivo anche l'imposta. Per determinate categorie di commercianti al minuto, che effettuano promiscuamente la vendita di beni soggetti ad aliquote d'imposta diverse, il Ministro delle finanze puo' consentire, stabilendo le modalita' da osservare, che la registrazione dei corrispettivi delle operazioni imponibili sia fatta senza distinzione per aliquote e che la ripartizione dell'ammontare dei corrispettivi ai fini dell'applicazione delle diverse aliquote sia fatta in proporzione degli acquisti. I commercianti al minuto che tengono il registro di cui al primo comma in luogo diverso da quello in cui svolgono l'attivita' di vendita devono eseguire le annotazioni prescritte nel primo comma, nei termini ivi indicati, anche in un registro di prima nota tenuto e conservato nel luogo o in ciascuno dei luoghi in cui svolgono l'attivita' di vendita. Le relative modalita' sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze. ------------ (1) Comma sostituito dall'art 9 del D.P.R. 30 dicembre 1980, n 897 Art 25 Registrazione degli acquisti Il contribuente deve numerare in ordine progressivo le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione, comprese quelle emesse a norma del terzo comma dell'art. 17, e deve annotarle in apposito registro entro il mese successivo a quello in cui ne e' venuto in possesso. Dalla registrazione devono risultare la data della fattura o bolletta, il numero progressivo ad essa attribuito, la ditta, denominazione o ragione sociale del cedente del bene o prestatore ,del servizio, ovvero il nome e cognome se non si tratta di imprese, societa' o enti, nonche' l'ammontare imponibile e l'ammontare dell'imposta distinti secondo l'aliquota. Per le fatture relative alle operazioni non imponibili o esenti di cui al sesto comma dell'art. 21 devono essere indicati, in luogo dell'ammontare dell'imposta, il titolo di inapplicabilita' di essa e la relativa norma. Per le fatture di importo inferiore a lire cinquantamila, che non siano relative a beni che formano oggetto dell'attivita' propria dell'impresa o dell'arte o professione, puo' essere annotato, in luogo delle singole fatture, un documento riepilogativo nel quale devono essere indicati i numeri, attribuiti dal destinatario, delle fatture cui si riferisce, l'ammontare imponibile complessivo delle operazioni e l'ammontare dell'imposta, distinti secondo l'aliquota. La disposizione del comma precedente si applica anche per le fatture relative a prestazioni di trasporto e per quelle pervenute tramite spedizionieri o agenzie di viaggi, quale ne sia l'importo Art 26 Variazioni dell'imponibile o dell'imposta Le disposizioni degli articoli 21 e seguenti devono essere osservate, in relazione al maggiore ammontare, tutte le volte che successivamente all'emissione della fattura o alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24 l'ammontare imponibile di un'operazione o quella (rectius: quello) della relativa imposta viene ad aumentare per qualsiasi motivo, compresa la rettifica di inesattezze della fatturazione o della registrazione Se un'operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l'ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullita', annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o in conseguenza dell'applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'art. 19 l'imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell'art 25 Il cessionario o committente, che abbia gia' registrato l'operazione ai sensi di quest'ultimo articolo, deve in tal caso registrare la variazione a norma dell'art. 23 o dell'art. 24, salvo il suo diritto alla restituzione dell'importo pagato al cedente o prestatore a titolo di rivalsa. Le disposizioni del comma precedente non possono essere applicate dopo il decorso di un anno ,dalla effettuazione dell'operazione imponibile qualora gli eventi ivi indicati si verifichino in dipendenza di sopravvenuto accordo fra le parti e ,possono essere applicate, entro lo stesso termine, anche in caso di rettifica di inesattezze della fatturazione che abbiano dato luogo all'applicazione del settimo comma dell'art. 21. La correzione di errori materiali o di calcolo nelle registrazioni di cui agli articoli 23, 25 e 39 e nelle liquidazioni periodiche di cui agli articoli 27 e 33 puo' essere fatta, entro sessanta giorni dalla data in cui sono Stati rilevati e comunque non oltre il termine di presentazione della dichiarazione annuale, mediante annotazione delle variazioni dell'imposta in aumento nel registro di cui all'art. 23 e delle variazioni dell'imposta in diminuzione nel registro di cui all'art. 25 Nello stesso termine e con le stesse modalita' possono essere corretti, nel registro di cui all'art. 24, gli errori materiali inerenti alla trascrizione di dati indicati nelle fatture o nei registri tenuti a norma di legge. Le variazioni di cui al secondo comma e quelle per errori di registrazione di cui al quarto comma possono essere effettuate dal cedente o prestatore del servizio e dal cessionario o committente anche mediante apposite annotazioni in rettifica rispettivamente sui registri di cui agli articoli 23 e 24 e sul registro di cui all'art. 25. Art 27 Liquidazioni e versamenti mensili Entro il giorno 5 di ciascun mese il contribuente deve calcolare in apposita sezione del registro cui all'art. 23 o del registro di cui all'art. 24, sulla base delle annotazioni eseguite nel registro stesso durante il secondo mese precedente e con le modalita' stabilite con decreto del Ministro delle finanze, la .differenza fra l'ammontare complessivo dell'imposta relativa alle operazioni imponibili e l'ammontare complessivo dell'imposta detraibile ai sensi dell'art. 19, tenendo conto anche delle variazioni di cui all'art. 26. Entro lo stesso termine il contribuente del e versare l'importo della differenza a norma dell'art. 38, annotando sul registro gli estremi della relativa attestazione Qualora l'importo non superi il limite di lire cinquantamila il versamento dovra' essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo (i). Se dal calcolo risulta una differenza a fa ore del contribuente, il relativo importo e' computato in detrazione nel mese successivo. Per i commercianti al minuto e per gli altri contribuenti di cui all'articolo 22 l'importo da versare a norma del secondo comma, o da riportare al mese successivo a norma del terzo, e' determinato sulla base dell'ammontare complessivo dell'imposta relativa ai corrispettivi delle operazioni imponibili registrate nel secondo mese precedente ai sensi dell'art. 24 diminuiti di una percentuale pari all'1,95 % per quelle soggette all'aliquota del due per cento, al 7,40 % per quelle soggette all'aliquota dell'otto per cento, al 13,05 % per quelle soggette all'aliquota del quindici per cento, al 15,25 % per quelle soggette all'aliquota del diciotto per cento e al 25,90 % per quelle soggette all'aliquota del trentacinque per cento. In tutti i casi di importi comprensivi di Imponibile e di imposta, la quota imponibile puo' essere ottenuta, in alternativa alla diminuzione delle percentuali sopra indicate, dividendo tali importi per 102 quando l'imposta e' del due per cento, per 108 quando l'imposta e' dell'otto per cento, per 115 quando l'imposta e' del quindici per cento, per 118 quando l'imposta e' del diciotto per cento, per 135 quando l'imposta e' del trentacinque per cento, moltiplicando il quoziente per cento ed arrotondando il prodotto, per difetto o per eccesso, all'unita' piu' prossima (1). Le detrazioni non computate per il mese di competenza non possono essere computate per i mesi successivi, ma soltanto in sede di dichiarazione annuale. ------------ (1) Comma sostituito dall'art 10 del D.P.R. 30 dicembre 1980, n 897 Art 28 Dichiarazione annuale Entro il giorno 5 del mese di marzo di ciascun anno il contribuente deve presentare, in duplice esemplare, la dichiarazione relativa all'imposta dovuta per l'anno solare precedente, redatta in conformita' al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze Dalla dichiarazione devono risultare: 1) l'ammontare imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi registrate nell'anno precedente, distinto secondo l'aliquota applicabile, e l'ammontare delle relative imposte. I commercianti al minuto e gli altri contribuenti di cui all'art. 22 devono indicare come ammontare imponibile quello dei corrispettivi registrati nell'anno precedente ai sensi dell'art. 24, diminuiti a norma del quarto comma dell'art. 27; 2) l'ammontare delle operazioni non imponibili di cui al sesto comma dell'art. 21 e quello delle operazioni esenti ivi indicate, registrate ai sensi degli articoli 23 e 24 nell'anno precedente; 3) l'ammontare degli acquisti e delle importazioni per i quali e' ammessa la detrazione prevista nell'art. 19, risultante dalle fatture e dalle bollette doganali registrate nell'anno precedente a norma dell'art. 25, distinto secondo l'aliquota applicabile, nonche' l'ammontare delle relative imposte e quello delle rettifiche di cui all'art. 19-bis; 4) la differenza tra l'ammontare complessivo delle imposte di cui al n 1) e quello delle imposte detraibili di cui al n. 3), tenendo conto anche delle variazioni registrate a nonna dell'art. 26; 5) l'ammontare delle somme versate ai sensi dell'art 27 e gli estremi delle relative attestazioni. ------------ (1) Comma sostituito dall'art 11, primo comma, legge 22 dicembre 1980, n 889 Il Ministro delle finanze, con il decreto di cui al primo comma, puo' includere nel modello la richiesta di dati e notizie per i quali la legge autorizza l'invio di questionari. Il contribuente perde il diritto alle detrazioni non computate per i mesi di competenza ne' in sede di dichiarazione annuale. La dichiarazione annuale deve essere presentata anche dai contribuenti che non hanno effettuato operazioni imponibili. Art 29 Allegati alla dichiarazione annuale (1) Alla dichiarazione annuale deve essere allegato l'elenco dei clienti, dal quale devono risultare la ditta, la denominazione o la ragione sociale, il domicilio o la residenza, la sede, nonche' l'ubicazione della stabile organizzazione nello Stato per i non residenti, delle imprese nei cui confronti sono state emesse fatture registrate nel corso dell'anno precedente, comprese le societa' e gli enti indicati nel secondo comma dell'art. 4. Deve inoltre essere indicato, per ciascun cliente, l'ammontare complessivo delle imposte addebitate e dei corrispettivi risultanti dalle fatture relative alle operazioni imponibili e l'ammontare dei corrispettivi risultanti dalle fatture relative alle operazioni non imponibili o esenti di cui al sesto comma dell'art. 21. Ai fini della compilazione dell'elenco i soggetti che acquistano beni o servizi nell'esercizio di imprese devono comunicare gli elementi necessari al soggetto obbligato ad emettere la fattura. ------------ (1) Ai sensi dell'art 11 del D.P.R. 30 dicembre 1980, n 897, l'articolo e' stato sostituito, con effetto dal gennaio 1982, dal seguente: Art. 29 Elenchi dei clienti e dei fornitori Entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale deve essere compilato, in conformita' al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, l'elenco dei clienti dal quale devono risultare la ditta, denominazione o ragione sociale, il numero di partita I.V.A., il domicilio o da residenza, la sede, nonche' l'ubicazione della stabile organizzazione nello Stato per i non residenti, idei contribuenti nei cui confronti sono state emesse fatture registrate nel corso dell'anno precedente. Nell'elenco devono essere indicati per ciascun cliente, distintamente in base all'anno risultante dalla data delle anzidette fatture, l'ammontare complessivo delle imposte addebitate e quello dei corrispettivi risultanti dalle fatture relative alle operazioni imponibili nonche' l'ammontare dei corrispettivi risultanti dalle fatture relative alle operazioni non imponibili o esenti di cui ai sesto comma dell'articolo 21. Ai fini della compilazione dell'elenco i soggetti che acquistano beni o servizi nell'esercizio di imprese, di arti o professioni devono comunicare gli elementi necessari ai soggetto obbligato ad emettere la fattura. Ai fini del precedente comma si tiene conto anche delle fatture emesse per le operazioni di cui all'art. 22 e registrate ai sensi dell'art. 24, tranne quelle indicate ai numeri 2) e 5) dell'art. 22. Non si tiene invece conto: 1) delle fatture emesse nei confronti di non residenti relative alle operazioni di cui alle lettere a) e b) ,dell'art. 8 e dell'art. 9; 2) delle fatture annotate ai sensi del quarto comma dell'art 23 e di quelle di importo non superiore a lire cinquantamila, annotate ai sensi dell'art. 24; 3) delle fatture emesse dalle agenzie di viaggio e turismo. Entro il termine di cui al primo comma deve essere inoltre compilato, in conformita' al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, l'elenco dei fornitori nel quale devono essere indicati, in base alle risultanze delle fatture ricevute e delle bollate doganali, la ditta, la denominazione o ragione sociale, il numero di partita IVA, il domicilio o la residenza, la sede, nonche' l'ubicazione della stabile organizzazione nello Stato per i non residenti, dei contribuenti che hanno ceduto beni o prestato servizi. Per ciascuno di essi devono essere specificati, distintamente in base all'anno risultante dalla data delle fatture: il numero complessivo delle fatture ricevute e registrate nell'anno precedente, comprese quelle relative alle operazioni non imponibili o esenti di cui al sesto comma dell'art. 21 ed escluse quelle annotate ai sensi del quarto comma dell'art. 25; l'ammontare complessivo delle operazioni imponibili e l'ammontare complessivo delle imposte addebitate; l'ammontare imponibile degli acquisti effettuati senza applicazione dell'imposta e, distintamente, quello degli acquisti fatti ai sensi del secondo comma dell'art. 8. L'elenco deve inoltre recare l'indicazione del numero complessivo delle bollette ,doganali registrate nell'anno precedente, del valore complessivo imponibile dei beni importati e delle relative imposte. Le imprese indicate nel secondo comma dell'art 22, che emettano le fatture in relazione ai servizi prestati, possono essere tuttavia dispensate, con decreto del Ministro delle finanze, dalla compilazione dell'elenco dei clienti. I contribuenti che hanno effettuato operazioni non soggette all'imposta a norma delle lettere c), g) e h) del terzo comma dell'art. 2, delle lett. a), e) e g) del quarto comma dell'art. 3, e dell'ultimo comma dell'art. 4 devono elencarle in allegato alla dichiarazione, con i dati richiesti nel modello di cui al primo comma dell'art. 28. Con il decreto di approvazione del modello di cui al primo comma dell'art. 28 il Ministro delle finanze puo' disporre, anche limitatamente a determinate categorie di contribuenti, che gli elenchi di cui al primo e terzo comma siano allegati alla dichiarazione annuale. In tal caso i contribuenti che si avvalgono direttamente o tramite terzi di centri di elaborazione dati dotati di supporti magnetici, in luogo dell'allegazione degli elenchi, devono produrre, secondo modalita' e termini stabiliti nel decreto stesso, i supporti magnetici contenenti i dati che avrebbero dovuto essere indicati negli elenchi. Ai fini del precedente comma si tiene conto anche delle fatture emesse per le operazioni di cui all'art. 22 e registrate ai sensi dell'art. 24, tranne quelle indicate ai numeri 2 e 5 dell'art. 22. Non si tiene invece conto: 1) delle fatture relative alle operazioni di cui alle lettere a) e b) dell'art 8 e di quelle relative ai servizi di cui all'art. 9 prestati a non residenti; 2) delle fatture annotate ai sensi del quarto comma dell'art. 23; 3) delle fatture emesse dalle agenzie di viaggi e turismo. Alla dichiarazione annuale deve essere inoltre allegato l'elenco dei fornitori, nel quale devono essere indicati, in base alle risultanze delle fatture ricevute e delle bollette doganali, la ditta, la denominazione o ragione sociale, il domicilio o la residenza, la sede, nonche' l'ubicazione della stabile organizzazione nello Stato per i non residenti, delle imprese che hanno ceduto beni o prestato servizi, comprese le societa' e gli enti indicati nel secondo comma dell'art. 4. Per ciascuno di essi devono essere specificati: il numero complessivo delle fatture ricevute registrate nell'anno precedente, comprese quelle relative alle operazioni non imponibili o esenti di cui al sesto comma dell'art. 21 ed escluse quelle annotate ai sensi del quarto comma dell'art. 25; l'ammontare imponibile complessivo delle operazioni e l'ammontare complessivo delle imposte addebitate; l'ammontare imponibile degli acquisti effettuati senza applicazione dell'imposta ai sensi del secondo comma dell'art. 8. L'elenco deve inoltre recare l'indicazione del numero complessivo delle bollette doganali registrate nell'anno precedente, del valore complessivo imponibile dei beni importati e della relativa imposta. I contribuenti che hanno effettuato operazioni non soggette all imposta a norma delle lettere c), g) e h) del terzo comma dell'art. 2, delle lettere a), e) e g) del quarto comma dell'art. 3 e dell'ultimo comma dell'art. 4 devono elencarle in allegato alla dichiarazione, con i dati richiesti nel modello di cui al primo comma dell'art. 28. Art 30 Versamento di conguaglio e rimborso della eccedenza La differenza tra l'ammontare dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione annuale e l'ammontare delle somme gia' versate mensilmente ai sensi dell'art. 27 deve essere versata in unica soluzione entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione. Se dalla dichiarazione annuale risulta che l'ammontare detraibile di cui al n. 3) dell'art. 28, aumentato delle somme versate mensilmente, e' superiore a quello dell'imposta relativa alle operazioni imponibili di cui al n. 1) dello stesso articolo, il contribuente ha diritto a sua scelta di computare l'importo dell'eccedenza in detrazione nell'anno successivo, annotandolo nel registro indicato dall'art. 25, ovvero di chiederne in tutto o in parte il rimborso all'atto della presentazione della dichiarazione stessa. I contribuenti che non hanno effettuato operazioni imponibili possono chiedere il rimborso, in deroga al comma precedente, limitatamente all'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni ammortizzabili. La limitazione non si applica ai contribuenti che hanno effettuato operazioni non imponibili ai sensi degli articoli 8, 8-bis e 9 rientranti nell'attivita' propria dell'impresa esercitata, operazioni esenti di cui ai numeri 6), 10) e 11) dell'art. 10, ovvero effettuano operazioni di cui alle lettere g) ed I) dell'art. 2 e alla lettera g) dell'art. 3(1). Art 31 Applicazione dell'imposta per determinate categorie di contribuenti Per le imprese artigiane iscritte nell'albo previsto dalla legge 25 luglio 1956, n. 860, per le imprese autorizzate all'esercizio delle attivita' di commercio al minuto, di prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande nei pubblici esercizi e nelle mense aziendali, per gli intermediari e rappresentanti di commercio, esclusi i commissionari, per gli esercenti la pesca marittima, nonche' per gli esercenti arti e professioni, che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume di affari non superiore a sei milioni di lire la detrazione di cui all'art. 19, sempreche' tale limite non sia superato e' forfettizzata in misura pari alle seguenti percentuali dell'imposta corrispondente all'ammontare imponibile: o) imprese artigiane in genere; esercenti trasporti e attivita' connesse, prestazioni alberghiere, somministrazioni di alimenti e bevande nei pubblici esercizi e nelle mense aziendali; esercenti la pesca marittima 50%; b) commercianti al minuto, compresi gli ambulanti 70%; c) intermediari e rappresentanti di commercio 25%; d) esercenti arti e professioni 20% ------------ (1) Comma sostituito dall'art 12 del D.P.R. 30 dicembre 1980, n 897 Per i contribuenti indicati nel comma precedente, che in un anno solare hanno realizzato un volume d'affari non superiore a sei milioni di lire, le modalita' di applicazione dell'imposta per l'anno solare successivo sono semplificate come segue, ferme restando le altre disposizioni del presente decreto: i) le operazioni relative alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi devono essere registrate a norma dell'art. 24, ma non e' consentita l'emissione della fattura; 2) l'ammontare imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi e' determinato in base ai corrispettivi diminuiti della imposta in essi incorporata, da determinarsi con l'applicazione dei coefficienti indicati nel quarto comma dell'art 27; 3) non e' obbligatoria la tenuta del registro di cui all'art 25; 4) le fatture e le bollette doganali relative agli acquisti e alle impostazioni devono essere numerate in ordine progressivo e conservate a norma dell'art. 39; 5) l'imposta da vessare periodicamente ai sensi dell'art 33 e' provvisoriamente determinata a norma del primo comma, salvo conguaglio in sede di dichiarazione annuale. Se nel corso dell'anno il limite di sei milioni di lire e' superato, le disposizioni del comma precedente cessano di avere applicazione a partire dalla operazione con cui il limite e' superato. Tuttavia gli obblighi di fatturazione e registrazione relativi alle operazioni effettuate nel corso del mese in cui il limite e' stato superato possono essere adempiuti entro il quindicesimo giorno del mese successivo e nello stesso termine possono essere registrate le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati dall'inizio dell'anno. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche alle imprese autorizzate all'esercizio del commercio al minuto che effettuano promiscuamente cessioni di beni soggetti ad aliquote diverse. Tuttavia tali imprese possono effettuare il versamento dell'imposta mediante applicazione di un'aliquota media, ma debbono a tal fine tenere il registro di cui all'art 25 ed annotarvi le fatture e le bollette doganali relative agli acquisti ed alle importazioni di beni destinati alla rivendita. La registrazione puo' essere fatta con la sola indicazione del numero progressivo attribuito alle fatture e bollette nonche' dell'ammontare dell'imponibile e della relativa imposta; la registrazione di fatture e bollette relative ad acquisti o importazioni di beni diversi da quelli anzidetti e' facoltativa e deve essere fatta separatamente. Se nel corso dell'anno il limite di sei milioni e' superato, i corrispettivi delle operazioni imponibili sono registrati senza distinzione per aliquote e il loro ammontare, ai fini dell'applicazione delle diverse aliquote, e' ripartito in proporzione degli acquisti, fermo restando per quant'altro il terzo comma del presente articolo L'aliquota media di cui al comma precedente e' pari al rapporto tra l'ammontare complessivo dell'imposta assolta dal contribuente o a lui addebitata a titolo, di rivalsa e l'ammontare complessivo imponibile degli acquisti e delle importazioni di beni destinati alla rivendita; l'ammontare imponibile e' determinato in base ai corrispettivi diminuiti di una percentuale pari all'aliquota media Il contribuente che non intende avvalersi delle disposizioni del presente articolo deve comunicarlo per iscritto all'ufficio nella dichiarazione annuale; la comunicazione ha effetto dal lo gennaio dell'anno in corso. Art 32 Semplificazioni per i contribuenti minori relative alla fatturazione e alla registrazione I contribuenti che, nell'anno solare precedente, hanno realizzato un volume di affari non superiore a 480 milioni di lire, possono adempiere gli obblighi di fatturazione e registrazione di cui agli articoli 21 e 23 mediante la tenuta di un bollettario a madre e figlia. Le operazioni devono essere descritte, con le indicazioni di cui all'art. 21, secondo comma, nelle due parti del bollettario; la parte figlia costituisce fattura agli effetti dell'art. 21 e deve essere consegnata o spedita all'altro contraente ai sensi del quarto comma dello stesso articolo. Il Ministro per le finanze, con propri decreti, puo' determinare le caratteristiche del bollettario tenendo conto della disciplina stabilita per i contribuenti minori dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, contenente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi. Art. 33 Semplificazioni per i contribuenti minori relative alle liquidazioni ed ai versamenti I contribuenti che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume di affari non superiore a 480 milioni di lire devono provvedere: a) all'annotazione delle liquidazioni periodiche e ai relativi versamenti entro il giorno cinque del secondo mese successivo a ciascuno dei primi tre trimestri solari; qualora l'imposta non superi il limite di lire cinquantamila il versamento dovra' essere effettuato insieme a quella dovuta per il trimestre successivo (1); b) al versamento dell'imposta dovuta entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione. ------------ (1) Lettera sostituita dall'art 13 del D.P.R. 30 dicembre 1980, n 897 3) per i soggetti residenti all'estero, anche l'ubicazione della stabile organizzazione; 4) il tipo e l'oggetto dell'attivita' e il luogo o i luoghi in cui viene esercitata anche a mezzo di sedi secondarie, filiali, stabilimenti, succursali, negozi, depositi e simili, il luogo o i luoghi in cui sono tenuti e conservati i libri, i registri, le scritture e i documenti prescritti dal presente decreto e da altre disposizioni; 5) ogni altro elemento richiesto dal modello In caso di variazione di alcuno degli elementi di cui al precedente comma o di cessazione di attivita', il contribuente deve entro trenta giorni farne dichiarazione all'ufficio in duplice esemplare e in conformita' al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze. Se la variazione importa il trasferimento del domicilio fiscale in altra provincia, la dichiarazione deve essere contemporaneamente presentata anche al nuovo ufficio ed ha effetto dal sessantesimo giorno successivo alla data della variazione (1). In caso di cessazione dell'attivita', il contribuente deve presentare entro il termine di centocinquanta giorni, decorrente dalla data della dichiarazione di cui al precedente comma, in conformita' al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, la dichiarazione finale, redatta a norma dell'art. 28 e con gli allegati di cui all'art. 29, tenendo anche conto dell'imposta dovuta ai sensi del n. 5) dell'art. 2, da determinare computando anche le operazioni indicate nella seconda parte dell'ultimo comma dell'art. 6 il cui corrispettivo non sia stato ancora pagato (1). I soggetti che intraprendono l'esercizio di una impresa, arte o professione, se ritengono di realizzare un volume di affar che comporti l'applicazione dell'art. 31, degli articoli 32 e 33 o del terzo comma dell'art. 34, devono indicarlo nella dichiarazione da presentare a norma del primo comma e devono osservare la disciplina rispettivamente stabilita. Art 35-bis Eredi del contribuente Gli obblighi derivanti, a norma del presente decreto, dalle operazioni effettuate dal contribuente deceduto possono essere adempiuti dagli eredi, ancorche' i relativi termini siano scaduti non oltre 6 mesi prima della data della morte del contribuente, entro i tre mesi da tale data. Resta ferma la disciplina stabilita dal presente decreto per le operazioni effettuate, anche ai fini della liquidazione dell'azienda, dagli eredi dell'imprenditore. Art 36 Esercizio di piu' attivita' Nei confronti dei soggetti che esercitano piu' attivita' l'imposta si applica unitariamente e cumulativamente per tutte le attivita', con riferimento al volume di affari complessivo, salvo quanto stabilito nei successivi commi. ------------ (1) Comma sostituito dall'art 14 del D P R 30 dicembre 1980, n 897 Se il soggetto esercita contemporaneamente imprese e arti o professioni l'imposta si applica separatamente per l'esercizio di imprese e per l'esercizio di arti o professioni, secondo le rispettive disposizioni e con riferimento al rispettivo volume d'affari. I soggetti che esercitano piu' imprese o piu' attivita' nell'ambito della stessa impresa, ovvero piu' arti o professioni, hanno facolta' di optare per l'applicazione separata dell'imposta relativamente ad alcuna delle attivita' esercitate, dandone comunicazione all'ufficio nella dichiarazione relativa all'anno precedente o nella dichiarazione di inizio dell'attivita'. In tal caso la detrazione di cui all'art. 19 spetta a condizione che l'attivita' sia gestita con contabilita' separata ed e' esclusa, in deroga a quanto stabilito nell'ultimo comma, per l'imposta relativa ai beni non ammortizzabili utilizzati promiscuamente. L'opzione ha effetto fino a quando non sia revocata e in ogni caso per almeno un triennio. Se nel corso di un anno sono acquistati beni ammortizzabili la revoca non e' ammessa fino al termine del periodo di rettifica della ,detrazione di cui all'art 19-bis. La revoca deve essere comunicata all'ufficio nella dichiarazione annuale ed ha effetto dall'anno in corso. L'imposta si applica in ogni caso separatamente, secondo le rispettive disposizioni e con riferimento al volume di affari di ciascuna di esse, per le attivita' di commercio al minuto di cui al terzo comma dell'art 24, comprese le attivita' ad esse accessorie e quelle non rientranti nell'attivita' propria dell'impresa, nonche' per le attivita' di cui all'art. 34, fermo restando il disposto dei commi secondo e terzo dello stesso articolo e per quelle di cui all'art. 74, ultimo comma, per le quali la detrazione prevista dall'art. 19 sia applicata forfettariamente (1). In tutti i casi nei quali l'imposta e' applicata separatamente per una determinata attivita' la detrazione di cui all'art 19, se ridotta ai sensi del terzo comma dello stesso articolo ovvero se applicata forfettariamente, e' ammessa per l'imposta relativa ai beni e ai servizi utilizzati promiscuamente, nei limiti della parte imputabile all'esercizio dell'attivita' stessa; i passaggi di servizi all'attivita' soggetta a detrazione ridotta o forfettaria costituiscono prestazioni di servizio ai sensi dell'art. 3 e si considerano effettuati, in base al loro valore normale, nel momento in cui sono rese. Per i passaggi interni dei beni tra attivita' separate si applicano le disposizioni degli articoli 21 e seguenti, con riferimento al loro valore normale, e le annotazioni di cui agli articoli 23 e 25 devono essere eseguite nello stesso mese. Per i passaggi dei beni all'attivita' di commercio al minuto di cui al terzo comma dell'art. 24 e per quelli da questa ad altra attivita', l'imposta non e' dovuta, ma i passaggi stessi devono essere annotati, in base al corrispettivo di acquisto dei beni, entro il giorno non festivo successivo a quello del passaggio. Le annotazioni devono essere eseguite, distintamente in base all'aliquota applicabile per le relative cessioni, nei registri di cui agli articoli 23, 24 e 25, ovvero in apposito registro tenuto a norma dell'art. 39. La dichiarazione annuale deve essere presentata su un unico modello per tutte le attivita' secondo le modalita' stabilite nel decreto di cui al primo comma dell'art. 28 e i versamenti di cui agli articoli 27, 30 e 33 devono essere eseguiti per l'ammontare complessivo dovuto, al netto delle eccedenze detraibili (1). ------------ (1) Comma sostituito dall'ari 15 del D P R 30 dicembre 1980, n 897 Art. 36-bis Dispensa da adempimenti per le operazioni esenti Il contribuente che ne abbia data preventiva comunicazione all'ufficio e' dispensato dagli obblighi di fatturazione e di registrazione relativamente alle operazioni esenti da imposta ai sensi dell'art. 10, tranne quelle indicate ai numeri 11), 18) e 19) dello stesso articolo, fermi restando l'obbligo di fatturazione e registrazione delle altre operazioni eventualmente effettuate, l'obbligo di registrazione degli acquisti e gli altri obblighi stabiliti dal presente decreto, ivi compreso l'obbligo di rilasciare la fattura quando sia richiesta dal cliente. Nell'ipotesi di cui al precedente comma il contribuente non e' ammesso a detrarre dall'imposta eventualmente dovuta quella relativa agli acquisti e alle importazioni e deve presentare la dichiarazione annuale, insieme con l'elenco dei fornitori, ancorche' non abbia effettuato operazioni imponibili (2). La comunicazione di avvalersi della dispensa dagli adempimenti relativi alle operazioni esenti dev'essere fatta nella dichiarazione annuale relativa all'anno precedente o nella dichiarazione di inizio dell'attivita' ed ha effetto fino a quando non sia revocata e in ogni caso per almeno un triennio. La revoca deve essere comunicata all'ufficio nella dichiarazione annuale ed ha effetto dall'anno in corso. Art 37 Presentazione delle dichiarazioni Le dichiarazioni previste dal presente decreto detono essere sottoscritte dal contribuente o da un suo rappresentante legale o negoziale. Le dichiarazioni sono presentate all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, il quale, anche se non richiesto, deve rilasciare ricevuta. Le dichiarazioni possono anche essere spedite all'ufficio a mezzo di lettera raccomandata e si considerano presentate nel giorno in cui sono consegnate all'ufficio postale, che deve apporre il timbro a calendario anche sulla dichiarazione. La prova della presentazione della dichiarazione che dai protocolli, registri ed atti dell'ufficio non risulti pervenuta non puo' essere data che mediante la ricevuta dell'ufficio o la ricevuta della raccomandata. ------------ (1) Comma sostituito dall'art. 15 del D P R 30 dicembre 1950, n 897. (2) Ai sensi dell'art. 16 del D P.R. 30 dicembre 19S0, n. 897, il comma e' stato sostituito, con effetto dal 1° gennaio 1982, dal seguente: " Nell'ipotesi di cui al precedente comma il contribuente non e' ammesso a detrarre dall'imposta eventualmente dovuta quella relativa agli acquisti e alle importazioni e deve presentare la dichiarazione annuale, compilando l'elenco dei fornitori, ancorche' non abbia effettuato operazioni imponibili ". Le dichiarazioni presentate entro trenta giorni dalla scadenza del termine sono valide, salvo quanto stabilito nel primo comma dell'art. 43 e nel primo comma dell'art. 48. Le dichiarazioni presentate con ritardo superiore a trenta giorni si considerano omesse a tutti gli effetti, ma costituiscono titolo per la riscossione dell'imposta che ne risulta dovuta. Art 38 Esecuzione dei versamenti I versamenti previsti dagli articoli 27, 30, 31 e 33 devono essere eseguiti al competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto mediante delega del contribuente ad una delle aziende di credito di cui all'art 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con R.D 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, ovvero ad una delle casse rurali e artigiane di cui al R.D. 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707, avente un patrimonio non inferiore a lire cento milioni. La delega deve essere in ogni caso rilasciata presso una dipendenza dell'azienda delegata sita nella circoscrizione territoriale dell'ufficio competente. L'azienda delegata deve rilasciare al contribuente una attestazione recante l'indicazione dell'importo dell'ordine di versamento e della data in cui lo ha ricevuto e l'impegno di effettuare il versamento all'ufficio per conto del contribuente entro il quinto giorno successivo La delega e' irrevocabile ed ha effetto liberatorio per il delegante. Le caratteristiche e le modalita' di rilascio dell'attestazione, nonche' le modalita' per l'esecuzione dei versamenti agli uffici dell'imposta sul valore aggiunto, per la trasmissione dei relativi dati e documenti all'amministrazione e per i relativi controlli sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro. I versamenti diversi da quelli indicati nel primo comma devono essere eseguiti direttamente all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto o in contanti o mediante assegni circolari non trasferibili intestati all'ufficio stesso o mediante altri titoli di credito bancario o postali a copertura garantita. Il versamento mediante assegni circolari o titoli bancari o postali puo' essere eseguito anche a mezzo posta con lettera raccomandata, nella quale deve essere specificata la causale del versamento. L'ufficio rilascia quietanza nelle forme e con le modalita' stabilite con decreto del Ministro delle finanze anche in deroga alle disposizioni contenute negli articoli 238 e 240 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827. Art 38-bis Esecuzione dei rimborsi I rimborsi previsti nell'art 30, qualora nel termine di due anni dalla data di presentazione della dichiarazione annuale non sia stato notificato avviso di rettifica o accertamento ai sensi dell'art. 54 e del secondo comma dell'art 55, devono essere eseguiti entro tre mesi dalla scadenza del detto termine. Se e' stato notificato avviso di rettifica o accertamento il rimborso deve essere eseguito entro tre mesi dalla notificazione per la parte riconosciuta dall'ufficio ed entro tre mesi dalla definizione dell'accertamento per la parte residua. Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi in ragione del 12 per cento annuo con decorrenza dal novantesimo giorno successivo a quello in cui e' stata presentata la dichiarazione. Il contribuente puo' in ogni caso ottenere il rimborso, entro tre mesi dalla richiesta fatta in sede di dichiarazione annuale, prestando, prima dell'esecuzione del rimborso e per la durata di due anni dallo stesso, cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, ovvero fideiussione rilasciata da un'azienda o istituto di credito, comprese le casse rurali ed artigiane indicate nel primo comma dell'art. 38, o da un'impresa commerciale che a giudizio dell'amministrazione finanziaria offra adeguate garanzie di solvibilita', o mediante polizza fideiussoria rilasciata da un istituto o impresa di assicurazione. Il contribuente puo' ottenere il rimborso in relazione a periodi inferiori all'anno, prestando le garanzie indicate nel comma precedente 1) quando esercita esclusivamente o prevalentemente attivita' che comportano l'effettuazione di operazioni soggette all'imposta con aliquote inferiori a quelle dell'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni; 2) quando ha effettuato operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis e 9 ed operazioni esenti di cui ai numeri 10) e 11) dell'art. 10 per un ammontare superiore al 50 per cento dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate (1). Ai rimborsi previsti nei commi precedenti provvede il competente ufficio utilizzando i fondi della riscossione, eventualmente aumentati delle somme riscosse da altri uffici dell'imposta sul valore aggiunto. Ai fini della formazione della giacenza occorrente per l'effettuazione dei rimborsi e' autorizzata dilazione per il versamento all'Erario dell'imposta riscossa. Ai rimborsi puo' in ogni caso provvedersi con normali stanziamenti di bilancio. Con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro sono stabiliti le modalita' relative all'esecuzione dei rimborsi e le modalita' e i termini per la richiesta dei rimborsi relativi a periodi inferiori all'anno e per la loro esecuzione. Sono altresi' stabiliti le modalita' ed i termini relativi alla dilazione per il versamento all'Erario dell'imposta riscossa nonche' le modalita' relative alla presentazione della contabilita' amministrativa e al trasferimento dei fondi tra i vari uffici. Se successivamente al rimborso viene notificato avviso di rettifica o accertamento il contribuente, entro sessanta giorni, deve versare all'ufficio le somme che in base all'avviso stesso risultano indebitamente rimborsate, insieme con gli interessi del 12 % annuo dalla data del rimborso, a meno che non presti la garanzia prevista nel secondo comma fino a quando l'accertamento sia divenuto definitivo. ------------ (1) Il numero 2) e' sostitutivo dei precedenti numeri 2 e 3, per effetto dell'art 17 del D.P.R. 30 dicembre 1980, n. 897. Art 39 Tenuta e conservazione dei registri e dei documenti I registri previsti dal presente decreto, compresi i bollettari di cui all'art 32, devono essere numerati e bollati ai sensi dell'art. 2215 del codice civile, in esenzione dai tributi di bollo e di concessione governativa e devono essere tenuti a norma dell'art. 2219 dello stesso codice. La numerazione e la bollatura possono essere eseguite anche dall'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto o dall'ufficio del registro. Se la numerazione e la bollatura non sono state effettuate dall'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente l'ufficio o il notaio che le ha eseguite deve entro trenta giorni darne comunicazione all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente. P. ammesso l'impiego di schedari a fogli mobili o tabulati di macchine elettrocontabili secondo modalita' previamente approvate dall'amministrazione finanziaria su richiesta del contribuente. I contribuenti hanno facolta' di sottoporre alla numerazione e alla bollatura un solo registro destinato a tutte le annotazioni prescritte dagli articoli 23, 24 e 25, a condizione che nei registri previsti da tali articoli siano indicati, per ogni singola annotazione, i numeri della pagina e della riga della corrispondente annotazione nell'unico registro numerato e bollato I registri, i bollettari, gli schedari e i tabulati nonche' le fatture, le bollette doganali e gli altri documenti previsti dal presente decreto devono essere conservati a norma dell'art. 22 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; e' ammesso l'impiego di sistemi fotografici di conservazione secondo modalita' previamente approvate dall'amministrazione finanziaria su richiesta del contribuente. Art 40 Ufficio competente Competente a ricevere le dichiarazioni e i versamenti di cui ai precedenti articoli, e ad ogni altro effetto di cui al presente decreto, e' l'ufficio provinciale della imposta sul valore aggiunto nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del contribuente ai sensi degli articoli 58 e 59 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Per i soggetti non residenti nello Stato, che non vi hanno una stabile organizzazione ne' un rappresentante nominato ai sensi dell'articolo 17, e competente l'ufficio provinciale di Roma. Le dichiarazioni presentate e i versamenti fatti ad ufficio diverso da quello indicato nel primo comma si considerano presentate o fatti nei giorni in cui siano pervenuti all'ufficio competente. Titolo terzo SANZIONI Art. 41 Violazioni dell'obbligo di fatturazione Chi effettua operazioni imponibili senza emettere la fattura, essendo obbligato ad emetterla, e' punito con la pena pecuniaria da due a quattro volte l'imposta relativa all'operazione, calcolata secondo le disposizioni del titolo primo. Alla stessa sanzione e' soggetto chi emette la fattura senza la indicazione deIl'imposta o indicando una imposta inferiore, nel quale ultimo caso la pena pecuniaria e' commisurata all'imposta indicata in meno Chi effettua operazioni non imponibili o esenti senza emettere la fattura, essendo obbligato ad emetterla, o indicando nella fattura corrispettivi inferiori a quelli reali, e' punito con la pena pecuniaria da cinquantamila a duecentomila lire. Se la fattura emessa non contiene le indicazioni prescritte dall'art 21, n. 1), o contiene indicazioni incomplete o inesatte tali oda non consentire la identificazione delle parti, si applica la pena pecuniaria da centomila a cinquecentomila lire, salvo che le irregolarita' siano imputabili esclusivamente al cessionario del bene o al committente del servizio. Il cessionario o committente che nell'esercizio di imprese, arti o professioni abbia acquistato beni o servizi da un soggetto obbligato ad emettere la fattura e' punito con la stessa pena pecuniaria prevista nei commi precedenti qualora: a) non avendo ricevuto la fattura entro quattro mesi dalla data di effettuazione dell'operazione, non abbia, entro il trentesimo giorno successivo, presentato all'ufficio competente nei suoi confronti un documento in duplice esemplare contenente le indicazioni prescritte dall'art. 21 e non abbia contemporaneamente versato la relativa imposta; b) avendo ricevuto una fattura irregolare ai sensi dei precedenti commi, non abbia, entro il quindicesimo giorno successivo a quello in cui l'ha registrata, presentato all'ufficio competente nei suoi confronti un documento integrativo, in duplice esemplare, contenente tutte le indicazioni prescritte dall'articolo 21 e non abbia contemporaneamente versato la maggiore imposta eventualmente dovuta. Un esemplare del documento, con l'attestazione dell'avvenuto pagamento o della intervenuta regolarizzazione, e' restituito dall'ufficio all'interessato, che deve annotarlo a norma dell'art. 25. La pena pecuniaria non si applica qualora risulti che la fattura e' stata emessa o regolarizzata. Le presunzioni di cui all'art 53 valgono anche agli effetti del presente articolo. Art 42 Violazioni dell'obbligo di registrazione Chi omette le annotazioni prescritte negli articoli 23 e 24, in relazione ad operazioni imponibili effettuate, e' punito con la pena pecuniaria in misura da due a quattro volte l'imposta relativa alle operazioni stesse, calcolata secondo le disposizioni del titolo primo. Se le annotazioni sono eseguite con indicazioni inesatte, tali da importare un'imposta inferiore, si applica la stessa sanzione, commisurata alla differenza. Chi esegue le annotazioni prescritte dall'articolo 23 con indicazioni incomplete o inesatte, tali da non consentire la identificazione dei cedenti dei beni o prestatori dei servizi, e' punito con la pena pecuniaria da centomila a cinquecentomila lire. Le sanzioni stabilite nei commi precedenti si applicano anche per la omissione o irregolarita' delle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri a norma dell'art. 26. Art 43 Violazioni dell'obbligo di dichiarazione Chi non presenta la dichiarazione annuale, o la dichiarazione di cui al quarto comma dell'art 35, e' punito con la pena pecuniaria da due a quattro volte l'imposta dovuta per l'anno solare o per il piu' breve periodo in relazione al quale la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. Se dalla dichiarazione presentata risulta un'imposta inferiore di oltre un decimo a quella dovuta, ovvero una eccedenza detraibile o rimborsabile superiore di oltre un decimo a quella spettante, si applica la pena pecuniaria da una a due volte la differenza L'omissione della dichiarazione e la presentazione di essa con indicazioni inesatte sorto punite, indipendentemente da quanto stabilito nei precedenti commi, con la pena pecuniaria da centomila a cinquecentomila lire. Per la mancata presentazione di ciascuno degli elenchi di cui all'art 29 si applica la pena pecuniaria da lire cinquecentomila a cinque milioni. La presentazione degli elenchi si considera omessa se i dati in essi contenuti sono inesatti o incompleti; tuttavia la pena pecuniaria puo' essere ridotta fino a un quinto del minimo se i dati mancanti o inesatti sono di scarsa rilevanza e non si applica se sono privi di rilevanza e in ogni caso se il contribuente provvede ad integrarli o rettificarli entro il mese successivo a quello di presentazione dell'elenco (1) Chi non presenta una delle dichiarazioni previste nel primo e nel terzo comma dell'art. 35 o la presenta con indicazioni incomplete o inesatte tali da non consentire l'identificazione del contribuente e' punito con la pena pecuniaria da lire duecentomila a un milione. La stessa pena si applica a chi presenta la dichiarazione senza le indicazioni di cui al n. 4) dello stesso articolo o con indicazioni incomplete o inesatte tali da non consentire l'individuazione del luogo o dei luoghi in cui e' esercitata l'attivita' o in cui sono tenuti e conservati i libri, registri, scritture e documenti. Chi non esegue con le modalita' e nei termini prescritti la liquidazione di cui agli artt. 27 e 33 e' punito con la pena pecuniaria da lire cinquantamila a cinquecentomila. Per l'omessa o inesatta indicazione del numero di partita nelle dichiarazioni e negli altri documenti di cui all'art 35 si applica la pena pecuniaria da lire cinquantamila a un milione. Art 44 Violazione dell'obbligo di versamento Chi non versa in tutto o in parte l'imposta risultante dalla dichiarazione annuale presentata e' soggetto a una soprattassa pari alla meta' della somma non versata o versata in meno. Chi non esegue in tutto o in parte i versamenti di cui agli artt. 27 e 33 e' punito con la pena pecuniaria da due a quattro volte l'imposta non versata o versata in meno. ------------ (1) Il quarto comma dell'art 43 e' stato soppresso, con effetto dal 1° gennaio 1982, dall'art. 18 del D P.R. 30 dicembre 1980, n. 897. Art 45 Violazioni degli obblighi i elativi alla contabilita' (1) Chi rifiuta di esibii e o dichiara di non possedere libri, registri, scritture e documenti che gli siano richiesti ai fini delle ispezioni e verifiche previste nell'art. 52, o comunque li sottrae all'ispezione o alla verifica, e' punito con la pena pecuniaria da lire duecentomila ad un milione, sempre che si tratti di libri, registri, documenti e scritture la cui tenuta e conservazione sono obbligatorie a norma di legge o di cui risulti l'esistenza. Chi non tiene o non conserva i registri previsti dal presente decreto e' punito, anche se non ne sia derivato ostacolo all'accertamento, con la pena pecuniaria da lire duecentomila a cinque milioni; la pena non puo' essere inferiore ad un milione per il registro di cui al quarto comma dell'art. 24. Alla stessa sanzione sono soggetti coloro che non tengono i registri in conformita' alle disposizioni del primo e del secondo comma dell'art. 39 e coloro che non conservano in tutto o in parte le fatture emesse e ricevute e le bollette doganali, ma la pena pecuniaria puo' essere ridotta fino ad un quinto del minimo se le irregolarita' dei registri o i documenti mancanti sono di scarsa rilevanza. ------------ (l) Ai sensi del combinato disposto dell'art 19 e 45, 3° comma, del D.P.R. 30 dicembre 1980, n. 897, il testo dell'articolo e' sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 1982, dal seguente Art 45 Violazione degli obblighi relativi alla contabilita' e aula compilazione degli elenchi Chi rifiuta di esibire o dichiara di non possedere libri, i esistei, scritture e documenti che gli siano richiesti ai fini delle ispezioni e verifiche previste nell'art. 52, o comunque li sottrae all'ispezione o alla verifica, l punito con la pena pecuniaria da lire duecentomila ad un milione, sempre che si tratti di libri, registri, documenti e scritture la cui tenuta e conservazione sono obbligatorie a norma di legge o di cui risulta da esistenza. Chi non tiene o non conserva i registri previsti dal presente decreto e' punito, anche se non ne sia derivato ostacolo all'accertamento, con la pena pecuniaria da lire duecentomila a cinque milioni; la pena non puo' essere inferiore ad un milione per il registro di cui al quarto comma dell'art 24. Alla stessa sanzione sono soggetti coloro che non tengono i registri in conformita' alle disposizioni del primo e del secondo comma dell'art. 39 e coloro che non conservano in tutto o in parte le fatture emesse e ricevute e le bollette doganali, ma la pena pecuniaria puo' essere ridotta fino ad un quinto del minimo se le irregolarita' dei registri o i documenti mancanti sono di scarsa rilevanza. Per la mancata o incompleta compilazione, anche su supporti magnetici, di ciascuno degli elenchi di cui al primo e ai terzo comma dell'art. 29, si applica la pena pecuniaria da lire un milione a dieci milioni. La stessa sanzione si applica per l'omessa allegazione degli elenchi o per l'omessa produzione dei supporti, di cui all'ultimo comma dell'art. 29. Le sanzioni possono essere ridotte fino ad un quinto del minimo se i dati mancanti o inesatti sono di scarsa rilevanza e non si applicano se sono privi di rilevanza e' in ogni caso se il contribuente provvede ad integrarli o rettificarli entro il mese successivo a quello di compilazione. Art 46 Violazioni relative alle esportazioni (1) Per le cessioni di beni effettuate senza applicazione dell'imposta, di cui alla lettera b) dell'art. 8, il cedente e' punito con la pena pecuniaria da 2 a 4 volte l'imposta relativa alla cessione qualora l'esportazione non avvenga nel termine ivi stabilito La pena pecuniaria prevista nel comma precedente non si applica se entro dieci giorni successivi al termine ivi stabilito, previa regolarizzazione della fattura, venga eseguito il versamento dell'imposta con la maggiorazione del 10 % a titolo di soprattassa Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate senza pagamento dell'imposta, di cui alla lettera c) dell'art. 8, il cessionario o committente che attesti falsamente all'altra parte di trovarsi nelle condizioni richieste per fruire del trattamento ivi previsto o ne benefici oltre i limiti consentiti e' punito con la pena pecuniaria da 2 a 6 volte l'imposta relativa alle operazioni effettuate. Se il superamento del limite e' dipeso dalla mancata esportazione da parte del cessionario o commissionario di cui al secondo comma dell'art. 8 dei beni acquistati per essere esportati nello stato originario nel termine ivi stabilito la pena non puo' superare il quadruplo dell'imposta e non si applica se questa viene versata, con la maggiorazione del 20 °5 a titolo di soprattassa, entro dieci giorni dalla scadenza del termine di sei mesi, previa regolarizzazione della relativa fattura I contribuenti che, entro i termini stabiliti, non hanno effettuato le comunicazioni di cui al secondo comma dell'art. 8 ovvero non hanno inviato il prospetto analitico di cui all'ultimo comma dello stesso articolo sono puniti con la pena pecuniaria da lire cinquecentomila a due milioni e cinquecentomila. Il contribuente che nelle fatture o nelle dichiarazioni in dogana relative a cessioni all'esportazione indica quantita', qualita' o corrispettivi diversi da quelli reali e' punito con la pena pecuniaria da due a quattro volte la eventuale eccedenza dell'imposta che sarebbe dovuta, secondo le disposizioni del titolo primo, se i beni indicati fossero stati ceduti nel territorio dello Stato ad un prezzo pari al valore normale di cui all'art. 14 rispetto a quella che risulterebbe dovuta, secondo gli stessi criteri, per la cessione nel territorio dello Stato dei beni presentati in dogana. La pena non si applica per le eccedenze quantitative non superiori al 5 %. Art 47 Altre violazioni Sono punite con la pena pecuniaria da cinquantamila a duecentomila lire: 1) la mancata restituzione dei questionari di cui al n 3) dell'art 51 e la restituzione di essi con risposte incomplete o non veritiere; ------------ (1) Articolo sostituito dall'art 20 del D.P.R. 30 dicembre 1980, n 897 2) la inottemperanza all'invito di comparizione di cui al n 2) dell'art. 51 ed a qualsiasi altra richiesta fatta dagli uffici nell'esercizio dei poteri indicati nell'art. 51; 3) ogni altra violazione degli obblighi stabiliti dal presente decreto non contemplata espressamente Art 48 Circostanze attenuanti ed esimenti Le sanzioni stabilite negli articoli precedenti sono ridotte ad un quarto qualora la violazione consista nella inosservanza di un termine e l'obbligo venga adempiuto entro trenta giorni dalla scadenza di esso, a meno che la violazione non sia gia' stata constatata nelle forme indicate nell'art. 52. Se in relazione ad una stessa operazione sono state commesse piu' violazioni punite con la pena pecuniaria si applica soltanto la pena pecuniaria stabilita per la piu' grave di esse, aumentata da un terzo alla meta'. Le sanzioni stabilite negli articoli da 41 a 45 non si applicano quando gli obblighi ai quali si riferiscono non sono stati osservati in relazione al volume di affari del soggetto, secondo le disposizioni degli art. 31 e seguenti, a meno che il volume d'affari non risulti superiore di oltre il cinquanta per cento al limite stabilito per l'applicazione delle disposizioni stesse. Le sanzioni previste negli art. 43 e 44 non si applicano qualora, entro i termini rispettivamente stabiliti, la dichiarazione sia stata presentata o il versamento sia stato eseguito a un ufficio diverso da quella indicato nel primo comma dell'art. 40. La sanzione stabilita nella prima parte del terzo comma dell'art 46 non si applica qualora la differenza tra i dati indicati nella comunicazione prevista nel secondo comma dell'art. 8 e quelli accertati non sia superiore al 10 % (1). Nei casi in cui l'imposta deve essere calcolata sulla base del valore normale le sanzioni previste non si applicano qualora il valore accertato non supera di oltre il dieci per cento quello indicato dal contribuente. Gli organi del contenzioso tributario possono dichiarare non dovute le pene pecuniarie quando la violazione e' giustificata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferisce. Art 49 Determinazione delle pene pecuniarie Nella determinazione della misura della perla pecuniaria si deve tenere conto della gravita del danno o del pericolo per l'erario e della personalita' dell'autore della titolazione, desunta dai suoi precedenti e dalle sue condizioni di vita individuale, familiare e sociale. La pena puo' essere aumentata fino alla meta' nei confronti di chi nei tre anni precedenti sia incorso in un'altra violazione della stessa indole, per la quale sia stata inflitta la pena pecuniaria. Sono considerate violazioni della stessa indole non soltanto quelle che violano una stessa disposizione del presente decreto ma anche quelle che, pur essendo prevedute in piu' disposizioni, presentano in concreto, per la natura dei fatti che le costituiscono o dei motivi che le determinano, carattere fonda mentale comune. ------------ (1) Comma sostituito dall'art 21 del D.P.R. 30 dicembre 1980, n 8S7 Art 50 Sanzioni penali Chi si sottrae al pagamento dell'imposta dovuta nel corso di un anno solare per un ammontare superiore a lire cento milioni, salse le disposizioni degli articoli precedenti, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa dalla meta' al doppio dell'imposta non versata. Chi nel corso di un anno solare consegue un indebito rimborso per un ammontare superiore a lire cinquanta milioni, indipendentemente da quanto stabilito negli articoli precedenti, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa dalla meta' al doppio del rimborso eseguito, salvo che il fatto costituisca reato piu' grave. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti e fuori dei casi di concorso nei reati ivi previsti, chi ha sottoscritto la dichiarazione annuale e' punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire cinque milioni. Chi emette fatture per operazioni inesistenti o indica nelle fatture i corrispettivi e le relative imposte in misura superiore a quella reale e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da lire centomila a lire un milione. La stessa pena si applica a chi annota nel registro di cui all'art. 25 fatture inesistenti o relative ad operazioni inesistenti o recanti le indicazioni dei corrispettivi o delle imposte in misura superiore a quella reale. La condanna importa, per i reati previsti nei commi primo e secondo, per un periodo di tre anni, l'interdizione e l'incapacita' previste negli art. 28 e 30 del codice penale e nell'art. 2641 del codice civile, nonche' la cancellazione, per lo stesso periodo, dall'albo nazionale dei costruttori e dagli albi o elenchi dei fornitori delle pubbliche amministrazioni. Le stesse pene accessorie possono essere applicate provvisoriamente durante l'istruzione o il giudizio, a norma dell'art. 140 del codice penale. Titolo quarto ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE Art 51 Attribuzioni e poteri degli uffici dell'imposta sul valore aggiunto Gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto controllano le dichiarazioni presentate e i versamenti eseguiti dai contribuenti, ne rilevano eventuale omissione e provvedono all'accertamento e alla riscossione delle imposte o maggiori imposte dovute; vigilano sull'osservanza degli obblighi relativi alla fatturazione e registrazione delle operazioni e alla tenuta della contabilita' e degli altri obblighi stabiliti dal presente decreto; provvedono alla irrogazione delle pene pecuniarie e delle soprattasse e alla presentazione del rapporto all'autorita' giudiziaria per le violazioni sanzionate penalmente. Il controllo delle dichiarazioni presentate e l'individuazione dei soggetti che ne hanno omesso la presentazione sono effettuati sulla base di criteri selettivi fissati annualmente dal Ministro delle Finanze che tengano anche conto della capacita' operativa degli uffici stessi (1). Per l'adempimento dei loro compiti gli uffici possono 1) procedere all'esecuzione di accessi, ispezioni e i critiche ai sensi dell'art. 52; 2) invitare i soggetti che esercitano imprese, arti o professioni, indicandone il motivo, a compatire di persona o a mezzo di rappresentanti per fornire dati, notizie e chiarimenti o per esibire documenti e scritture, ad esclusione dei libri e dei registri, rilevanti ai fini degli accertamenti nei loro confronti. Le richieste fatte e le risposte ricevute devono essere verbalizzate a norma del sesto comma dell'art. 52. Nei confronti degli esercenti arti o professioni puo' essere richiesta l'esibizione anche di libri e registri; 3) inviare ai soggetti che esercitano imprese, arti e professioni, con invito a restituirli compilati e firmati, questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico rilevanti ai fini dell'accertamento, anche nei confronti di loro clienti e fornitori; 4) invitare qualsiasi soggetto ad esibire o trasmettere, anche in copia fotostatica, documenti e fatture relativi a determinate cessioni di beni o prestazioni di servizi ricevute ed a fornire ogni informazione relativa alle operazioni stesse; 5) richiedere la comunicazione di dati e notizie alla guardia di finanza, agli uffici doganali e ad ogni altra pubblica amministrazione o ente pubblico, fatta eccezione per gli istituti e le aziende di credito per quanto attiene ai loro rapporti con i clienti, per l'amministrazione postale per quanto attiene i dati relativi ai depositi, conti correnti e buoni postali, per l'Istituto centrale di statistica e per gli ispettorati del lavoro per quanto riguarda le rilevazioni loro commesse dalla legge; 6) richiedere copie o estratti degli atti e dei documenti depositati presso i notai, i procuratori del registro, i conservatori dei registri immobiliari e gli altri pubblici ufficiali. Gli inviti e le richieste di cui al precedente comma devono essere fatti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, fissando per l'adempimento un termine non inferiore a quindici giorni ------------ (1) Il secondo periodo e' stato aggiunto dall'art 6, ultimo comma, della ,legge 24 aprile 1980, n. 146. Art 52 Accessi, ispezioni e verifiche Gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto possono disporre l'accesso di impiegati dell'Amministrazione finanziaria nei locali destinati all'esercizio di attivita' commerciali, agricole, artistiche o professionali per procedere ad ispezioni documentali, verificazioni e ricerche e ad ogni altra rilevazione ritenuta utile per l'accertamento dell'imposta e per la repressione dell'evasione e delle altre violazioni. Gli impiegati che eseguono l'accesso devono essere muniti di apposita autorizzazione che ne indica lo scopo, rilasciata dal capo dell'ufficio da cui dipendono. Tuttavia per accedere nei locali destinati all'esercizio di arti o professioni, che non siano anche adibiti all'esercizio di attivita' commerciali o agricole, e in ogni caso per accedere in locali che siano adibiti anche ad abitazione, e' necessaria anche l'autorizzazione del procuratore della Repubblica. L'accesso in locali diversi da quelli indicati nel precedente comma puo' essere eseguito, previa autorizzazione del procuratore della Repubblica, soltanto in caso di gravi indizi di violazioni delle norme del presente decreto, allo scopo di reperire libri, registri, documenti, scritture ed altre prove delle violazioni. E' in ogni caso necessaria l'autorizzazione del procuratore della Repubblica o dell'autorita' giudiziaria piu' vicina per procedere durante l'accesso a perquisizioni personali e all'apertura coattiva di pieghi sigillati, borse, casseforti, mobili, ripostigli e simili. L'ispezione documentale si estende a tutti i libri, registri, documenti e scritture che si trovano nei locali, compresi quelli la cui tenuta e conservazione non sono obbligatorie. I libri, registri, scritture e documenti di cui e' rifiutata l'esibizione non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente ai fini dell'accertamento in sede amministrativa o contenziosa. Per rifiuto di esibizione si intendono anche la dichiarazione di non possedere i libri, registri, documenti e scritture e la sottrazione di essi alla ispezione. Di ogni accesso deve essere redatto processo verbale da cui risultino le ispezioni e le rilevazioni eseguite, le richieste fatte al contribuente o a chi lo rappresenta e le risposte ricevute. Il verbale deve essere sottoscritto dal contribuente o da chi lo rappresenta ovvero indicare il motivo della mancata sottoscrizione. Il contribuente ha diritto di averne copia. I documenti e le scritture possono essere sequestrati soltanto se non e' possibile riprodurne o farne constare il contenuto nel verbale, nonche' in caso di mancata sottoscrizione o di contestazione del contenuto del verbale. I libri e i registri non possono essere sequestrati; gli organi procedenti possono eseguirne o farne eseguire copie o estratti, possono apporre nelle parti che interessano la propria firma o sigla insieme con la data e il bollo d'ufficio e possono adottare le cautele atte ad impedire l'alterazione o la sottrazione dei libri e dei registri. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche per l'esecuzione di verifiche e di ricerche relative a merci o altri beni viaggianti su autoveicoli e natanti adibiti al trasporto per conto di terzi. In deroga alle disposizioni del settimo comma gli impiegati che procedono all'accesso nei locali di soggetti che si avvalgono di sistemi meccanografici, elettronici e simili, hanno facolta' di provvedere con mezzi propri all'elaborazione dei supporti fuori dei locali stessi qualora il contribuente noli consenta l'utilizzazione dei propri impianti e del proprio personale. Se il contribuente dichiara che le scritture contabili o alcune di esse si trovano presso altri soggetti deve esibire un'attestazione dei soggetti stessi recante la specificazione delle scritture in loro possesso. Se l'attestazione non e' esibita e se il soggetto che l'ha rilasciata si oppone all'accesso o non esibisce in tutto o in parte le scritture si applicano le disposizioni del quinto comma. Art. 53 Presunzioni di cessione e di acquisto Si presumono ceduti i beni acquistati, importati o prodotti che non si trovano nei luoghi in cui il contribuente esercita la sua attivita', comprese le sedi secondarie, filiali, succursali, dipendenze, stabilimenti, negozi o depositi dell'impresa, ne' presso suoi rappresentanti, salvo che sia dimostrato che i beni stessi: a) sono stati utilizzati per la produzione, perduti o distrutti; b) sono stati consegnati a terzi in lavorazione, deposito o comodato o in dipendenza di contratti estimatori o di contratti di opera, appalto, trasporto, mandato, commissione o altro titolo non traslativo della proprieta'. Le sedi secondarie, filiali o succursali devono risultare dall'iscrizione alla camera di commercio o da altro pubblico registro; le dipendenze, gli stabilimenti, i negozi e i depositi devono essere stati indicati a norma dell'articolo 35 o del primo comma dell'art. 81. La rappresentanza deve risultare da atto pubblico, da scrittura privata registrata o da lettera annotata in apposito registro, in data anteriore a quella in cui e' avvenuto il passaggio dei beni, presso l'ufficio competente in relazione al domicilio fiscale del rappresentante o del rappresentato La consegna dei beni a terzi, di cui alla lettera b), deve risultare dal libro giornale o da altro libro tenuto a norma del codice civile o da apposito registro tenuto in conformita' all'art. 39 del presente decreto, ovvero da altro documento conservato a norma dello stesso articolo. I beni che si trovano nel luogo o in uno dei luoghi in cui il contribuente esercita la sua attivita' si presumono acquistati se il contribuente non dimostra, nei casi e nei modi indicati nel primo e nel secondo comma, di averli ricevuti in base ad un rapporto di rappresentanza o di lavorazione o ad uno degli altri titoli di cui al primo comma. Art. 54 Rettifica delle dichiarazioni L'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto procede alla rettifica della dichiarazione annuale presentata dal contribuente quando ritiene che ne risulti un'imposta inferiore a quella dovuta ovvero un'eccedenza detraibile o rimborsabile superiore a quella spettante. L'infedelta' della dichiarazione, qualora non emerga o direttamente dal contenuto di essa o dal confronto con gli elementi di calcolo delle liquidazioni di cui agli artt. 27 e 33 e con le precedenti dichiarazione annuali deve essere accertata mediante il confronto tra gli elementi indicati nella dichiarazione e quelli annotati nei registri di cui agli artt. 23, 24 e 25 e mediante il controllo della completezza, esattezza e veridicita' delle registrazioni sulla scorta delle fatture ed altri documenti, delle risultanze di altre scritture contabili e degli altri dati e notizie raccolti nei modi previsti nell'art. 51. Le omissioni e le false o inesatte indicazioni possono essere indirettamente desunte da tali risultanze, dati e notizie a norma dell'art. 53 o anche sulla base di presunzioni semplici, purche' queste siano gravi, precise e concordanti. L'ufficio puo' tuttavia procedere alla rettifica indipendentemente dalla previa ispezione della contabilita' del contribuente qualora l'esistenza di operazioni imponibili per ammontare superiore a quello indicato nella dichiarazione, o l'inesattezza delle indicazioni relative alle operazioni che danno diritto alla detrazione, risulti in modo certo e diretto, e non in via presuntiva, da verbali, questionari e fatture di cui ai numeri 2), 3) e 4) dell'art. 51, dagli elenchi allegati alle dichiarazioni di altri contribuenti o da verbali relativi ad ispezioni eseguite nei confronti di altri contribuenti, nonche' da altri atti e documenti in suo possesso. Se vi e' pericolo per la riscossione dell'imposta l'ufficio puo' provvedere, prima della scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione annuale, all'accertamento delle imposte non versate in tutto o in parte a norma degli artt. 27 e 33. Art. 55 Accertamento induttivo Se il contribuente non ha presentato la dichiarazione annuale l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto puo' procedere in ogni caso all'accertamento dell'imposta dovuta indipendentemente dalla previa ispezione della contabilita'. In tal caso l'ammontare imponibile complessivo e l'aliquota applicabile sono determinati induttivamente sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a conoscenza dell'ufficio e sono computati in detrazione soltanto i versamenti eventualmente eseguiti dal contribuente e le imposte detraibili ai sensi dell'art. 19 risultanti dalle liquidazioni prescritte dagli artt. 27 e 33. Le disposizioni del precedente comma si applicano anche se la dichiarazione presentata e' priva di sottoscrizione o reca le indicazioni di cui ai numeri 1) e 3) dell'art. 28 senza le distinzioni e specificazioni ivi richieste, sempreche' le indicazioni stesse non siano state regolarizzate entro il mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Le disposizioni stesse si applicano, in deroga alle disposizioni dell'art. 54, anche nelle seguenti ipotesi: 1) quando risulta, attraverso il verbale di ispezione redatto ai sensi dell'art 52, che il contribuente non ha tenuto, ha rifiutato di esibire o ha comunque sottratto all'ispezione i registri previsti dal presente decreto e le altre scritture contabili obbligatorie a norma del primo comma dell'art 2214 del codice civile e delle leggi in materia di imposte sui redditi, o anche soltanto alcuni di tali registri e scritture; 2) quando dal verbale di ispezione risulta che il contribuente non ha emesso le fatture per una parte rilevante delle operazioni ovvero non ha conservato, ha rifiutato di esibire o ha comunque sottratto all'ispezione, totalmente o per una parte rilevante, le fatture emesse; 3) quando le omissioni e le false o inesatte indicazioni o annotazioni accertate ai sensi dell'art. 54, ovvero le irregolarita' formali dei registri e delle altre scritture contabili risultanti dal verbale di' ispezione, sono cosi' gravi, numerose e ripetute da rendere inattendibile la contabilita' del contribuente. Se vi e' pericolo per la riscossione dell'imposta l'ufficio puo' procedere all'accertamento induttivo, per la frazione di anno solare gia' decorsa, senza attendere la scadenza del termine stabilito per la dichiarazione annuale e con riferimento alle liquidazioni prescritte dagli artt 27 e 33. Art 56 Notificazione e motivazione degli accertamenti Le rettifiche e gli accertamenti sono notificati ai contribuenti, mediante avvisi motivati, nei modi stabiliti per le notificazioni in materia di imposte sui redditi, da messi speciali autorizzati dagli Uffici dell'imposta sul valore aggiunto o dai messi comunali. Negli avvisi relativi alle rettifiche di cui all'art. 54 devono essere indicati specificamente, a pena di nullita', gli errori, le omissioni e le false o inesatte indicazioni su cui e' fondata la rettifica e i relativi elementi probatori. Per le omissioni e le inesattezze desunte in via presuntiva devono essere indicati i fatti certi che danno fondamento alla presunzione. Negli avvisi relativi agli accertamenti induttivi devono essere indicati, a pena di nullita', l'imponibile determinato dall'ufficio, l'aliquota o le aliquote e le detrazioni applicate e le ragioni per cui sono state ritenute applicabili le disposizioni del primo o del" secondo comma dell'art. 55. Nelle ipotesi di cui al quarto comma dell'art. 54 e al terzo comma dell'art. 55 devono essere inoltre indicate, a pena di nullita', le ragioni di pericolo per la riscossione dell'imposta. Art. 57 Termine per gli accertamenti Gli avvisi relativi alle rettifiche e agli accertamenti previsti nell'art 54 E nel secondo comma dell'art. 55 devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui e' stata presentata la dichiarazione. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, l'avviso di accertamento dell'imposta a norma del primo comma dell'art. 55 puo' essere notificato fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. Fino alla scadenza del termine stabilito nei commi precedenti le rettifiche e gli accertamenti possono essere integrati o modificati, mediante la notificazione di nuovi avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi. Nell'avviso devono essere specificamente indicati, a pena di nullita', i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza dell'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto Art 58 Irrogazione delle sanzioni In caso di violazione degli obblighi stabiliti dal presente decreta l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto procede alla irrogazione delle pene pecuniarie e delle soprattasse previste nel titolo terzo. Per le violazioni che danno luogo a rettifica o ad accertamento dell'imposta l'irrogazione delle sanzioni e' comunicata al contribuente con lo stesso avviso di rettifica o di accertamento. Per le violazioni che non danno luogo a rettifica o ad accertamento dell'imposta l'ufficio puo' provvedere in qualsiasi momento, con separati avvisi da notificare a norma del primo comma dell'art. 56, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui e' avvenuta la violazione. La pena pecuniaria non puo' essere irrogata qualora nel termine di trenta giorni dalla data del verbale di constatazione della violazione sia stata versata all'ufficio una somma pari ad un sesto del massimo della pena. Nelle ipotesi previste nell'art 50 l'azione penale ha corso dopo che l'accertamento dell'imposta e' divenuto definitivo e la prescrizione del reato, e' sospesa fino alla stessa data. Art 59 Ricorsi Il contribuente puo' ricorrere contro i provvedimenti di rettifica, di accertamento e di irrogazione delle sanzioni secondo le disposizioni relative al contenzioso tributario. La nullita' degli avvisi per l'omissione o l'insufficienza delle indicazioni prescritte negli artt. 56 e 57, terzo comma, e in genere per difetto di motivazione, deve essere eccepita a pena di decadenza in primo grado. I contribuenti obbligati alla tenuta di scritture contabili non possono, provare circostanze omesse nelle scritture stesse o in contrasto con le loro, risultanze. Art 60 Pagamento delle imposte accertate L'imposta o la maggiore imposta accertata dall'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto deve essere pagata dal contribuente entro sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento o di rettifica. Se il contribuente propone ricorso contro l'accertamento, il pagamento dell'imposta o della maggiore imposta deve essere eseguito: 1) per un terzo dell'ammontare accertato dall'ufficio, nel termine stabilito nel primo comma; 2) fino alla concorrenza della meta' dell'ammontare accertato dalla commissione tributaria di primo grado, entro sessanta giorni dalla notificazione, a norma del primo comma dell'art. 56, della liquidazione fatta dall'ufficio; 3) fino alla concorrenza di due terzi dell'ammontare accertato dalla commissione tributaria di secondo grado, entro sessanta giorni dalla notificazione della liquidazione fatta dall'ufficio; 4) per l'intero ammontare che risulta ancora dovuto in base alla decisione della commissione centrale o alla sentenza della corte d'appello, entro sessanta giorni dalla notificazione della liquidazione fatta dall'ufficio. Sulle somme dovute a norma dei precedenti commi si applicano gli interessi calcolati al saggio indicato nell'art. 38-bis, con decorrenza dal sessantesimo giorno successivo alla scadenza del termine stabilito per la presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno solare cui si riferisce l'accertamento o la rettifica. Gli interessi sono liquidati dall'ufficio e indicati nell'avviso di accertamento o di rettifica o negli avvisi relativi alle liquidazioni da notificare a norma del comma precedente e ricominciano a decorrere in caso di ritardo nei pagamenti. Se l'imposta o la maggiore imposta accertata ai sensi dei numeri 2), 3) o 4) del secondo comma e' inferiore a quella gia' pagata, il contribuente ha diritto al rimborso della differenza entro sessanta giorni dalla notificazione della decisione o della sentenza, che deve essere eseguita anche su richiesta del contribuente. Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi calcolati al saggio indicato nell'art. 38-bis, con decorrenza dalla data del pagamento fatto dal contribuente. I pagamenti previsti nel presente articolo devono essere fatti all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto nei modi indicati nel quarto comma dell'art. 38. Il contribuente non ha diritto di rivalersi dell'imposta o della maggiore imposta pagata in conseguenza dell'accertamento o della rettifica nei confronti dei cessionari dei beni o dei committenti dei servizi Art 61 Pagamento delle pene pecuniarie e delle soprattasse Le pene pecuniarie e le soprattasse irrogate dagli uffici dell'imposta sul valore aggiunto devono essere pagate nei modi indicati nel quarto comma dell'art. 38, entro sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di rettifica o di accertamento con il quale sono state irrogate o del separato avviso di cui al terzo comma dell'art. 58. Se e' proposto ricorso contro la rettifica o l'accertamento o contro il separato provvedimento di irrogazione, il pagamento deve essere eseguito entro sessanta giorni dalla notificazione della decisione della commissione centrale o della sentenza della corte d'appello o dell'ultima decisione non impugnata. In caso di ritardo nel pagamento si applicano gli interessi calcolati al saggio indicato nell'art. 38-bis, con decorrenza dal sessantesimo giorno successivo alla notificazione dell'avviso o della sentenza o decisione definitiva. Art. 62 Riscossione coattiva e privilegi Se il contribuente non esegue il pagamento dell'imposta, delle pene pecuniarie e delle soprattasse nel termine stabilito l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto notifica ingiunzione di pagamento contenente l'ordine di pagare entro trenta giorni sotto pena degli atti esecutivi. L'ingiunzione e' vidimata e resa esecutiva dal pretore nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio, qualunque sia la somma dovuta, ed e' notificata a norma del primo comma dell'art. 56. Se entro trenta giorni dalla notificazione dell'ingiunzione il contribuente non esegue il pagamento si procede alla riscossione coattiva secondo le disposizioni degli artt. da 5 a 29 e 31 del testo unico approvato con R D. 14 aprile 1910, n. 639. I crediti dello Stato per le imposte, le pene pecuniarie e le soprattasse dovute ai sensi del presente decreto hanno privilegio generale sui beni mobili del debitore con grado successivo a quello indicato al n. 15) dell'art. 2778 del codice civile. In caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, gli stessi crediti sono collocati sussidiariamente sul prezzo degli immobili con preferenza rispetto ai creditori chirografari, ma dopo i crediti indicati al primo e secondo comma dell'art. 66 della legge 30 aprile 1969, n. 153. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche nel caso che il contribuente non esegua il versamento delle somme indebitamente rimborsategli. Per le imposte e le pene pecuniarie dovute dal cessionario o dal committente ai sensi dell'art. 41 lo Stato ha privilegio speciale, ai sensi degli artt. 2758 e 2772 del codice civile, sui beni mobili o immobili che hanno formato oggetto della cessione o ai quali si riferisce il servizio prestato, con il grado rispettivamente indicato al n. 5) dell'art 2778 e al n. 4) dell'art. 2780 del codice civile. Art. 63 Collaborazione della guardia di finanza La guardia di finanza coopera con gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto per l'acquisizione e il reperimento degli elementi utili ai fini dell'accertamento dell'imposta e per la repressione delle violazioni del presente decreto, procedendo di propria iniziativa o su richiesta degli uffici, secondo le norme e con le facolta' di cui all'art. 52, alle operazioni ivi indicate e trasmettendo agli uffici stessi i relativi verbali e rapporti. Ai fini del necessario coordinamento dell'azione della guardia di finanza con quella degli uffici finanziari saranno presi accordi, periodicamente e nei casi in cui si debba procedere ad indagini sistematiche, tra la Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari e il Comando generale della guardia di finanza e, nell'ambito delle singole circoscrizioni, fra i capi degli Ispettorati e degli Uffici e i Comandi territoriali. Gli uffici finanziari e i Comandi della guardia di finanza, per evitale la reiterazione di accessi presso gli stessi contribuenti, devono darsi reciprocamente tempestiva comunicazione delle ispezioni e verifiche intraprese. L'ufficio o il Comando che riceve la comunicazione puo' richiedere all'organo che sta eseguendo l'ispezione o la verifica l'esecuzione di determinati controlli e l'acquisizione di determinati elementi utili ai fini dell'accertamento Art 64 Collaborazione degli uffici doganali e degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione Gli uffici doganali eseguono i controlli necessari per l'accertamento delle violazioni di cui al quinto comma dell'art. 46 e ne riferiscono ai competenti uffici dell'imposta sul valore aggiunto Per le controversie relative alla qualita' e quantita' dei beni si applicano le disposizioni della legge doganale (1) Gli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione cooperano con gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto per l'accertamento dell'imposta dovuta dalle imprese i cui depositi e stabilimenti sono sottoposti alla vigilanza degli uffici stessi. Art 65 Obblighi dei pubblici ufficiali (2) Art 66 Segreto d'ufficio Gli impiegati dell'Amministrazione finanziaria e gli ufficiali e agenti della guardia di finanza sono obbligati al segreto per tutto cio' che riguarda i dati e le notizie di cui vengono a conoscenza nell'adempimento dei compiti e nell'esercizio dei poteri previsti dal presente decreto Art. 66-bis Pubblicazione degli elenchi di contribuenti (3) Il Ministro delle finanze dispone, almeno ogni biennio, la pubblicazione degli elenchi dei contribuenti nei cui confronti l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto ha proceduto a rettifica o ad accertamento ai sensi degli artt. 54 e 55. Negli elenchi deve essere specificato se gli accertamenti sono definitivi o in contestazione e deve essere indicato, in caso di rettifica, anche il volume di affari dichiarato dai contribuenti Gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto formano e pubblicano annualmente per ciascuna provincia compresa nella propria circoscrizione un elenco nominativo dei contribuenti che hanno presentato la dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, con la specificazione, per ognuno, del volume di affari. La pubblicazione dell'elenco di cui al comma precedente avviene mediante deposito per la durata di un anno, ai fini della consultazione da parte di chiunque, sia presso l'ufficio che ha proceduto alla loro formazione sia presso i comuni interessati. Per la consultazione non sono dovuti i tributi speciali di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n 648. Gli stessi uffici pubblicano inoltre un elenco contenente i nominativi dei contribuenti che hanno ottenuto rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto. ------------ (1) Comma sostituito dall'art 22 del D.P.R. 30 dicembre 1980, n 897 (2) Articolo soppresso dal D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687. (3) Articolo aggiunto dall'art. 23 del D.P.R. 30 dicembre 1980, n 897 Titolo quinto IMPORTAZIONI Art. 67 Importazioni Costituiscono importazioni, da chiunque siano effettuate, le operazioni considerate importazioni definitive ai sensi delle norme doganali, le operazioni di temporanea importazione effettuate a norma del secondo comma dell'art. 187 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, le operazioni di reimportazione a scarico di temporanea esportazione e quelle di reintroduzione in franchigia doganale di beni precedentemente esportati. Art. 68 Importazioni non soggette all'imposta Non sono soggette all'imposta a) l'importazione dei beni indicati nel primo comma, lettera e), dell'art. 8 e nell'art. 8-bis, sempre che ricorrano le condizioni stabilite nei predetti articoli; b) le importazioni di oro in lingotti, pani, verghe, bottoni e granuli; c) ogni altra importazione definitiva di beni la cui cessione e' esente dall'imposta o non vi e' soggetta a norma dell'art. 72; d) la reintroduzione di beni nello stato originario, da parte dello stesso soggetto che li aveva esportati, sempre che ricorrano le condizioni per la franchigia doganale; e) la reintroduzione e la reimportazione, da parte dell'esportatore o di un terzo per suo conto, di beni che abbiano formato oggetto in un altro Stato membro della Comunita' europea di lavorazioni assoggettate all'imposta senza diritto a detrazione o a rimborso; f) l'importazione di beni donati ad enti pubblici ovvero ad associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalita' di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica, nonche' quella di beni donati a favore delle popolazioni colpite da calamita' naturali o catastrofi dichiarate tali ai sensi della legge 8 dicembre 1970, n. 996; g) le importazioni dei beni indicati nel terzo comma, lettera 1) dell'articolo 2 (1). ------------ (1) Lettera aggiunta dall'art 2, ultimo comma, della legge 22 dicembre 1980, n 889. Art 69 Determinazione dell'imposta (1) L'imposta e' commisurata, con le aliquote indicate nell'art 16, al valore dei beni importati determinato al sensi delle disposizioni in materia doganale, aumentato dell'ammontare dei diritti doganali dovuti, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' dell'ammontare delle spese di inoltro fino al luogo di destinazione all'interno del territorio doganale che figura sul documento di trasporto sotto la cui scorta i beni sono introdotti nel territorio medesimo. Fatti salvi i casi di applicazione dell'art 68, lettera c), per i beni nazionali reimportati a scarico di temporanea esportazione la detrazione prevista negli artt. 207 e 208 del testo unico approvato con D.P R. 23 gennaio 1973, n. 43, e l'esenzione prevista nell'art. 209 dello stesso testo unico si applicano, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, soltanto se i beni vengono reimportati dal soggetto che li aveva esportati o da un terzo per conto del medesimo e se lo scarico della temporanea esportazione avviene per identita'. Art 70 Applicazione dell'imposta (2) L'imposta relatila alle importazioni e' accertata, liquidata e riscossa per ciascuna operazione. Si applicano per quanto concerne le controversie e le sanzioni, le disposizioni delle leggi doganali relative ai diritti di confine. Per le importazioni effettuate senza pagamento di imposta, di cui alla lettera c) dell'art. 8, all'importatore che attesti falsamente di trovarsi nelle condizioni richieste per fruire del trattamento ivi previsto o ne benefici oltre i limiti consentiti si applica la pena pecuniaria di cui al terzo comma dell'art. 46, salvo che il fatto costituisca reato a norma della legge doganale. L'imposta dovuta per l'introduzione dei beni nello Stato tramite il servizio postale deve essere assolta secondo le modalita' stabilite con apposito decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. Titolo sesto DISPOSIZIONI VARIE Art 71 Operazioni con lo Stato della citta' del Vaticano e con la Repubblica di San Marino Le disposizioni degli artt. 8 e 9 si applicano alle cessioni eseguite mediante trasporto o consegna dei beni nel territorio dello Stato della Citta' del Vaticano, comprese le aree in cui hanno sede le istituzioni e gli uffici richiamati nella convenzione doganale italo-vaticana del 30 giugno 1930 e in quello della Repubblica di San Marino, ed ai servizi connessi, secondo modalita' da stabilire preventivamente con decreti del Ministro per le finanze in base ad accordi con i detti Stati. Per l'introduzione nel territorio dello Stato di beni provenienti dallo Stato della Citta' del Vaticano, comprese le aree di cui al primo comma, e dalla Repubblica di San Marino i contribuenti dai quali o per conto dei quali ne e' effettuata l'introduzione nel territorio dello Stato sono tenuti al pagamento dell'imposta sul valore aggiunto a norma del terzo comma dell'art. 17. Per i beni di provenienza estera destinati alla Repubblica di San Marino, l'imposta sul valore aggiunto sara' assunta in deposito dalla dogana e rimborsata al detto Stato successivamente all'introduzione dei beni stessi nel suo territorio, secondo modalita' da stabilire con il decreto previsto dal primo comma. ------------ (1) Articolo sostituito dall'ari 24 del D.P.R. 30 dicembre 1980, n 897 (2) Articolo sostituito dall'art 25 del D.P.R. 30 dicembre 1980, n 897 Art. 72 Trattati e accordi Internazionali Le agevolazioni previste da trattati e accordi internazionali relativamente alle imposte sulla cifra di affari valgono agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto. Per tutti gli effetti del presente decreto le cessioni di beni e le prestazioni di servizi non soggette all'imposta ai sensi del primo comma sono equiparate alle operazioni non imponibili di cui agli arti. 8, 8-bis e 9. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate: 1) alle sedi ed ai rappresentanti diplomatici e consolari, compreso il personale tecnico amministrativo, appartenenti a Stati che in via di reciprocita' riconoscono analoghi benefici alle sedi ed ai rappresentanti diplomatici e consolari italiani; 2) ai comandi militari degli Stati membri, ai quartieri generali militari internazionali ed agli organismi sussidiari, installati in esecuzione del trattato del Nord-Atlantico, nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, nonche' all'Amministrazione della difesa qualora agisca per conto dell'organizzazione istituita con il suddetto trattato; 3) alle Comunita' europee nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, anche se effettuate ad imprese o enti per l'esecuzione di contratti di ricerca e di associazione conclusi con le dette Comunita', nei limiti per questi ultimi della partecipazione della Comunita' stessa; 4) all'Organizzazione delle Nazioni Unite ed alle sue istituzioni specializzate nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali; 5) all'Istituto universitario europeo nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali. Le disposizioni di cui al precedente comma trovano applicazione per gli enti indicati ai numeri 3), 4) e 5) allorche' le cessioni di beni e le prestazioni di servizi siano di importo superiore alle lire cinquecentomila (1). ------------ (1) Il limite di lire cinquecentomila e' stato ridotto a lire centomila dall'art. 3 del D.P.R. 2 luglio 1975, n. 288. Tale limite si applica anche per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate ai soggetti indicati nel n. 1) del terzo comma dell'art. 72. Art. 73 Modalita' e termini speciali Il Ministro delle finanze, con propri decreti, puo' determinare le modalita' ed i termini: a) per l'emissione, numerazione, registrazione, conservazione delle fatture o per la registrazione dei corrispettivi relativi ad operazioni effettuate dalla stessa impresa in diversi settori di attivita' e ad operazioni effettuate a mezzo di sedi secondarie od altre dipendenze di cui al secondo comma dell'art 35 e di commissionari, nonche' per la registrazione dei relativi acquisti; b) per l'emissione delle fatture relative a cessioni di beni inerenti a contratti estimatori, a cessioni di imballaggi e recipienti di cui all'art. 15, n. 4), non restituiti in conformita' alle pattuizioni contrattuali e a cessioni di beni il cui prezzo e' commisurato ad elementi non ancora conosciuti alla data di effettuazione dell'operazione; c) per l'emissione, numerazione, registrazione e conservazione delle fatture relative a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di arti e professioni per le quali risulti particolarmente onerosa e complessa l'osservanza degli obblighi di cui al titolo secondo del presente decreto; d) per le annotazioni prescritte dal presente decreto da parte dei contribuenti che utilizzano macchine elettrocontabili, fermo restando l'obbligo di tenere conto, nelle dichiarazioni annuali e nelle liquidazioni periodiche, di tutte le operazioni soggette a registrazione nel periodo cui le dichiarazioni e liquidazioni stesse si riferiscono; e) per l'emissione, numerazione e registrazione delle fatture, le liquidazioni periodiche e i versamenti relativi alle somministrazioni di acqua, gas, energia elettrica e simili e all'esercizio di impianti di lampade votive. Con decreti del Ministro delle finanze possono inoltre essere determinate le formalita' che devono essere osservate per effettuare, senza applicazione dell'imposta, la restituzione o la sostituzione gratuita di beni invenduti, previste da disposizioni legislative, usi commerciali o clausole contrattuali. Per determinate categorie di beni, contenuti in recipienti, imballaggi e simili per la diretta vendita al consumo potra' essere disposta l'applicazione di contrassegni di Stato atti a garantire il pagamento dell'imposta. Il Ministro delle finanze puo' disporre con propri decreti, stabilendo le relative modalita', che le dichiarazioni delle societa' controllate siano presentate dall'ente o societa' controllante all'ufficio del proprio domicilio fiscale e che i versamenti di cui agli artt. 27, 30 e 33 siano fatti all'ufficio stesso per l'ammontare complessivamente dovuto dall'ente o societa' controllante e dalle societa' controllate, al netto delle eccedenze detraibili. Le dichiarazioni, sottoscritte anche dall'ente o societa' controllante, devono essere presentate anche agli uffici del domicilio fiscale delle societa' controllate, fermi restando gli altri obblighi e le responsabilita' delle societa' stesse. Si considera controllata la societa' le cui azioni o quote sono possedute dall'altra per oltre la meta' fin dall'inizio dell'anno solare precedente. Art 73-bis Disposizioni per l'identificazione di determinati prodotti (1) Il Ministro delle finanze con propri decreti puo' stabilire l'obbligo della individuazione, mediante apposizione di contrassegni ed etichette, di taluni prodotti appartenenti alle seguenti categorie: 1) prodotti tessili di cui alla legge 26 novembre 1973, n. 883, nonche' indumenti in pelle o pellicceria anche artificiali; 2) apparecchi riceventi per la radiodiffusione e per la televisione, apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono e delle immagini, apparecchi del settore cine-foto-ottico, nonche' talune relative parti e pezzi staccati. L'obbligo deve essere adempiuto dal produttore o dall'importatore anteriormente a qualsiasi atto di commercializzazione. Dal contrassegno o dall'etichetta devono risultare, per i prodotti indicati al n. 1), eventualmente anche in aggiunta ai dati richiesti dalla legge 26 novembre 1973, n. 883, il numero di partita I.V.A. del soggetto obbligato e l'identificazione merceologica del prodotto in base alla voce di tariffa doganale e, in caso di sottovoci, anche al numero di codice statistico; per i prodotti indicati al n. 2), oltre al numero di partita I.V.A. del soggetto obbligato, il numero progressivo attribuito al prodotto. Con gli stessi decreti sono stabilite le caratteristiche, le modalita' e i termini dell'apposizione, anche mediante idonee apparecchiature, del contrassegno e dell'etichetta nonche' i relativi controlli. Possono essere altresi' prescritte modalita' per assicurare il raffronto delle indicazioni contenute nei contrassegni e nelle etichette con i documenti accompagnatori delle merci viaggianti e gli altri documenti commerciali e fiscali. Con successivi decreti le disposizioni di cui al precedente comma possono essere estese anche a prodotti confezionati in tessuto o in pelle, anche artificiali, diversi dagli indumenti. Ai produttori o importatori che consegnano o spediscono, anche a titolo non traslativo ma per la vendita, prodotti di cui ai precedenti commi sprovvisti di contrassegno o etichetta ovvero con contrassegno o etichetta privi del numero di partita I.V.A. o dei dati di identificazione del prodotto o del numero progressivo o con la loro indicazione incompleta o inesatta, si applica la sanzione di cui alla prima parte del primo comma dell'art. 41. La stessa sanzione si applica ai soggetti che ricevono, nell'esercizio di impresa, prodotti privi di contrassegno o etichetta ovvero con contrassegno o etichetta mancante dei detti elementi. La sanzione e' ridotta ad un quarto se per la relativa cessione e' stata emessa fattura Per ogni altra violazione alle disposizioni di cui ai decreti previsti dai commi primo e secondo si applica la pena pecuniaria da lire centomila a lire cinquecentomila. ------------ (1) Articolo aggiunto dall'art 26 del D.P.R. 30 dicembre 1980, n 897 Art 74 Disposizioni relative a particolari settori In deroga alle disposizioni dei titoli primo e secondo, l'imposta e' dovuta a) per il commercio dei generi dei quali la legge riserva l'importazione o la fabbricazione, nonche' la relativa distribuzione o vendita, esclusivamente all'Amministrazione autonoma dei monopoli dello Stato, dall'amministrazione stessa, sulla base del prezzo di vendita al pubblico; b) per il commercio dei fiammiferi, limitatamente alle cessioni successive alle consegne effettuate al Consorzio industrie fiammiferi, dal Consorzio stesso, sulla base del prezzo di vendita al pubblico. L'imposta concorre a formare la percentuale di cui all'art. 8 delle norme di esecuzione annesse al D.L.vo 17 aprile 1948, n. 525; c) per il commercio dei giornali periodici nonche' delle altre pubblicazioni periodiche registrate come tali e di prezzo non superiore a 8.000 lire (1), dagli editori, sulla base del prezzo di vendita al pubblico, in relazione al numero delle copie vendute ovvero in relazione al numero di quelle consegnate o spedite diminuito del quaranta per cento a titolo di forfettizzazione della resa; d) per le prestazioni dei gestori di posti telefonici pubblici, telefoni a disposizione del pubblico e cabine telefoniche stradali, dal concessionario del servizio, sulla base dei corrispettivi dovuti dall'utente, determinati a norma degli artt. 304 e seguenti del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156; e) per la vendita al pubblico, da parte di rivenditori autorizzati, di documenti di viaggio relativi ai trasporti pubblici urbani di persone, dall'esercente l'attivita' di trasporto. Le operazioni non soggette all'imposta in virtu' del precedente comma sono equiparate per tutti gli effetti del presente decreto alle operazioni non imponibili di cui al terzo comma dell'art. 2 Le modalita' ed i termini per l'applicazione delle disposizioni dei commi precedenti saranno stabiliti con decreti del Ministro delle finanze. Gli enti e le imprese che prestano servizi al pubblico con caratteri di uniformita', frequenza e diffusione tali da comportare l'addebito dei corrispettivi per periodi superiori al mese possono essere autorizzati, con decreto del Ministro delle finanze, ad eseguire le liquidazioni periodiche di cui all'art. 27 e i relativi versamenti trimestralmente anziche' mensilmente. Per gli spettacoli e giuochi, esclusi quelli indicati ai numeri 6) e 7) dell'art. 10, e per i trattenimenti pubblici l'imposta si applica sulla stessa base imponibile dell'imposta sugli spettacoli ed e' riscossa con le stesse modalita' previa deduzione dei due terzi del suo ammontare a titolo di applicazione forfettaria della detrazione prevista dall'art. 19 e con esonero delle imprese dagli obblighi di fatturazione, registrazione e dichiarazione, salvo quanto stabilito dall'art. 25; per il contenzioso si applica la disciplina stabilita per l'imposta sugli spettacoli Le singole imprese hanno facolta' di optare per l'applicazione dell'imposta nel modo normale, dandone comunicazione all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, prima dell'inizio dell'anno solare. La opzione e' vincolante per un triennio. ------------ (1) Importo cosi' aumentato dalla legge 29 febbraio 1980, n.31 Art 74-bis Disposizioni per il fallimento e la liquidazione coatta amministrativa Per le operazioni effettuate anteriormente alla dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa, gli obblighi di fatturazione e registrazione, sempreche' i relativi termini non siano ancora scaduti, devono essere adempiuti dal curatore o dal commissario liquidatore entro quattro mesi dalla nomina Entro lo stesso termine deve essere presentata apposita dichiarazione con le indicazioni e gli allegati di cui agli artt. 28 e 29, relativamente alle operazioni registrate nella parte dell'anno solare anteriore alla dichiarazione di fallimento, o di liquidazione coatta amministrativa, e ai sensi del presente comma. Per le operazioni effettuate successivamente all'apertura del fallimento o all'inizio della liquidazione coatta amministrativa gli adempimenti previsti dal presente decreto, anche se e' stato disposto l'esercizio provvisorio, devono essere eseguiti dal curatore o dal commissario liquidatore. Le fatture devono essere emesse entro trenta giorni dal momento di effettuazione delle operazioni e le liquidazioni periodiche di cui agli articoli 27 e 33 devono essere eseguite solo se nel mese o trimestre siano state registrate operazioni imponibili. Art 74-ter Disposizioni per le agenzie di viaggio e turismo Per le prestazioni delle agenzie di viaggio e turismo l'imposta e' commisurata alla differenza tra il corrispettivo dovuto dal cliente e il costo sostenuto dall'agenzia per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da terzi a diretto vantaggio del cliente, al lordo della relativa imposta. Se la differenza, per effetto di variazioni successivamente intervenute nel costo, risulta superiore o inferiore a quella determinata all'atto della conclusione del contratto, la maggiore imposta e' a carico dell'agenzia e il cliente non ha diritto a rimborso della minore imposta. L'imposta addebitata all'agenzia per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi di cui al primo comma non e' ammessa in detrazione ai sensi dell'art. 19. Se le prestazioni rese al cliente sono eseguite in tutto o in parte fuori della Comunita' economica europea la parte della prestazione dell'agenzia di viaggio ad essa corrispondente non e' soggetta ad imposta a norma dell'art. 9. Con decreto del Ministro delle finanze saranno stabilite le modalita' per l'applicazione dei commi precedenti Le disposizioni di questo articolo non si applicano alle prestazioni rese dalle agenzie che agiscono in nome e per conto dei clienti. Art 75 Norme applicabili Per quanto non e' diversamente disposto dal presente decreto si applicano, in materia di accertamento delle violazioni e di sanzioni, le norme del codice penale e del codice di procedura penale, della legge 7 gennaio 19.29, n 4, e del R.D.L. 3 gennaio 1926, n. 63, convertito nella legge 24 maggio 1926, n 898, e successive modificazioni. Il venti per cento dei proventi delle sanzioni pecuniarie e' devoluto ai fondi costituiti presso l'Amministrazione o il Corpo cui appartengono gli accertatori, con le modalita' previste con decreto del Ministro per le finanze. Si applica il quarto comma dell'art. 6 della legge 15 novembre 1973, n. 734. Titolo settimo DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI Art 76 Istituzione e decorrenza dell'imposta L'imposta sul valore aggiunto e' istituita con decorrenza dal 10 gennaio 1973. L'imposta si applica, salvo quanto e' disposto negli articoli da 77 a 80, sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate dopo il 31 dicembre 1972 e sulle importazioni per le quali la dichiarazione di importazione definitiva e' accettata dalla dogana posteriormente alla data stessa Art 77 Operazioni dipendenti da rapporti in corso o gia' assoggettate all'imposta generale sull'entrata Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate dopo il 31 dicembre 1972 in esecuzione di contratti conclusi prima, il cedente del bene o il prestatore del servizio, se ne sia richiesto dal cessionario o dal committente, deve applicare l'imposta sul valore aggiunto anche sulla parte dell'ammontare imponibile eventualmente gia' assoggettata all'imposta generale sull'entrata. In questo caso l'imposta generale sull'entrata e' ammessa in detrazione, a norma degli artt. 19, 27 e 28, per la determinazione dell'imposta