ART. 115. (Copertura dell'onere finanziario). All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in ragione di anno in lire 205 miliardi, si provvede nell'anno finanziario 1981 mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario, all'uopo utilizzando, quanto a lire 200 miliardi, lo specifico accantonamento e quanto a lire 5 miliardi una quota dell'accantonamento: "Revisione del trattamento economico dei pubblici dipendenti". Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 1 aprile 1981 p. Il Presidente della Repubblica Il Presidente del Senato FANFANI FORLANI - ROGNONI - LAGORIO - REVIGLIO - LA MALFA - ANDREATTA - SARTI Visto, il Guardasigilli: SARTI