ART. 14. 
                              (Questore) 
 
  Il questore e' autorita' provinciale di pubblica sicurezza. 
  Il questore ha la direzione, la responsabilita' e il coordinamento,
a livello tecnico operativo, dei servizi di  ordine  e  di  sicurezza
pubblica e dell'impiego a tal fine della forza pubblica e delle altre
forze eventualmente poste a sua disposizione. 
  A tale scopo il questore deve essere tempestivamente informato  dai
comandanti locali  dell'Arma  dei  carabinieri  e  della  Guardia  di
finanza  su  quanto  comunque  abbia  attinenza  con  l'ordine  e  la
sicurezza pubblica.