ART. 18.
     (Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica)

  Presso il Ministero dell'interno e' istituito il Comitato nazionale
dell'ordine  e  della  sicurezza  pubblica quale organo ausiliario di
consulenza  del  Ministro  dell'interno  per  l'esercizio  delle  sue
attribuzioni  di  alta  direzione  e  di  coordinamento in materia di
ordine e sicurezza pubblica.
  Il  Comitato e' presieduto dal Ministro dell'interno ed e' composto
da un Sottosegretario di Stato per l'interno, designato dal Ministro,
con  funzioni  di  vice  presidente, dal capo della polizia-direttore
generale  della pubblica sicurezza, dal comandante generale dell'Arma
dei  carabinieri,  dal comandante generale del Corpo della guardia di
finanza.
  Il  Ministro dell'interno puo' chiamare a partecipare alle riunioni
del   Comitato   dirigenti   generali   del  Ministero  dell'interno,
l'ispettore  generale  del  Corpo delle capitanerie di porto, nonche'
altri  rappresentanti  dell'amministrazione dello Stato e delle forze
armate;  puo'  invitare  alle  stesse riunioni componenti dell'ordine
giudiziario, di intesa con il procuratore competente.
  Un  funzionario  con  qualifica dirigenziale espleta le funzioni di
segretario del Comitato.