ART. 29.
             (Accordi e convenzioni con le forze armate)

  Gli  accordi  per l'uso delle attrezzature militari, gli impegni di
assistenza  e  le convenzioni con enti e con le forze armate, vigenti
per  il  personale  civile di pubblica sicurezza e per il Corpo delle
guardie di pubblica sicurezza, si applicano all'Amministrazione della
pubblica  sicurezza, salvo che sia diversamente disposto dal Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro competente.