ART. 3. (Amministrazione della pubblica sicurezza) L'Amministrazione della pubblica sicurezza e' civile ed ha un ordinamento speciale. Le sue funzioni sono esercitate: a) dal personale addetto agli uffici di cui all'articolo 31; b) dalle autorita' provinciali, dal personale da esse dipendente nonche' dalle autorita' locali di pubblica sicurezza; c) dagli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza sotto la direzione delle autorita' centrali e provinciali di pubblica sicurezza.