ART. 35. (Soppressione dell'Ufficio antidroga) Fermi restando i compiti del Ministro dell'interno in materia di coordinamento e di pianificazione delle forze di polizia, di cui all'articolo 6 della presente legge, e' abrogato l'articolo 7 della legge 22 dicembre 1975, n. 685. I compiti e le attribuzioni gia' conferite all'ufficio di cui all'articolo 7 della legge citata nel comma precedente sono attribuiti al dipartimento della pubblica sicurezza, presso il quale e' istituito un apposito servizio della Direzione centrale della polizia criminale, in cui confluiscono il personale, le strutture e le dotazioni dell'ufficio stesso.