ART. 35.
                (Soppressione dell'Ufficio antidroga)

  Fermi  restando  i  compiti del Ministro dell'interno in materia di
coordinamento  e  di  pianificazione  delle  forze di polizia, di cui
all'articolo  6  della presente legge, e' abrogato l'articolo 7 della
legge 22 dicembre 1975, n. 685.
  I  compiti  e  le  attribuzioni  gia'  conferite all'ufficio di cui
all'articolo   7   della  legge  citata  nel  comma  precedente  sono
attribuiti  al dipartimento della pubblica sicurezza, presso il quale
e'  istituito  un  apposito  servizio  della Direzione centrale della
polizia  criminale,  in cui confluiscono il personale, le strutture e
le dotazioni dell'ufficio stesso.