ART. 49. (Dimissioni dai corsi per la nomina ad agente di polizia) Sono dimessi dal corso: 1) gli allievi che non superino il primo ciclo; 2) gli allievi e gli agenti in prova che non siano riconosciuti idonei al servizio di polizia; 3) gli allievi e gli agenti in prova che dichiarino di rinunciare al corso; 4) gli allievi e gli agenti in prova che siano stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per piu' di sessanta giorni anche non consecutivi o di novanta giorno se l'assenza e' stata determinata da infermita' contratta durante il corso; qualora l'infermita' sia stata contratta a causa di esercitazioni pratiche, l'allievo o l'agente in prova e' ammesso a partecipare al primo corso successivo alla sua riacquistata idoneita' fisico-psichica; 5) gli agenti in prova di cui al quarto comma dell'articolo precedente. Gli allievi e gli agenti in prova di sesso femminile, la cui assenza oltre sessanta giorni sia stata determinata da maternita', sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri. Sono espulsi dal corso gli allievi e gli agenti in prova responsabili di mancanze punibili con sanzioni disciplinari piu' gravi della deplorazione. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, su proposta del direttore della scuola. La dimissione dal corso comporta la cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione.