ART. 54. (Dimissioni dal corso per la nomina ad ispettore di polizia) Sono dimessi dal corso gli allievi ispettori che: a) non superano gli esami del corso o non sono dichiarati idonei al servizio di polizia; b) dichiarano di rinunciare al corso; c) sono stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per piu' di novanta giorni anche non consecutivi e di centoventi giorni se l'assenza e' stata determinata da infermita' contratta durante il corso, salvo che essa sia stata contratta a causa delle esercitazioni pratiche, nel qual caso l'allievo e' ammesso a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneita'. Gli allievi ispettori di sesso femminile, la cui assenza oltre novanta giorni e' stata determinata da maternita', sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri. Sono espulsi dal corso gli allievi responsabili di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari piu' gravi della deplorazione. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, su proposta del direttore dell'istituto. La dimissione dal corso comporta la cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione salvo che non si tratti di personale proveniente dai ruoli della polizia di Stato.