ART. 54.
     (Dimissioni dal corso per la nomina ad ispettore di polizia)

    Sono dimessi dal corso gli allievi ispettori che:
      a)  non  superano  gli  esami  del  corso o non sono dichiarati
  idonei al servizio di polizia;
      b) dichiarano di rinunciare al corso;
      c)  sono  stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per piu'
  di  novanta  giorni anche non consecutivi e di centoventi giorni se
  l'assenza  e'  stata determinata da infermita' contratta durante il
  corso,   salvo   che   essa  sia  stata  contratta  a  causa  delle
  esercitazioni  pratiche,  nel  qual  caso  l'allievo  e'  ammesso a
  partecipare  al  primo corso successivo al riconoscimento della sua
  idoneita'.
    Gli  allievi  ispettori  di sesso femminile, la cui assenza oltre
  novanta  giorni  e' stata determinata da maternita', sono ammessi a
  partecipare  al  primo  corso  successivo ai periodi di assenza dal
  lavoro  previsti  dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici
  madri.
    Sono  espulsi  dal  corso  gli allievi responsabili di infrazioni
  punibili con sanzioni disciplinari piu' gravi della deplorazione.
    I  provvedimenti  di  dimissione  e  di espulsione dal corso sono
  adottati  con  decreto  del  capo  della polizia-direttore generale
  della pubblica sicurezza, su proposta del direttore dell'istituto.
    La  dimissione  dal corso comporta la cessazione di ogni rapporto
  con   l'amministrazione  salvo  che  non  si  tratti  di  personale
  proveniente dai ruoli della polizia di Stato.