ART. 85. (Consiglio nazionale di polizia) E' istituito il Consiglio nazionale di polizia quale organismo consultivo del Ministro dell'interno nelle seguenti materie, concernenti la Amministrazione della pubblica sicurezza: a) iniziative legislative del Ministro dell'interno, regolamenti e provvedimenti amministrativi di carattere generale nelle parti relative allo stato giuridico, previdenziale e assistenziale del personale; b) ordinamento e programmi degli istituti di istruzione e formazione professionale e modalita' per lo svolgimento dei concorsi; c) ogni altra questione che il Ministro intende sottoporre al Consiglio nazionale. I pareri di cui al presente articolo debbono essere espressi entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso il quale il Ministro ha facolta' di provvedere. In casi di grave ed urgente necessita' il Ministro puo' stabilire un termine piu' breve entro il quale il parere deve essere reso, ovvero provvede dandone comunicazione al Consiglio nazionale. Il regolamento del Consiglio nazionale e' approvato dal Ministro, su proposta del Consiglio stesso, entro tre mesi dalla presentazione di questa. Per la validita' delle sedute e' necessaria la presenza di almeno due terzi dei componenti in prima convocazione e della meta' in seconda convocazione.