IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Visto l'art. 3 della legge 24 aprile 1980, n. 146; Considerato che per il corrente anno 1981 il trattamento minimo annuo delle pensioni da lavoro dipendente erogato dall'I.N.P.S. supera l'importo di lire due milioni cinquecentomila; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adeguare il predetto limite di reddito per consentire all'I.N.P.S. l'applicazione dell'ulteriore detrazione prevista dal citato art. 3 della legge n. 146; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 luglio 1981; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro; EMANA il seguente decreto: Art. 1. Con effetto dal 1 gennaio 1981 l'importo di lire 2 milioni 500 mila di cui all'art. 3 della legge 24 aprile 1980, n. 146, e' elevato a lire 3 milioni.