Art. 2. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del presente decreto, valutate per l'anno finanziario 1981 in lire 26.000 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al cap. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando la voce "Proroga per il periodo 1981-84 del finanziamento agli enti regionali di sviluppo agricolo". Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.