Art. 2.

  Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del presente decreto,
valutate  per  l'anno  finanziario  1981  in  lire 26.000 milioni, si
provvede   mediante   corrispondente   riduzione  dello  stanziamento
iscritto  al  cap.  6856  dello stato di previsione del Ministero del
tesoro   per   l'anno  finanziario  medesimo,  all'uopo  parzialmente
utilizzando la voce "Proroga per il periodo 1981-84 del finanziamento
agli enti regionali di sviluppo agricolo".
  Il  Ministro  del  tesoro  e'  autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.