TRADUZIONE NON UFFICIALE N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella convenzione. CONVENZIONE SULLE SOSTANZE PSICOTROPE PREAMBOLO Le Parti, Sollecite della sanita' fisica e morale dell'umanita', Preoccupate per il problema della sanita' pubblica e per il problema sociale derivanti dall'abuso di talune sostanze psicotrope, Decise a prevenire e combattere l'abuso di tali sostanze ed il traffico illecito al quale esso da' luogo, Considerando che e' necessario adottare provvedimenti rigorosi per limitare l'uso di tali sostanze a fini legittimi, Riconoscendo che l'uso delle sostanze psicotrope a fini medici e scientifici e' indispensabile e che la possibilita' di procurarsi delle sostanze a tali fini non dovrebbe essere oggetto di alcuna restrizione ingiustificata, Ritenendo che, per essere efficaci, le misure adottate contro l'abuso di tali sostanze devono essere coordinate ed universali, Riconoscendo la competenza dell'Organizzazione delle Nazioni Unite in materia di controllo delle sostanze psicotrope e desiderando che gli organi internazionali interessati svolgano la propria attivita' nell'ambito di tale Organizzazione, Convinte che, per realizzare tali scopi, e' necessaria una convenzione internazionale, Convengono quanto segue: Articolo 1. Glossario Salvo esplicita indicazione contraria o salvo diversamente richiesto dal contesto, le seguenti espressioni hanno nella presente Convenzione i significati qui sotto indicati: a) L'espressione "Consiglio" designa il Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite. b) L'espressione "Commissione" designa la Commissione degli stupefacenti del Consiglio. c) L'espressione "Organo" designa l'Organo internazionale di controllo degli stupefacenti istituito in virtu' della Convenzione unica sugli stupefacenti del 1961. d) L'espressione "Segretario generale" designa il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. e) L'espressione "Sostanze psicotrope" designa qualunque sostanza, di origine naturale o sintetica, o qualunque prodotto naturale di cui alla Tabella I, II, III o IV. f) L'espressione "preparato" designa: i) una soluzione o un miscuglio, indipendentemente dallo stato fisico, contenente una o piu' sostanze psicotrope, oppure ii) una o piu' sostanze psicotrope ripartite in unita' di assunzione. g) Le espressioni "Tabella I", "Tabella II", "Tabella III" e "Tabella IV" designano gli elenchi di sostanze psicotrope recanti i numeri corrispondenti e allegati alla presente Convenzione, che potranno essere modificati conformemente all'articolo 2. h) Le espressioni "esportazione" e "importazione" designano, ciascuna nella sua accezione particolare, il trasferimento materiale di una sostanza psicotropa da uno Stato all'altro. i) L'espressione "fabbricazione" designa tutte le operazioni che consentono di ottenere delle sostanze psicotrope, e comprende la depurazione e la trasformazione di sostanze psicotrope in altre sostanze psicotrope. Tale espressione comprende anche la fabbricazione di preparati diversi da quelli che vengono fatti, su prescrizione, in una farmacia. j) L'espressione "traffico illecito" designa la fabbricazione o il traffico di sostanze psicotrope, effettuati contrariamente alle disposizioni della presente Convenzione. k) L'espressione "regione" designa qualunque parte di uno Stato che, in virtu' dell'articolo 28, viene trattata come un'entita' separata ai fini della presente Convenzione. l) L'espressione "locali" designa gli edifici, le parti di edifici nonche' il terreno destinato a detti edifici o alle parti di detti edifici.