(Convenzione-art. 1)
                      TRADUZIONE NON UFFICIALE 
 
N.B. - I testi facenti fede sono  unicamente  quelli  indicati  nella
convenzione. 
 
    CONVENZIONE SULLE SOSTANZE PSICOTROPE 
 
    PREAMBOLO 
 
  Le Parti, Sollecite della sanita' fisica  e  morale  dell'umanita',
Preoccupate per il problema della sanita' pubblica e per il  problema
sociale derivanti dall'abuso di talune sostanze psicotrope, 
  Decise a prevenire e combattere l'abuso  di  tali  sostanze  ed  il
traffico illecito al quale esso da' luogo, 
  Considerando che e' necessario adottare provvedimenti rigorosi  per
limitare l'uso di tali sostanze a fini legittimi, 
  Riconoscendo che l'uso delle sostanze psicotrope a  fini  medici  e
scientifici e' indispensabile e che  la  possibilita'  di  procurarsi
delle sostanze a tali fini non  dovrebbe  essere  oggetto  di  alcuna
restrizione ingiustificata, 
  Ritenendo che, per  essere  efficaci,  le  misure  adottate  contro
l'abuso di tali sostanze devono essere coordinate ed universali, 
  Riconoscendo la competenza dell'Organizzazione delle Nazioni  Unite
in materia di controllo delle sostanze psicotrope e  desiderando  che
gli organi internazionali interessati svolgano la  propria  attivita'
nell'ambito di tale Organizzazione, 
  Convinte  che,  per  realizzare  tali  scopi,  e'  necessaria   una
convenzione internazionale, Convengono quanto segue: 
 
                             Articolo 1. 
                              Glossario 
 
  Salvo  esplicita  indicazione  contraria   o   salvo   diversamente
richiesto dal contesto, le seguenti espressioni hanno nella  presente
Convenzione i significati qui sotto indicati: 
    a) L'espressione "Consiglio" designa  il  Consiglio  economico  e
sociale delle Nazioni Unite. 
  b)  L'espressione  "Commissione"  designa  la   Commissione   degli
stupefacenti del Consiglio. 
  c)  L'espressione  "Organo"  designa  l'Organo  internazionale   di
controllo degli stupefacenti istituito in  virtu'  della  Convenzione
unica sugli stupefacenti del 1961. 
  d)  L'espressione  "Segretario  generale"  designa  il   Segretario
generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. 
  e) L'espressione "Sostanze psicotrope" designa qualunque  sostanza,
di origine naturale o sintetica, o qualunque prodotto naturale di cui
alla Tabella I, II, III o IV. 
  f) L'espressione "preparato" designa: 
    i) una soluzione o un miscuglio, indipendentemente dallo stato 
fisico, contenente una o piu' sostanze psicotrope, oppure 
    ii) una  o  piu'  sostanze  psicotrope  ripartite  in  unita'  di
assunzione. 
  g) Le espressioni  "Tabella  I",  "Tabella  II",  "Tabella  III"  e
"Tabella IV" designano gli elenchi di sostanze psicotrope  recanti  i
numeri corrispondenti  e  allegati  alla  presente  Convenzione,  che
potranno essere modificati conformemente all'articolo 2. 
  h)  Le  espressioni  "esportazione"  e  "importazione"   designano,
ciascuna nella sua accezione particolare, il trasferimento  materiale
di una sostanza psicotropa da uno Stato all'altro. 
  i) L'espressione "fabbricazione" designa tutte  le  operazioni  che
consentono di ottenere delle  sostanze  psicotrope,  e  comprende  la
depurazione e la  trasformazione  di  sostanze  psicotrope  in  altre
sostanze   psicotrope.   Tale   espressione   comprende   anche    la
fabbricazione di preparati diversi da quelli che  vengono  fatti,  su
prescrizione, in una farmacia. 
  j) L'espressione "traffico illecito" designa la fabbricazione o  il
traffico  di  sostanze  psicotrope,  effettuati  contrariamente  alle
disposizioni della presente Convenzione. 
  k) L'espressione "regione" designa qualunque  parte  di  uno  Stato
che, in virtu'  dell'articolo  28,  viene  trattata  come  un'entita'
separata ai fini della presente Convenzione. 
  l) L'espressione "locali" designa gli edifici, le parti di  edifici
nonche' il terreno destinato a detti edifici o alle  parti  di  detti
edifici.