Articolo 11. Registrazione 1. Le Parti richiederanno che, per le sostanze della Tabella I, i fabbricanti e qualunque altro soggetto autorizzato in virtu' dell'articolo 7 a commercializzare o distribuire tali sostanze, effettuino la registrazione, alle condizioni determinate da ciascuna Parte, cosi' da far figurare, in modo preciso, le quantita' fabbricate o tenute in stock nonche', per ciascun acquisto e per ciascuna cessione, la quantita', la data ed i nomi del fornitore e dell'acquirente. 2. Le Parti richiederanno che, per le sostanze delle Tabelle II e III, i fabbricanti, i grossisti, gli esportatori e gli importatori effettuino la registrazione alle condizioni determinate da ciascuna Parte, cosi' da far figurare, in modo preciso, le quantita' fabbricate nonche', per ciascun acquisto e per ciascuna cessione, la quantita', la data ed i nomi del fornitore e dell'acquirente. 3. Le Parti richiederanno che, per le sostanze della Tabella II, i dettaglianti, gli enti ospedalieri, i centri di cura e gli istituti scientifici effettuino la registrazione, alle condizioni determinate da ciascuna Parte, cosi' da far figurare, in modo preciso, per ciascun acquisto e per ciascuna cessione, la quantita', la data ed i nomi del fornitore e dell'acquirente. 4. Le Parti sorveglieranno, con metodi appropriati e tenendo presenti le proprie pratiche professionali e commerciali, che le informazioni relative all'acquisto ed alla cessione di sostanze della tabella III da parte di dettaglianti, enti ospedalieri, centri di cura e istituti scientifici possano essere facilmente consultate. 5. Le Parti richiederanno che, per le sostanze della Tabella IV, i fabbricanti, gli esportatori e gli importatori effettuino la registrazione, alle condizioni determinate da ciascuna Parte, cosi' da far figurare le quantita' fabbricate, esportate ed importate. 6. Le Parti richiederanno che i fabbricanti di preparati esonerati a norma del paragrafo 3 dell'articolo 3 registrino la quantita' di ciascuna sostanza psicotropa utilizzata nella fabbricazione di un preparato esonerato, la natura e la quantita' totale del preparato esonerato fabbricato a partire da tale sostanza, nonche' le indicazioni relative alla prima cessione di detto preparato. 7. Le Parti assicureranno che le registrazioni e le informazioni di cuti al presente articolo e necessarie per instaurare i rapporti di cui all'articolo 16 siano conservate per almeno due anni.