(Convenzione-art. 11)
                            Articolo 11. 
                            Registrazione 
 
  1. Le Parti richiederanno che, per le sostanze della Tabella  I,  i
fabbricanti  e  qualunque  altro  soggetto  autorizzato   in   virtu'
dell'articolo 7  a  commercializzare  o  distribuire  tali  sostanze,
effettuino la registrazione, alle condizioni determinate da  ciascuna
Parte,  cosi'  da  far  figurare,  in  modo  preciso,  le   quantita'
fabbricate o tenute in stock nonche',  per  ciascun  acquisto  e  per
ciascuna cessione, la quantita', la data ed i nomi  del  fornitore  e
dell'acquirente. 
  2. Le Parti richiederanno che, per le sostanze delle Tabelle  II  e
III, i fabbricanti, i grossisti, gli esportatori  e  gli  importatori
effettuino la registrazione alle condizioni determinate  da  ciascuna
Parte,  cosi'  da  far  figurare,  in  modo  preciso,  le   quantita'
fabbricate nonche', per ciascun acquisto e per ciascuna cessione,  la
quantita', la data ed i nomi del fornitore e dell'acquirente. 
  3. Le Parti richiederanno che, per le sostanze della Tabella II,  i
dettaglianti, gli enti ospedalieri, i centri di cura e  gli  istituti
scientifici effettuino la registrazione, alle condizioni  determinate
da ciascuna Parte, cosi'  da  far  figurare,  in  modo  preciso,  per
ciascun acquisto e per ciascuna cessione, la quantita', la data ed  i
nomi del fornitore e dell'acquirente. 
  4. Le  Parti  sorveglieranno,  con  metodi  appropriati  e  tenendo
presenti le proprie pratiche  professionali  e  commerciali,  che  le
informazioni relative all'acquisto ed alla cessione di sostanze della
tabella III da parte di dettaglianti,  enti  ospedalieri,  centri  di
cura e istituti scientifici possano essere facilmente consultate. 
  5. Le Parti richiederanno che, per le sostanze della Tabella IV,  i
fabbricanti,  gli  esportatori  e  gli  importatori   effettuino   la
registrazione, alle condizioni determinate da ciascuna  Parte,  cosi'
da far figurare le quantita' fabbricate, esportate ed importate. 
  6. Le Parti richiederanno che i fabbricanti di preparati  esonerati
a norma del paragrafo 3 dell'articolo 3 registrino  la  quantita'  di
ciascuna sostanza psicotropa utilizzata  nella  fabbricazione  di  un
preparato esonerato, la natura e la quantita'  totale  del  preparato
esonerato  fabbricato  a  partire  da  tale  sostanza,   nonche'   le
indicazioni relative alla prima cessione di detto preparato. 
  7. Le Parti assicureranno che le registrazioni e le informazioni di
cuti al presente articolo e necessarie per instaurare i  rapporti  di
cui all'articolo 16 siano conservate per almeno due anni.