Articolo 13. Proibizione e limitazioni all'esportazione e all'importazione 1. Una parte puo' notificare a tutte le altre Parti, per il tramite del Segretario generale, che essa proibisce l'importazione nel proprio paese, o in una delle sue regioni, di una o piu' sostanze della Tabella II, III o IV, specificate nella sua notifica. In tale notifica, essa indichera' il nome dato alla sostanza nella Tabella II, III o IV. 2. Qualora una Parte abbia ricevuto una notifica di proibizione corte contemplato al paragrafo 1, essa adottera' le misure necessarie affinche' nessuna delle sostanze specificate in detta notifica sia esportata verso il paese o una delle regioni della Parte che ha dato la notifica. Nonostante il disposto dei paragrafi precedenti, una Parte che abbia dato una notifica conformemente al paragrafo 1 puo', rilasciando in ciascun caso un permesso speciale d'importazione, autorizzare l'importazione di determinate quantita' delle sostanze in questione o dei preparati che le contengono. L'autorita' del paese importatore, che avra' rilasciato il permesso speciale d'importazione, l'inviera' in due copie, recanti il nome e l'indirizzo dell'importatore e dell'esportatore, all'autorita' competente del paese o della regione d'esportazione, che potra' allora autorizzare l'esportatore a fare la spedizione. Questa sara' accompagnata da un esemplare del permesso speciale d'importazione, debitamente vistato dall'autorita' competente del paese o della regione d'esportazione.