(Convenzione-art. 13)
                            Articolo 13. 
    Proibizione e limitazioni all'esportazione e all'importazione 
 
  1. Una parte puo' notificare a tutte le altre Parti, per il tramite
del  Segretario  generale,  che  essa  proibisce  l'importazione  nel
proprio paese, o in una delle sue regioni, di  una  o  piu'  sostanze
della Tabella II, III o IV, specificate nella sua notifica.  In  tale
notifica, essa indichera' il nome dato alla  sostanza  nella  Tabella
II, III o IV. 
  2. Qualora una Parte abbia ricevuto  una  notifica  di  proibizione
corte contemplato al paragrafo 1, essa adottera' le misure necessarie
affinche' nessuna delle sostanze specificate in  detta  notifica  sia
esportata verso il paese o una delle regioni della Parte che ha  dato
la notifica. 
  Nonostante il disposto dei  paragrafi  precedenti,  una  Parte  che
abbia  dato  una  notifica  conformemente  al   paragrafo   1   puo',
rilasciando in ciascun  caso  un  permesso  speciale  d'importazione,
autorizzare l'importazione di determinate quantita' delle sostanze in
questione o dei preparati che le contengono.  L'autorita'  del  paese
importatore,   che   avra'   rilasciato    il    permesso    speciale
d'importazione,  l'inviera'  in  due  copie,  recanti   il   nome   e
l'indirizzo  dell'importatore   e   dell'esportatore,   all'autorita'
competente del paese  o  della  regione  d'esportazione,  che  potra'
allora autorizzare l'esportatore a fare la spedizione.  Questa  sara'
accompagnata da un esemplare del  permesso  speciale  d'importazione,
debitamente vistato  dall'autorita'  competente  del  paese  o  della
regione d'esportazione.