(Convenzione-art. 14)
                            Articolo 14. 
Norme speciali riguardanti il  trasporto  delle  sostanze  psicotrope
nelle cassette di pronto soccorso di navi, aeromobili o  altri  mezzi
      di trasporto pubblico che effettuano rotte internazionali 
 
  1. Il trasporto internazionale, mediante navi, aeromobili  o  altri
mezzi di trasporto pubblico internazionale, quali treni  e  autocarri
internazionali, di quantita' limitate di sostanze della  Tabella  II,
III o IV, che possono risultare necessarie durante il viaggio per  il
pronto  soccorso  e  i  casi  urgenti,  non  sara'  considerato  come
esportazione,  importazione  o  transito  ai  sensi  della   presente
Convenzione. 
  2. Precauzioni adeguate saranno prese dal paese di immatricolazione
per impedire l'uso illecito delle  sostanze  citate  al  paragrafo  1
oppure  la  loro  sottrazione  a  fini   illeciti.   La   Commissione
raccomandera'   tali   precauzioni   consultate   le   organizzazioni
internazionali competenti. 
  3. Le sostanze trasportate mediante navi, aeromobili o altri  mezzi
di  trasporto  pubblico  internazionale,  quali  treni  e   autocarri
internazionali, conformemente al disposto del  paragrafo  1,  saranno
sottoposte  a  leggi,  regolamenti,  permessi  e  licenze  del  paese
d'immatricolazione, fatta salva la facolta'  delle  autorita'  locali
competenti di procedere a verifiche, ispezioni ed altre operazioni di
controllo a bordo di tali mezzi di trasporto. La somministrazione  di
tali sostanze in casi urgenti non sara' considerata  come  infrazione
alle norme del paragrafo 1 dell'articolo 9.